REFERENDUM COSTITUZIONALE
25 e 26 giugno 2006

 

lettera della segreteria Spi
allegata all'opuscolo "perché votare no"

opuscolo "perché votare NO"
(a cura del sito www.lacostituzione.it)

controdecalogo della riforma costituzionale
posizioni a confronto
(dal sito www.referendumcostituzionale.org)

la Costituzione della Repubblica italiana
il testo completo

per confrontare i due testi, articolo per articolo
vai al sito www.lacostituzione.it

informazioni sul Referendum
dal Ministero dell'Interno

seminario Spi "Difendiamo la Costituzione"
comunicazione di E. Bano

 

 

 

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Dal sito del Ministero dell’Interno

Il 25 e 26 giugno 2006 Italiani al voto per il referendum confermativo della legge di modifica della parte II della Costituzione

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 aprile 2006 ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la data del 25 giugno prossimo per l'indizione del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione per la conferma o il diniego alla legge di modifica della Parte II della Costituzione, approvata dai due rami del Parlamento. La consultazione referendaria, che si svolgerà anche nella successiva giornata di lunedì 26 giugno 2006, deciderà definitivamente se la modifica introdotta dalla legge "sulla devolution e sul premierato forte" potrà entrare in vigore.

La consultazione popolare del 25 e 26 giugno 2006 costituisce il secondo appuntamento degli italiani con il voto per un referendum confermativo, dopo quello del 7 ottobre 2001 sulla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n.3 del 2001. Tutti gli altri referendum che si sono svolti dal 1974 d oggi, sono stati infatti "abrogativi" di leggi ordinarie, in applicazione dell'art. 75 della Costituzione. Il primo fu quello sul divorzio, nel 1974. Il referendum confermativo è invece previsto dall'art.138 della Costituzione che regola la revisione costituzionale. Il secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, "sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali". E precisa: "la legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi". Per questo tipo di referendum, dunque, contrariamente a quello abrogativo, la legge applicativa del 1970 non prevede la necessità di raggiungere un quorum di votanti. Inoltre, non è possibile sottoporre al voto popolare solo una parte della legge. Qualora la legge ottenga un maggior numero di voti positivi validi, questa viene promulgata con una formula nella quale si specifica che "il referendum indetto in data (...) ha dato risultato favorevole". In caso contrario, il risultato negativo della consultazione viene promulgato sulla Gazzetta Ufficiale. La legge di modifica costituzionale sul federalismo fu la prima ad essere sottoposta a referendum confermativo, svoltosi il 7 ottobre 2001. In altre occasioni una legge costituzionale non è stata approvata, al secondo passaggio parlamentare, con la maggioranza qualificata dei due terzi dell'assemblea, ma non si è proceduto a referendum confermativo. Ricordiamo la legge costituzionale per il voto degli italiani all' estero, approvata in seconda lettura dalla Camera con 383 voti a favore, 17 no e 15 astensioni e dal Senato con 205 sì, 17 no e 13 astensioni. In entrambi i rami del Parlamento non fu raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti l'assemblea e quindi la legge poteva essere sottoposta a referendum. Lo stesso era successo alla legge costituzionale che fissa il numero dei parlamentari che rappresenteranno gli italiani all'estero, approvata in seconda lettura alla Camera con 406 sì e 49 no, e al Senato con 194 sì, 19 astenuti e 5 contrari. Anche in questo caso nessuno ha chiesto il referendum. Anche la legge costituzionale che prevedeva un nuovo sistema elettorale per le regioni a statuto speciale e' stata approvata in seconda lettura dalla Camera a maggioranza di due terzi, ma dal Senato a maggioranza semplice. Anche in questo caso nessuno chiese il referendum.

28/04/2006

Referendum confermativo:
una consultazione senza quorum

 Il concetto moderno di referendum è, secondo il vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli, quello di un appello, autorizzato e regolato dalla legge, al corpo elettorale perché si pronunci su singole questioni o più particolarmente, sulla struttura essenziale dello Stato o del governo, in quest'ultimo caso con significato riconducibile a plebiscito.

Il termine deriva dal latino, nello specifico dal gerundio del verbo refero (refers, retuli, relatum, referre) che tra i suoi numerosi significati annovera anche quelli di riferire, riportare, rispondere.

Il termine quorum, anch'esso di chiara provenienza latina, deriva dalla frase "quorum maxima pars" e sta a significare il numero legale, la maggioranza, istituti ancora oggi fondamentali negli organi e nelle decisioni collegiali.

Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.

Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge mentre con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.

Si procede ad un referendum confermativo di una legge costituzionale nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali. La votazione ha luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all'indizione del referendum stesso.

28/04/2006