Sindacato
Pensionati Italiani Cgil
Statuto
approvato dal XVII Congresso
Nazionale Spi-Cgil
INDICE
TITOLO I Principi costitutivi
Art. 1 Definizione
Art. 2 Principi fondamentali
Art. 3 Iscrizione allo SPI
Art. 4 Rapporti internazionali
Art. 5 Diritti degli iscritti e
delle iscritte
Art. 6 Doveri degli iscritti e
delle iscritte
Art. 7 Unita sindacale
Art. 8 Democrazia sindacale
Art. 9 Formazione sindacale
Art. 10 Politica dei quadri
Art. 11 Requisiti
TITOLO II Strutture e organi
a livello nazionale
Art. 12 Organi dello Spi
Art. 13 Il Congresso Nazionale
Art. 14 Il Comitato Direttivo
Nazionale
Art. 15 La Segreteria
Art. 16 Assemblea dei quadri e
dei delegati
TITOLO III Articolazione
della struttura organizzativa
Organi di coordinamento e rappresentanza delle donne
Rapporti con le associazioni
Art. 17 Articolazione della
struttura organizzativa
Art. 18 I Congressi di Lega e
del Sindacato Territoriale e Regionale
Art. 19 La Lega
Art. 20 Il Sindacato
Territoriale
Art. 21 Il Sindacato Regionale
Art. 22 Il Consiglio delle
Regioni
Art. 23 I Coordinamenti delle
Donne SPI
Art. 24 LAssemblea
Nazionale delle Donne SPI
Art. 25 Auser
TITOLO IV Composizione degli
organi
Art. 26 Incompatibilità
Art. 27 Norma
antidiscriminatoria
Art. 28 Rotazione cariche
sindacali
TITOLO V Attività
amministrativa e procedure di controllo
Art. 29 Autonomia
amministrativa
Art. 30 Attività amministrativa
Art. 31 Collegio dei Sindaci
Art. 32 Controlli amministrativi
Art. 33 Procedure di
commissariamento
TITOLO VI Regolamenti
disciplinari e organi di giurisdizione
Art. 34 Regolamenti
disciplinari
Art. 35 Collegio di verifica
TITOLO VII Integrazioni e
modifiche dello Statuto
Art. 36 - Integrazione e modifiche al presente Statuto e scioglimento del Sindacato
TITOLO I -
Principi Costitutivi
Art. 1 -
DEFINIZIONE
Lo Spi-Cgil (Sindacato
Pensionati Italiani)* è il Sindacato generale delle pensionate, dei pensionati e delle
persone anziane che tutela e organizza nella Cgil i pensionati di tutte le categorie,
soggetti a qualsiasi regime pensionistico.
Lo Spi-Cgil promuove lo sviluppo
e la collaborazione tra Federazioni di categoria e Sindacato dei pensionati, ed è
affiliato alla Federazione Europea Pensionati e Anziani (Ferpa).
Lo Spi-Cgil tutela le minoranze
linguistiche ed etniche.
Il Sindacato Pensionati Italiani
ha sede in Roma.
Nella provincia autonoma di
Bolzano assume la denominazione di SPI - LGR (Landesgewerkschaft der Rentner)
Art. 2 -
PRINCIPI FONDAMENTALI
Lo Spi-CgilL basa i propri
programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne
propugna la piena attuazione.
In particolare lo Spi-Cgil
afferma il valore della solidarietà e promuove luguaglianza delle donne e degli
uomini in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui siano riconosciuti i
diritti fondamentali: il lavoro, la tutela della salute, la tutela sociale, la formazione,
linformazione e la sicurezza.
Lo Spi-Cgil si fa promotore
della concreta attuazione della libertà sindacale, rifiuta qualsiasi monopolio della
rappresentanza e si impegna a sviluppare una compiuta democrazia sindacale.
Per il perseguimento dei propri
fini lo Spi-Cgil:
sviluppa unazione
rivendicativa e negoziale, diretta ad affermare un ruolo autonomo delle persone anziane,
combattendo ogni forma di emarginazione nella società attraverso la tutela nel campo
pensionistico e previdenziale, in quello sanitario e assistenziale, in quello dei servizi
sociali e dellabitare ed in quello consumeristico e per tutti gli altri interventi
rivolti a migliorare la condizione reddituale e di vita, favorendo la cittadinanza attiva
delle pensionate, dei pensionati e delle persone anziane;
svolge tale azione, direttamente
e assieme ai lavoratori in attività, sia nei confronti del Governo centrale, sia nei
confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti ed Istituti che intervengono
sulle materie sopra indicate;
partecipa e contribuisce alle
scelte, alle iniziative e alle lotte del movimento sindacale confederale per
loccupazione, per lo sviluppo economico e sociale, per la giustizia fiscale, per il
progresso della classe lavoratrice, per la salvaguardia della democrazia e della pace;
esercita il diritto di proposta
nella elaborazione delle politiche sullo Stato sociale della Cgil;
promuove una azione unitaria con
le organizzazioni dei pensionati della Cisl e Uil nella prospettiva di costituire un nuovo
soggetto sindacale unitario;
promuove la diffusione e
concorda interventi con lAssociazione per lautogestione dei servizi e la
solidarietà (Auser) per il perseguimento coordinato degli scopi comuni;
sviluppa le necessarie intese e
collaborazioni con i sindacati confederali dei lavoratori in attività e con lInca
(Istituto Nazionale Confederale Assistenza);
dintesa con il sistema dei
servizi e con le strutture Cgil, assicura ai pensionati servizi integrati per le varie
pratiche previdenziali, assistenziali, fiscali e di altra natura cui essi devono far
fronte predisponendo allo scopo programmi coerenti con le domande ed i bisogni degli
anziani;
sviluppa rapporti dintesa
e di collaborazione con le associazioni o enti che svolgono la loro attività in campi
interessanti i pensionati e gli anziani; ricerca altresì rapporti di collaborazione con
le associazioni dei pensionati ex lavoratori autonomi;
promuove attività editoriali
finalizzate alla formazione ed allinformazione degli iscritti.
