convenzione infortuni
per iscritti Spi

Ricordiamo che per gli iscritti allo Spi / Cgil è sempre vigente la convenzione Spi / Unipol.

La convenzione Spi / Unipol riguarda tutti i pensionati regolarmente iscritti allo Spi.

Nel caso di infortunio, da parte dell'iscritto, la società Unipol corrisponderà una indennità di 16,50 euro per ogni giorno di ricovero ospedaliero.

In caso di non ricovero ma di applicazione all'infortunato da parte del Pronto soccorso o dell'Istituto di cura di una ingessatura, ovvero di fasciature contenitive o di altro mezzo di contenzione comunque immobilizzanti, l'indennità giornaliera è di 11,00 euro.

L'indennità giornaliera per ingessatura verrà corrisposta, ma solo per il periodo di guarigione prescritto dall'Istituto di cura, anche qualora all'iscritto sia stato accertata radiologicamente una frattura al bacino, al femore, al coccige, alle costole che per la cura non necessiti della applicazione di una ingessatura, né di una fasciatura contenitiva immobilizzante.

Per le varie situazioni il periodo massimo indennizzabile è stabilito in 20 giorni. Tenendo conto che, in ogni caso, i primi 5 giorni non sono comunque indennizzabili, di fatto il numero massimo di giorni indennizzabili sono 15.

Coloro che hanno subito un infortunio e sono nella condizione di aver diritto all'indennizzo, per inoltrare la domanda devono recarsi presso le sedi dello Spi con:

quadratino1a.jpg (635 byte) tessera di iscrizione allo Spi riferita all'anno in cui è avvenuto l'infortunio
quadratino1a.jpg (635 byte) carta di identità dell'iscritto che ha subito l'infortunio
quadratino1a.jpg (635 byte) documentazione del Pronto soccorso o Istituto di cura attestante il giorno di ricovero e del giorno di dimissioni con indicata la diagnosi dell'infortunio
quadratino1a.jpg (635 byte) nel caso di non ricovero ospedaliero, occorre produrre la documentazione sanitaria riguardante la diagnosi con indicato, nel caso di applicazione di gesso o mezzi di contenzione immobilizzanti, il giorno di applicazione e il giorno di rimozione;
quadratino1a.jpg (635 byte) nel caso di frattura al bacino, al femore, al coccige o alle costole senza la prescrizione di mezzi immobilizzanti, occorre produrre referto sanitario comprovante la frattura e con l'indicazione della durata del periodo per la guarigione.

 


Bergamo, ottobre 2010

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