Decreto del Ministero del Tesoro -
20 ottobre 2000
Determinate le percentuali di calcolo
2000-2001
per la perequazione automatica delle pensioni
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 27 novembre
2000 n. 277
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 | Visto lart. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che
prevede lapplicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base delladeguamento al costo vita con
cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; |
 | Visto lart. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto
dallanno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini
della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; |
 | Visto lart. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e
modalità si applicano ai sensi del predetto art. 11; |
 | Visto lart. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante ulteriori
criteri per la perequazione delle pensioni; |
 | Visto lart. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama
la disciplina dellindennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; |
 | Visto il decreto 20 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 30
novembre 1999) concernente la perequazione automatica delle pensioni per lanno 1999; |
 | Vista la comunicazione dellIstituto nazionale di statistica in data 27 gennaio
2000, prot. 686, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli
indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
1998-dicembre 1998 ed il periodo gennaio 1999-dicembre 1999 è risultata pari a + 1,6; |
 | Vista la comunicazione dellIstituto nazionale di statistica in data
13 novembre 2000, prot. 8682, dalla quale si rileva che la variazione percentuale
verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra
il periodo gennaio 1999-dicembre 1999 ed il periodo gennaio 2000-dicembre 2000 è
risultata pari a + 2,4, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2000
lapplicazione della variazione che si è verificata nello stesso mese del 1999 e per
i mesi di novembre e dicembre 2000, la ripetizione dellindice determinato per il
mese di ottobre dello stesso anno; |
 | Considerata la necessità: |
 | di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per
laumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 2000; |
 | di determinare la variazione percentuale per laumento di
perequazione automatica con effetto dal 10 gennaio 2001, salvo conguaglio
allaccertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2000; |
 | di indicare le modalità di attribuzione dellaumento; |
Decreta:
 | Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per
lanno 1999 è determinata in misura pari a + 1,6 dal 1° gennaio 2000. |
 | Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per
lanno 2000 è determinata in misura pari a + 2,4 dal 1° gennaio 2001, salvo
conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per lanno successivo. |
 | Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali
si applica la disciplina dellindennità integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni (1) sono determinate separatamente sullindennità integrativa speciale, ove
competa, e sulla pensione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
(1) "Miglioramenti economici al personale statale in
attività ed in quiescenza", pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 5
giugno 1959 n. 132.
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