Lo Spi-Cgil, al fine
dellaffermazione dei diritti dei pensionati, opererà, congiuntamente alle strutture
confederali e di categoria, e direttamente attraverso la negoziazione ed il confronto.
Art. 3 -
ISCRIZIONE ALLO SPI-CGIL
Ladesione allo
Spi-Cgil avviene su richiesta degli interessati e comporta lintegrale accettazione
del presente Statuto e la condivisione dei principi di piena uguaglianza di diritti e
doveri, nel rispetto dellappartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose,
culture e formazioni politiche.
Possono iscriversi allo Spi-Cgil
i pensionati e le pensionate di cui al primo comma dellArt. 1, le persone anziane a
partire dalletà pensionabile prevista dalla normativa pensionistica ed i dirigenti
sindacali che assumono incarichi di rappresentanza a norma degli articoli 10 e 11 del
presente Statuto.
Liscrizione alla Cgil con
ladesione allo Spi-Cgil avviene mediante domanda attraverso la sottoscrizione della
delega o corrispettivo atto certificatorio.
Liscrizione allo Spi-Cgil
è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi e può essere
revocata in qualsiasi momento dalliscritto/a.
Art. 4 -
RAPPORTI INTERNAZIONALI
Lo Spi-Cgil considera la
solidarietà attiva tra i pensionati e gli anziani di tutti i paesi - e le loro
organizzazioni democratiche - un fattore decisivo per la pace e il progresso di ogni
società nazionale, per laffermazione dei diritti civili, sindacali e della
democrazia politica.
Lo Spi-Cgil sostiene
lobiettivo di accrescere il ruolo della Ces (Confederazione Europea Sindacati) e
della Ferpa (Federazione Europea Pensionati e Anziani), affinché esse abbiano un
effettivo potere di rappresentanza e di contrattazione.
Art. 5 -
DIRITTI DEGLI ISCRITTI E DELLE ISCRITTE
Le iscritte e gli iscritti
allo Spi-Cgil hanno pari dignità senza distinzioni di sesso, etnia, nazionalità, lingua,
religione, opinioni politiche, condizione professionale, personale e sociale.
Essi hanno diritto ad essere
riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e
salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi;
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e ad esprimere la propria
critica sugli organismi dirigenti, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di
diffusione e a concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato.
Ciascun iscritto allo Spi-Cgil
ha il diritto di concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione di iniziative,
posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la
formazione dei gruppi dirigenti.
Tali posizioni collettive
possono essere liberamente manifestate attraverso i normali canali
dellorganizzazione.
Ogni iscritta e ogni iscritto
allo Spi-Cgil ha diritto a concorrere alle decisioni relative ai percorsi negoziali e ad
esprimere il proprio parere sulle conclusioni di iniziative sindacali che la/lo riguardi.
Le iscritte e gli iscritti allo
Spi-Cgil hanno diritto alla piena tutela, sia individuale, sia collettiva, dei propri
diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine
anche dei servizi del sistema Cgil. Gli iscritti hanno diritto a ricevere tempestiva ed
esauriente informazione sullattività del sindacato ai vari livelli e nei diversi
campi di iniziativa; hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi
al loro operato e alla loro condotta e ad avere garantita la possibilità di far valere le
proprie ragioni.
Hanno diritto inoltre ad opporsi
legittimamente contro atti e fatti commessi allinterno della organizzazione, che
considerino contrari ai principi statutari.
Tutte le iscritte e gli iscritti
sono elettori. Il voto è personale, eguale e libero.
Tutte le iscritte e gli iscritti
possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Art. 6 -
DOVERI DEGLI ISCRITTI E DELLE ISCRITTE
Le iscritte e gli iscritti
allo Spi-Cgil partecipano alle attività dellorganizzazione e contribuiscono al suo
finanziamento attraverso le quote associative.
Le iscritte e gli iscritti sono
chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti, rispettando i
valori e le finalità fissati nel presente Statuto, nel pieno rispetto delle opinioni
politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa, delle differenze etniche,
avversando ogni pregiudizio razziale, garantendo il carattere unitario dello Spi-Cgil e la
vocazione allunità sindacale.
E incompatibile con
ladesione allo Spi-Cgil la promozione, ladesione e la partecipazione ad
organizzazioni parasindacali con finalità o con principi contrapposti o alternativi alla
Cgil.
Coloro che sono eletti, su
designazione del sindacato in organismi esterni, pubblici o privati, nella libertà del
proprio mandato, rispondono del proprio operato agli organismi dirigenti.
Art. 7 -
UNITA SINDACALE
La libertà di associazione
sindacale ed il conseguente pluralismo sindacale, sono per il Sindacato Pensionati
Italiani una condizione insopprimibile di democrazia.
Il Sindacato Pensionati Italiani
considera lunità e la democrazia sindacale valore e obiettivo strategico, fattore
determinante di rafforzamento del potere contrattuale delle pensionate e dei pensionati.
Lo Spi-Cgil, nel pieno rispetto
del pluralismo, opera unitariamente e si impegna a promuovere rappresentanze unitarie dei
pensionati e degli anziani per rafforzare la contrattazione sociale territoriale e
nazionale.
Art. 8 -
DEMOCRAZIA SINDACALE
Lo Spi-Cgil agisce e
persegue i propri fini secondo regole democratiche che garantiscano:
la massima partecipazione degli iscritti a tutti i livelli nonché la piena
trasparenza delloperato degli organi statutari;
la piena rispondenza delle decisioni alle istanze degli iscritti;
la chiara separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo, quelle esecutive
e quelle giurisdizionali.
