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SUI FARMACI (In vigore nella Regione Lombardia dal 10 marzo 2003) 2 per una confezione di
farmaci prescritta su una ricetta ESENZIONI PARZIALI PER PATOLOGIA
PER CONDIZIONE
ESENZIONI TOTALI PER CONDIZIONE Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia Grandi invalidi per lavoro e per servizio Invalidi civili al 100% Invalidi del lavoro appartenenti alla 1° categoria (invalidità da 80 a 100%) Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza Danneggiati da vaccinazioni obligatorie, trasfusioni, somministrazione di farmaci di emoderivati ex legge n.238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalle legge n.210/92 Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Ciechi e sordomuti Detenuti Ex deportati in campi di sterminio Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore Infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell'infortunio e affetti da malattie professionali per le patologie correlate. PER REDDITO
[*] Sono da considerare pensioni al minimo anche quelle che comprendono "maggiorazioni sociali". [**] Secondo la precisazione della Regione Lombardia 17/01/2003: per stabilire il reddito familiare ci si riferisce allo stato di famiglia"fiscale": i coniugi si intendono nello stesso nucleo, mentre ne sono esclusi gli altri familiari che presentano la dichiarazione dei redditi per proprio conto. Nota bene: i titolari di pensioni sociali e al minimo devono autocertificare la loro condizione, al ritiro del farmaco, su apposito modulo.
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