Ristrutturazioni edilizie:
La possibilità - introdotta dalla legge 449 del 1997 - di detrarre fiscalmente parte dei costi sostenuti per ristrutturazioni edilizie è stata prorogata dalla Finanziaria 2003. Come già per lo scorso anno, la detrazione è pari al 36% dellimporto, da ripartire in 10 anni (salvo per gli ultrasettantacinquenni, che possono invece ripartire in 5 anni, mentre gli ultraottantenni in 3). Ma tale diritto compete solamente per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003 e per una cifra non superiore a 48 mila euro (da sommare ad eventuali importi precedenti, in caso di "mera prosecuzione" di interventi). Rispetto agli interventi possibili, allelenco si aggiunge la bonifica dellamianto. Ricordiamo che presso la sede Spi di Bergamo, via Garibaldi 3, è aperto uno specifico sportello di consulenza - riservato ai soli iscritti Spi e Cgil - che è a disposizione il lunedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. Per fissare il necessario appuntamento, telefonare allo 035-3594158.
Legge Finanziaria per il 2003 Titolo II (...) 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita` immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita` immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta` non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo` essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
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