Il funzionamento democratico del
sindacato è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, da regolamenti
approvati, salva diversa disposizione, a maggioranza dei componenti del Comitato
Direttivo, ovvero da altri atti organizzativi, nel rispetto dei principi statutari.
Lo Spi-Cgil è impegnato a
promuovere la più ampia partecipazione delle persone anziane, delle pensionate e dei
pensionati nella definizione degli obiettivi rivendicativi e nella valutazione delle
eventuali intese.
A tal fine i Comitati Direttivi
del livello competente deliberano i necessari percorsi democratici per
lorganizzazione.
Art. 9 -
FORMAZIONE SINDACALE
La formazione è
unattività permanente e diffusa dello Spi-Cgil, costituendo esigenza indispensabile
per linnovazione e la diffusione della cultura politica e organizzativa del
sindacato.
La formazione riveste un ruolo
centrale per lo sviluppo della democrazia sindacale, per lautonomia, per la
valorizzazione delle risorse umane dellorganizzazione, per promuovere
laggiornamento e lassunzione di responsabilità.
Gli indirizzi di una proposta
formativa permanente, sistematica e integrata, capillare e di qualità, consentono la
diffusione e lefficacia dellanalisi e dellaggiornamento di strategie.
Lo Spi-Cgil deve perciò dotarsi
di un sistema formativo permanente a tutti i livelli di direzione politica, sia
comprensoriale, regionale, nazionale.
Lo sviluppo permanente delle
professionalità impiegate allinterno dello Spi-Cgil costituisce strumento
indispensabile per un miglioramento del livello di preparazione degli organismi deputati
alla negoziazione, nonché dei servizi offerti agli iscritti.
Art. 10 -
POLITICA DEI QUADRI
Lo Spi-Cgil, quale sindacato
di anziani e pensionati, è diretto dai medesimi, avvalendosi però anche di non
pensionati.
Per lindividuazione e
lelezione dei quadri ai compiti di direzione politica si vincola
lorganizzazione al rispetto dellequilibrio fra pensionati e non pensionati e
tra donne e uomini ad ogni livello di direzione del sindacato.
Al fine di realizzare una
completa rispondenza funzionale alle esigenze degli iscritti lo Spi-Cgil si dà
lobiettivo strategico del rapporto paritario tra i sessi. In tutti gli organi
sindacali esecutivi la norma antidiscriminatoria deve essere rigorosamente applicata e
almeno la metà dei componenti effettivi deve essere costituita da pensionati.
Ai fini della realizzazione di
unorganizzazione effettivamente paritaria le segreterie che esercitano il ruolo di
centro regolatore e le segreterie territoriali assumono una specifica
responsabilità in occasione della formalizzazione delle candidature a cariche esecutive
delle strutture sottoordinate, per promuovere quadri sindacali femminili anche alla
direzione generale delle strutture.
Il trattamento economico per i
dirigenti sindacali, anche pensionati, è deciso dal comitato direttivo nazionale della
Cgil, è applicato sulla base di apposite delibere del Comitato Direttivo dei centri
regolatori.
La politica dei quadri deve
avvalersi di progetti specifici del sistema formativo permanente per consentire un
continuo ed adeguato aggiornamento dei quadri sindacali per lattribuzione di
responsabilità di direzione nel Sindacato.
Art. 11 -
REQUISITI
Possono essere candidati nella
elezione dei Comitati direttivi, negli organi esecutivi e nella carica di Segretario
generale delle strutture dello Spi-Cgil:
a. le iscritte e gli iscritti
allo Spi-Cgil;
b. dirigenti confederali e/o di
sindacati o federazioni di categoria, anche non pensionati/e e/o anziani/e, proposti
nellambito della normativa di cui allart. 10 dello Statuto.
Allatto della
presentazione delle candidature deve essere evidenziata allorganismo responsabile
dello svolgimento delle operazioni di voto la sussistenza dei requisiti richiesti per
essere candidati.
TITOLO II -
Organi a livello nazionale
Art. 12 -
ORGANI DELLO SPI-CGIL
a) Sono organi deliberanti:
il Congresso
il Comitato Direttivo.
b) E organo esecutivo:
la Segreteria.
c) Sono organi di coordinamento:
il Consiglio delle Regioni
il Coordinamento delle donne.
d) Sono organi di rappresentanza
e consultazione:
lAssemblea dei quadri e dei delegati
lAssemblea delle donne.
e) E organo di controllo
amministrativo:
il Collegio dei Sindaci.
f) E organo di garanzia
statutaria:
il Collegio di Verifica.
Art. 13 - IL
CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è il
massimo organo deliberante del Sindacato Pensionati Italiani.
Esso si tiene in via ordinaria
ogni quattro anni in concomitanza con il percorso congressuale CGIL in via straordinaria
quando ciò sia richiesto dal Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza di due terzi dei
componenti o da un decimo degli iscritti.
I lavori del Congresso Nazionale
sono diretti da una Presidenza che coordina le attività congressuali e dirime a
maggioranza eventuali problemi procedurali. La Presidenza è eletta dal Congresso a
maggioranza dei votanti.
Compiti del Congresso sono:
fissare le strategie, gli orientamenti, gli obiettivi che il sindacato deve
proporsi ed attuare nei vari rami della sua attività;
eleggere il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori ed il Collegio
di verifica.
Il Presidente del Congresso
Nazionale dichiara validamente costituito il Congresso dopo aver accertato, tramite la
Commissione di verifica dei poteri, che il numero dei delegati presenti rappresenti almeno
due terzi degli iscritti. Le deliberazioni del Congresso sono assunte a maggioranza dei
votanti.
I regolamenti relativi alla
disciplina dellelezione dei delegati e allo svolgimento del Congresso sono approvati
dal Comitato Direttivo Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
componenti.
