Decreto del Ministero del Tesoro - 20 ottobre 2000

Determinate le percentuali di calcolo
2000-2001
per la perequazione automatica delle pensioni

 

Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 27 novembre 2000 n. 277

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l’applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell’adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall’anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l’art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalità si applicano ai sensi del predetto art. 11;
Visto l’art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante ulteriori criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 20 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1999) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 1999;
Vista la comunicazione dell’Istituto nazionale di statistica in data 27 gennaio 2000, prot. 686, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1998-dicembre 1998 ed il periodo gennaio 1999-dicembre 1999 è risultata pari a + 1,6;
Vista la comunicazione dell’Istituto nazionale di statistica in data 13 novembre 2000, prot. 8682, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1999-dicembre 1999 ed il periodo gennaio 2000-dicembre 2000 è risultata pari a + 2,4, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2000 l’applicazione della variazione che si è verificata nello stesso mese del 1999 e per i mesi di novembre e dicembre 2000, la ripetizione dell’indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

 

Considerata la necessità:
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l’aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 2000;
di determinare la variazione percentuale per l’aumento di perequazione automatica con effetto dal 10 gennaio 2001, salvo conguaglio all’accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000;
di indicare le modalità di attribuzione dell’aumento;

 

Decreta:

Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 1999 è determinata in misura pari a + 1,6 dal 1° gennaio 2000.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2000 è determinata in misura pari a + 2,4 dal 1° gennaio 2001, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni
(1) sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

(1) "Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza", pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 5 giugno 1959 n. 132.

 

Da: Il Sole 24 ore giovedì 7 dicembre 2000
Guida normativa

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