Art. 14 - IL
COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Comitato Direttivo Nazionale
è lorgano di indirizzo e deliberante del Sindacato Pensionati nellambito
della linea approvata dal Congresso.
I componenti eletti dal
Congresso restano in carica per la durata del mandato congressuale.
Qualora un componente con carica
elettiva si dimetta, assuma un incarico incompatibile, ovvero lasci ogni incarico nelle
strutture dello Spi-Cgil, sarà sostituito mediante cooptazione da parte del Comitato
Direttivo su proposta del Presidente.
Le cooptazioni per sostituzione
sono consentite fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.
Si potranno praticare altre
cooptazioni fino al massimo di un decimo del numero dei componenti eletti dal Congresso.
I componenti cooptati nel
Comitato Direttivo restano in carica fino alla naturale scadenza congressuale.
Il Comitato Direttivo Nazionale
elegge, fra i propri componenti, un Presidente e due Vice Presidenti. Le attività del
Comitato Direttivo sono disciplinate da appositi regolamenti di funzionamento, approvati a
maggioranza dei componenti.
Il Presidente convoca il
Comitato Direttivo, dintesa con la Segreteria, ovvero qualora ne faccia richiesta un
terzo dei componenti. Le riunioni sono valide qualora partecipi almeno la maggioranza dei
componenti.
Rientrano fra i compiti del
Comitato Direttivo Nazionale:
eleggere il Segretario Generale
ed i componenti della Segreteria;
eleggere le Commissioni ed i
gruppi di lavoro;
definire gli orientamenti e
lazione generale del Sindacato;
lapprovazione del
programma di ispezioni predisposto dalla Segreteria;
proporre agli organi editoriali
i direttori del giornale, riviste ed altre pubblicazioni sindacali;
designare i rappresentanti dello
Spi-Cgil negli organi esterni;
approvare i bilanci consuntivo e
preventivo presentati dalla Segreteria accompagnati dalla relazione del Tesoriere e dalla
relazione del Collegio Sindacale;
approvare le piattaforme
rivendicative e le ipotesi di accordo in coerenza con il dettato dellart.8
assumere tutte le iniziative per
approfondire tematiche riguardanti le materie rivendicative, ovvero verificare
lefficienza e lefficacia dellorganizzazione;
l)
convocare, ai fini consultivi, lAssemblea nazionale dei quadri e dei delegati.
Ogni componente del Comitato
Direttivo ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle strutture dello
Spi-Cgil.
m) Sono
invitati permanenti i rappresentanti nazionali di Inca, Caaf, Sistema Servizi e i
componenti Civ di provenienza Spi-Cgil.
n)
I compiti e le norme di funzionamento previsti per il Comitato Direttivo Nazionale, in
quanto applicabili, valgono anche per i Comitati Direttivi Regionali, Territoriali e di
Lega.
Art. 15 - LA
SEGRETERIA
La Segreteria Nazionale è
lorgano esecutivo che assicura la continuità della gestione dello Spi-Cgil e
risponde della propria attività al Comitato Direttivo.
Essa è responsabile delle sue
pubblicazioni ufficiali.
Nel rispetto della collegialità
su tutte le decisioni, organizza il proprio lavoro per settori e compiti specifici in base
ad un apposito regolamento interno approvato con il voto favorevole di almeno due terzi
dei componenti.
Essa attua le decisioni del
Comitato Direttivo; assicura la direzione permanente dellattività del Sindacato e
delibera su tutte le questioni che abbiano carattere di urgenza; mantiene i rapporti con
le strutture territoriali; coordina lattività dei Dipartimenti e dei settori di
lavoro.
Propone i nomi dei dirigenti
dello Spi-Cgil da eleggere nel Comitato Direttivo e negli altri organi della Cgil a
sostituzione di eventuali dimissionari.
Si avvale, qualora lo ritenga
opportuno per la propria attività o per specifici settori, di qualificate collaborazioni
esterne.
La Segreteria Nazionale può
nominare, su proposta del Segretario generale, un Vice Segretario Generale con funzioni
vicarie.
Il Segretario Generale coordina
e dirige lattività della Segreteria e ne presiede le riunioni.
In caso di impedimento o di
assenza è sostituito dal Vice Segretario Generale o da un Segretario delegato.
La rappresentanza legale dello
Spi-Cgil di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
a.
al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto
successivo;
b.
è attribuibile ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per le
materie di cui al successivo art. 30.
I ruoli e le attribuzioni,
compresa la rappresentanza legale, previsti per la Segreteria nazionale e per il
Segretario Generale dello Spi-Cgil, in quanto applicabili, valgono anche per gli stessi
organi eletti a livello regionale e territoriale, ad eccezione della istituzione della
figura del Vice-Segretario.
Art. 16 -
ASSEMBLEA DEI QUADRI E DEI DELEGATI
Lassemblea dei quadri
e dei delegati è organo di rappresentanza e di consultazione sullattività del
sindacato e sui problemi relativi alle organizzazioni sindacali. Almeno la metà dei
delegati deve essere espressione delle Leghe Spi-Cgil.
Lassemblea è convocata
dal Comitato Direttivo almeno una volta tra un congresso e laltro, con modalità
proposte dalla segreteria.
TITOLO III - Articolazione
della struttura organizzativa
Organi di Coordinamento e rappresentanza delle donne
Rapporti con le Associazioni
Art. 17 -
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Lo Spi-Cgil si articola
nelle seguenti strutture:
a)
Lega;
b)
Sindacato territoriale (Provinciale o Comprensoriale);
c)
Sindacato Regionale;
d)
Sindacato Nazionale.
Art. 18 - I
CONGRESSI DI LEGA E DEL SINDACATO TERRITORIALE E REGIONALE
I Congressi di Lega,
Territoriali e Regionali sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni in coincidenza
con il percorso congressuale Cgil quali istanze congressuali dello Spi-Cgil e della Cgil
e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta un quarto degli iscritti al 31
dicembre dellanno precedente, ovvero due terzi dei componenti i Comitati Direttivi
(a livello di Lega, Territorio o di Regione), nonché nei casi previsti per il
Commissariamento.
I Congressi ordinari e
straordinari di Lega, Territoriali e Regionali sono convocati dai rispettivi Comitati
Direttivi.
Il Congresso della Lega può
essere un congresso degli iscritti o dei delegati delle assemblee sub-lega.
Nel caso di richiesta di
convocazione straordinaria i richiedenti devono presentare al Presidente del Comitato
Direttivo o alle Segreterie delle strutture gli argomenti che si intendono sottoporre
allesame del Congresso e le firme dei richiedenti stessi.
Lo svolgimento dei lavori dei
Congressi è disciplinato da appositi regolamenti emanati dai competenti Comitati
Direttivi.
Art. 19 - LA
LEGA
La Lega dei pensionati è la
struttura di base dello Spi-Cgil.
Il Centro Regolatore Regionale
dello Spi-Cgil, di cui allArt. 21 dello Statuto, di concerto con le strutture
territoriali, definisce la dimensione della Lega che può essere comunale, intercomunale,
distrettuale, circoscrizionale, di quartiere.
La Lega può avvalersi di
riferimenti nel territorio che possono essere ad esempio: sub leghe, presidi,
corrispondenti, recapiti, ecc..
La Lega sviluppa la propria
iniziativa nel territorio di sua competenza, in coerenza con il programma fondamentale
della Cgil e con i deliberati congressuali.
La Lega e i suoi strumenti sono
parte integrante dei processi di reinsediamento confederale nel territorio.
La Lega:
a)
promuove la partecipazione degli associati alla vita del sindacato, stimola la loro
cittadinanza attiva e la promozione di nuovi diritti;
b) promuove
e gestisce il tesseramento, opera per costruire a livello locale gli organismi unitari di
rappresentanza e di controllo sociale;
c) promuove
la formazione sindacale, la diffusione e la conoscenza degli strumenti informativi del
sindacato;
d)
organizza le attività di tutela in connessione con i servizi sindacali confederali;
e)
è titolare di diritti di negoziazione e di confronto verso le istituzioni locali e le
aziende di servizi nellarea di sua competenza;
La Lega esercita tali diritti
anche dintesa con il sindacato territoriale e la C.d.L.T., nel quadro delle
previsioni formulate al 3° comma del successivo Art. 20.
Le Leghe di una realtà
territoriale determinata possono istituire forme di coordinamento delle rispettive
iniziative, previa intesa con il Comitato Direttivo della struttura territoriale.
La Lega è istanza congressuale.
Il Comitato direttivo è lorgano di direzione deliberante tra un congresso e
laltro, esercita i compiti ed applica le regole, per quanto applicabili, previsti
dallart.14, ultimo comma; elegge fra i propri componenti il Segretario Generale, la
Segreteria, il Presidente del Comitato Direttivo. Lassemblea degli iscritti è
convocata su iniziativa della Segreteria, su richiesta del Sindacato territoriale o dei
centri regolatori competenti, o con richiesta motivata del 5% degli iscritti.
La lega esercita le proprie
prerogative in piena autonomia, avvalendosi delle risorse di cui è titolare sulla base
delle decisioni assunte dal centro regolatore regionale di concerto con le strutture
territoriali (provinciali o comprensoriali).
La lega deve essere dotata di
supporti e strumenti informativi e informatici tali da garantire collegamenti con le reti
dellorganizzazione a tutti i livelli.
La Lega ha sede propria o
nellambito delle strutture della Cgil.
Art. 20 - IL
SINDACATO TERRITORIALE
Il Sindacato Territoriale
(provinciale o comprensoriale) è costituito nella stessa località ed assume la stessa
area geografica delle strutture della Cgil (Camera del Lavoro territoriale).
Comprende tutte le strutture del
sindacato pensionati di tale area.
È titolare dei diritti di
negoziazione e di confronto verso le istituzioni locali o le aziende di servizi di propria
pertinenza.
Promuove, ove sussistano le
necessità, assiste e coordina le attività negoziali di pertinenza delle Leghe.
Tali diritti vengono esercitati
anche dintesa con la C.d.L.T. che promuove e coordina la programmazione congiunta
delle iniziative per la vertenzialità territoriale di competenza, nel quadro delle
previsioni formulate al 6° comma del successivo Art.21.
Coordina, dirige e promuove le
iniziative del sindacato con particolare riferimento allo sviluppo ed alla qualificazione
della vertenzialità territoriale delle Leghe.
Il Comitato Direttivo del
Sindacato Territoriale è lorgano deliberante e di direzione nel periodo che
intercorre fra un Congresso e laltro. Esercita competenze proprie ed applica gli
orientamenti e le decisioni assunte dal Congresso e dagli organi dirigenti nazionali e
regionali del sindacato, con i necessari adeguamenti alle specificità territoriali.
Elegge fra i propri componenti
il Segretario Generale, la Segreteria, il Presidente del Comitato Direttivo.
Approva i bilanci preventivo e
consuntivo presentati dalla Segreteria, corredati da una relazione del Collegio dei
Sindaci.
Le riunioni del Comitato
Direttivo sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
La Segreteria del Sindacato
Territoriale assicura la direzione permanente del sindacato e mantiene i rapporti con la
Camera del Lavoro territoriale, con i Sindacati confederali di categoria dei lavoratori
attivi: con gli altri sindacati dei pensionati ed il sistema Cgil.
Art. 21 - IL
SINDACATO REGIONALE
Il sindacato a livello
regionale è il sindacato generale delle pensionate, dei pensionati e delle persone
anziane della regione.
Il sindacato regionale Spi-Cgil
è costituito in tutte le regioni d'Italia e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano
in forza dello statuto speciale del Trentino Alto Adige.
Lo Spi-Cgil così costituito è
il sindacato generale degli anziani/e e dei pensionati/e nel territorio di sua competenza.
Alla struttura Regionale
competono funzioni di direzione e coordinamento dell'azione rivendicativa nel territorio,
nonché di definizione della politica dei quadri.
La Segreteria Nazionale Spi-Cgil
delega al Sindacato Regionale lesercizio delle proprie funzioni di centro regolatore
limitatamente alle strutture sottordinate che esistono nellarea territoriale di
competenza; il Comitato Direttivo Nazionale, con apposito regolamento, disciplina tale
funzione.
Il Sindacato regionale in
rapporto con le strutture ed il sistema Cgil assicura ai propri iscritti un'adeguata rete
di servizi di tutela sindacale, promuove e dirige i progetti di informazione a livello
regionale e coordina quelli sul territorio e promuove altresì progetti di formazione
sindacale.
È titolare di diritti di
negoziazione e di confronto verso le amministrazioni regionali, gli enti, le associazioni,
le aziende di servizio ed i soggetti che esercitano attività a favore delle persone
anziane, in conformità all'art. 12 dello Statuto Cgil.
Tali diritti si esercitano anche
d'intesa con la Cgil regionale che promuove rapporti con le strutture confederali e dei
sindacati di categoria per definire e gestire la programmazione congiunta delle iniziative
per la vertenzialità territoriale per gli aspetti generali che incidono sulla condizione
degli anziani, i rapporti con le istituzioni, la formazione sindacale, il potenziamento
dellorganizzazione e lo sviluppo delle relazioni democratiche con i lavoratori, i
pensionati e gli anziani.
Il Comitato Direttivo assolve, a
livello regionale, ai medesimi compiti del corrispondente organo nazionale ed elegge
analoghi organi operativi.
Di norma ha sede nella città
nella quale ha sede la Cgil Regionale.
La Segreteria Regionale, quale
organo esecutivo, cura lattivazione degli indirizzi determinati dal Congresso e
definiti dal Comitato Direttivo. Il Segretario Generale coordina e dirige lattività
della Segreteria e ne presiede le riunioni.
Il Comitato Direttivo Regionale
convoca almeno una volta tra un congresso e laltro, ai fini consultivi,
unassemblea regionale dei quadri ed attivisti del Sindacato.
Art. 22 - IL
CONSIGLIO DELLE REGIONI
Il Consiglio delle Regioni
è un organo di coordinamento fra le strutture regionali e lo Spi-Cgil Nazionale.
Esso è composto da un
rappresentante per ogni Sindacato Regionale o di Provincia autonoma, dalla Segreteria
Nazionale e dalla responsabile del Coordinamento Nazionale Donne Spi-Cgil.
Ad ogni riunione del Consiglio
delle Regioni partecipa, sui temi generali, il Segretario Generale Regionale o un
componente di Segreteria da lui delegato; sui temi specifici, il Segretario Regionale
responsabile del Dipartimento che tratta i temi previsti allordine del giorno di
convocazione.
Compiti, funzioni e modalità di
lavoro del Consiglio delle Regioni saranno definiti dal regolamento demandato
allapprovazione del Comitato Direttivo Nazionale.
Art. 23 - I
COORDINAMENTI DELLE DONNE SPI-CGIL
I Coordinamenti si
costituiscono ai vari livelli dellorganizzazione su proposta e iniziativa autonoma
delle donne Spi-Cgil, come sedi di relazione politica tra le donne e di comunicazione e
confronto tra le diverse esperienze, progetti, forme di aggregazione, ed elaborano
autonomamente proposte e iniziative al fine di superare condizioni di organizzazione
pregiudizievoli per le donne, anche riguardo allesperimento di specifiche azioni
presso gli organi competenti.
I Coordinamenti hanno diritto di
avanzare proposte in merito ai contenuti rivendicativi di politica economica e sociale;
hanno diritto di proposta sulla definizione dei criteri per le candidature a cariche
esecutive in attuazione degli indirizzi sanciti dallart. 10 dello Statuto.
Per materie e tematiche di
particolare rilievo per le condizioni delle donne, le strutture devono confrontarsi con il
parere e le proposte dei Coordinamenti.
Art. 24 -
LASSEMBLEA NAZIONALE DELLE DONNE SPI-CGIL
Il Coordinamento nazionale
donne Spi-Cgil convoca almeno una volta tra un Congresso e laltro lAssemblea
nazionale delle pensionate con lo scopo di discutere il programma generale di lavoro dei
Coordinamenti, le linee di intervento e di verifica relative alla politica rivendicativa
nazionale e territoriale e al riequilibrio della rappresentanza, formulando eventuali
proposte di modifica e/o di integrazione delle regole di funzionamento dei Coordinamenti.
LAssemblea è decisa dal
Coordinamento nazionale donne che ne stabilisce la composizione.
Art. 25 -
AUSER
LAuser è
lAssociazione promossa dallo Spi-Cgil e dalla Cgil al fine di realizzare il
protagonismo degli anziani e dei pensionati attraverso forme organizzative di autogestione
dei servizi, di volontariato, di utilità sociale e di mutualità integrativa, aperte ai
giovani, ai lavoratori ed ai cittadini.
Spi-Cgil ed Auser,
nellambito dei rispettivi ruoli e nel rispetto delle autonomie statutarie, sono
chiamati ad una costante collaborazione per la realizzazione dei principi di cui
allart.2 dello Statuto.
Per la realizzazione di questi
obiettivi lo Spi contribuisce al sostegno dellattività dellAuser a tutti i
livelli.
Per consentire continuità tra
lazione rivendicativa e contrattuale del sindacato e quella partecipativa e
gestionale dellAssociazione, lAuser designa di concerto con la Segreteria
della struttura corrispondente dello Spi-Cgil una propria rappresentanza da eleggere nei
Comitati Direttivi dello Spi-Cgil, ad ogni livello.
TITOLO IV - Composizione
degli Organi
Art. 26 -
INCOMPATIBILITÀ
Non possono assumere incarichi
elettivi o direttivi allinterno di qualsiasi organo dello Spi-Cgil coloro che:
svolgono compiti esecutivi in
qualsiasi formazione politica;
svolgono compiti istituzionali
presso organi assembleari elettivi italiani o comunitari. La candidatura a qualsiasi
assemblea comporta lautomatica decadenza dagli incarichi esecutivi e la sospensione
dagli organi direttivi di emanazione congressuale. A livello di Lega le incompatibilità
relative alla elezione presso assemblee istituzionali del territorio su cui esiste la Lega
investono i membri del Comitato Direttivo della Lega stessa;
assumono incarichi di governo o
di gabinetto a qualsiasi livello istituzionale;
sono componenti dei consigli di
amministrazione di associazioni imprenditoriali, enti pubblici, aziende, istituti o
società, ad eccezione di quelle costitute dallo Spi-Cgil e/o Cgil.
Trascorsi sei mesi dalla
cessazione della causa di incompatibilità liscritto può essere rieletto a cariche
esecutive a qualsiasi livello e rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui
faceva parte.
Liscritta/iscritto che
proviene da esperienze politiche di natura esecutiva o di assemblee elettive non può
essere eletta/o in organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che
siano trascorsi sei mesi.
I componenti del Collegio dei
sindaci revisori non possono svolgere funzioni amministrative e tecnico-contabili ad alcun
livello della struttura sindacale.
Le cariche di Segretario
Generale e di componente della Segreteria, a tutti i livelli, sono incompatibili con
quella di Presidente e di Vice Presidente dellAuser.
Art. 27 - NORMA
ANTIDISCRIMINATORIA
Per la realizzazione di un
sindacato di donne e di uomini, in tutti gli organi elettivi e nelle strutture
organizzative, nellapparato politico, nellassemblea dei quadri, nessuno dei
due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%.
Art.28 -
ROTAZIONE CARICHE SINDACALI
Allo scopo di favorire una
permanente azione di rinnovamento dei quadri e la migliore valorizzazione delle loro
esperienze, nelle strutture dello Spi-Cgil si applicano le seguenti norme:
ad ogni Congresso
lelezione del Comitato Direttivo deve comportare la sostituzione di almeno un quarto
dei componenti del Comitato Direttivo eletto nel precedente Congresso. Eventuali deroghe
devono essere deliberate, a maggioranza dei tre quarti dei delegati, dal Congresso stesso;
gli incarichi di Segretario
Generale e di componente della Segreteria non possono essere ricoperti nella stessa
struttura per più di due mandati congressuali e comunque non oltre gli otto anni.
TITOLO V -
Attività Amministrativa e procedure di controllo
Art. 29 -
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
Le strutture Regionali,
Territoriali, di Lega del Sindacato Pensionati Italiani sono associazioni giuridicamente e
amministrativamente autonome salvo quanto previsto allultimo comma del presente
articolo.
Lo Spi-Cgil Nazionale non
risponde delle obbligazioni assunte dagli Spi-Cgil regionali, Territoriali, di Lega e da
altre organizzazioni facenti comunque riferimento allo Spi-Cgil. Analogamente ciascuna di
queste strutture non risponde delle obbligazioni delle strutture sottostanti o
sovraordinate e di altre organizzazioni facenti comunque riferimento allo Spi-Cgil.
In deroga a quanto previsto dal
precedente comma 1, il Centro Regolatore regionale, di concerto con le strutture dello Spi
presenti nel territorio, valuta il processo di sviluppo di ciascuna Lega e
lopportunità, in relazione a ciò, di far esercitare le funzioni
giuridico-amministrative da parte del sindacato territoriale (provinciale o
comprensoriale). In tal caso delle obbligazioni assunte ne risponde direttamente il
sindacato territoriale di riferimento della Lega.
Art. 30 -
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
I pensionati contribuiscono al
finanziamento del complesso delle strutture sindacali confederali e categoriali, nella
misura decisa dal Comitato Direttivo della Cgil.
La ripartizione delle risorse
avviene sulla base delle decisioni convenute ad ogni livello fra struttura Spi-Cgil e
strutture confederali.
Ogni struttura Spi assume la
gestione autonoma delle risorse assegnate.
Lo Spi-Cgil promuove la
canalizzazione automatica delle risorse a partire dalla struttura di base.
Le modalità e lattuazione
di tale principio sono demandate al Comitato Direttivo Nazionale tenendo conto
dellefficacia, delle onerosità delle soluzioni e della fattibilità unitaria.
Lattività amministrativa
del Sindacato Pensionati Italiani deve garantire lautonomia di funzionamento di
ciascuna struttura Nazionale, Regionale, Territoriale o di Lega, compreso il Coordinamento
donne e sostenere lo sviluppo del decentramento organizzativo.
Ciascuna struttura Spi-Cgil
gestisce autonomamente le quote di propria spettanza e i propri mezzi finanziari,
correlando le esigenze di spesa con lr possibilità di entrata e con un funzionamento
amministrativo efficace.
A questo fine vanno osservate le
seguenti norme:
a)
La tenuta contabile deve essere tecnicamente efficiente e basata su documentazione certa,
criteri di chiarezza, trasparenza;
b)
la Segreteria deve portare alla discussione e approvazione del Comitato Direttivo
competente, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, un bilancio consuntivo economico
e patrimoniale raffrontandolo con il preventivo dellanno in questione ed un bilancio
preventivo entro il 31 dicembre dellanno precedente a quello di riferimento;
c)
ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci e delle
strutture di livello superiore, che hanno facoltà di esercitare il controllo
amministrativo;
con formale delibera della
Segreteria della struttura interessata la rappresentanza legale per tutti i negozi
giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della
sicurezza del lavoro può essere conferita allamministratore o tesoriere della
medesima struttura. Con analoga delibera la Segreteria può revocare tale nomina e
provvedere contestualmente ad una nuova nomina. Di tale delibera deve essere formalmente
informato il Comitato Direttivo della struttura interessata.
Art. 31 -
COLLEGIO DEI SINDACI
In ogni struttura dove esiste
una gestione amministrativa deve essere eletto con voto palese dal Congresso un Collegio
dei Sindaci, composto da un massimo di tre componenti effettivi più due supplenti.
Tenuto conto della
particolarità delle funzioni a cui vengono chiamati, i candidati debbono rispondere di
norma a requisiti di competenza e di esperienza.
Allatto della
presentazione delle candidature deve essere evidenziata la sussistenza di tali requisiti.
Nel caso in cui per effetto di
dimissioni e decadenze di componenti del Collegio il numero dei supplenti si esaurisse, il
Comitato Direttivo competente deve provvedere alle sostituzioni.
A livello nazionale il Collegio
dei Sindaci è composto da un massimo di sette componenti effettivi e tre supplenti, con
una presidenza di tre componenti (un Presidente e due Vice Presidenti).
Il Collegio dei Sindaci deve:
controllare periodicamente landamento amministrativo e verificare la regolarità
delle scritture e dei documenti contabili; redigere una relazione da accompagnare al
bilancio annuale; verificare periodicamente la rispondenza fra il bilancio consuntivo e il
bilancio preventivo approvato dal Comitato Direttivo; presentare al Congresso una
relazione complessiva sui bilanci del periodo intercorrente tra un Congresso e
laltro.
Il Collegio dei Sindaci,
effettivi e supplenti, partecipa di diritto al Congresso della propria struttura e alle
riunioni del Comitato Direttivo di appartenenza, senza diritto di voto.
Art. 32 -
CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Lo Spi nazionale esercita un
controllo amministrativo su tutte le strutture sindacali. Al fine di verificare la
regolarità ed efficacia delle gestioni il Comitato Direttivo approva un programma di
ispezioni.
La Segreteria Nazionale può, a
sua volta, attivare l'intervento degli Ispettori.
Art. 33 -
PROCEDURE DI COMMISSARIAMENTO
In caso di violazione dello
Statuto o delle norme regolamentari che regolano la vita del sindacato, di inadempimento
degli obblighi contributivi, ovvero nel caso di gravi inefficienze delle strutture, il
Comitato Direttivo Nazionale può richiedere con il voto favorevole di due terzi dei
componenti, su proposta della segreteria, in conseguenza delle risultanze delle ispezioni
ai sensi dllArt.35 ovvero a seguito di autonoma istruttoria, previa audizione degli
organi responsabili della struttura, il commissariamento.
In conseguenza del
commissariamento lorgano in questione decade automaticamente. Il Commissario, così
nominato e con i poteri dellorgano decaduto, dovrà operare per ripristinare le
condizioni di legalità statutaria e normativa, ossia di efficienza e di positiva
direzione, altrimenti dovrà convocare, entro sei mesi dal proprio insediamento, il
Congresso straordinario della struttura interessata.
TITOLO VI -
Regolamenti di funzionamento e Organi di giurisdizione
Art. 34 -
REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO
Il Comitato Direttivo approva a
maggioranza assoluta dei componenti i regolamenti di funzionamento degli organi e della
struttura nazionale.
I Comitati Direttivi locali
approvano, con la medesima maggioranza, propri regolamenti, nel rispetto dei principi
sottesi al regolamento disposto del Comitato Direttivo nazionale.
Per ogni questione attinente
alle verifiche di conformità e all'interpretazione dei regolamenti si deve richiedere una
pronuncia del Collegio di Verifica.
Per tutto ciò che attiene
all'organo di giurisdizione disciplinare interna, ovvero alle sanzioni disciplinari, vale
quanto stabilito agli articoli 21 e 26 dello statuto Cgil.
Art. 35 -
COLLEGIO DI VERIFICA
Il Congresso Nazionale dello
Spi-Cgil elegge con voto palese i cinque componenti effettivi ed i cinque supplenti del
Collegio di Verifica tra gli iscritti Spi-Cgil con un minimo di dieci anni di anzianità
di iscrizione alla Cgil nonché di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.
Il Collegio al proprio interno
elegge una presidenza.
Il Collegio procede su istanza
degli iscritti o delle articolazioni dello Spi-Cgil, secondo modalità di funzionamento e
procedure disciplinate da apposito regolamento, a sindacare la regolarità delle procedure
e degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti ritenuti illegittimi.
Avverso le decisioni del Collegio è ammesso il ricorso al Collegio Statutario della Cgil
Nazionale.
I componenti del Collegio di
Verifica partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo.
TITOLO VII -
Integrazioni e Modifiche dello Statuto
Art. 36 -
INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO E SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO
Il presente Statuto può essere
integrato o modificato dal Congresso Nazionale, previa espressa precisazione delle
innovazioni da apportare nellatto di convocazione, e con il consenso dei tre quarti
dei componenti. Analoga procedura è seguita per la determinazione dello scioglimento del
Sindacato.
Con la maggioranza dei ¾ dei
componenti il Comitato Direttivo può altresì decidere modifiche statutarie
nellambito della normativa fissata dallArt. 12 dello Statuto Confederale.
Per quanto non disciplinato dal
presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Cgil.

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