COMUNE DI
TREVIGLIO

CGIL CISL UIL

Segreterie generali - Bergamo
Federazioni Pensionati
Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp

 

PROTOCOLLO DI INTESA

 

Tra l’Amministrazione Comunale di TREVIGLIO e le Organizzazioni Sindacali Cgil Cisl Uil con le rispettive Federazioni pensionati Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp.

Le parti firmatarie, dopo essersi incontrate in data odierna e aver analizzato i criteri di applicazione dell’l.S.E.E. concordano sui seguenti punti:

 

1. Valutano positivamente l’introduzione dell’I.S.E.E. come strumento di equità nell’accesso dei cittadini ai servizi ed in particolare a tutela dei ceti sociali meno avvantaggiati economicamente.

 2. Si impegnano a far conoscere alla cittadinanza i contenuti della presente intesa ed i criteri che l’hanno ispirata.

 3. L’Amministrazione Comunale presenterà alla competente Commissione Comunale e al Consiglio Comunale un Regolamento Generale per l’accesso ai servizi che al proprio interno recepirà i criteri proposti dalle Organizzazioni Sindacali, riassunti nell’allegato schema di regolamento. Tale regolamento sarà successivamente integrato con norme relative alla detrazione per rette di asilo nido e CRH e norme relative alle altre tariffe agevolate.

 4. Il regolamento avrà carattere sperimentale per l’anno 2000 e sarà verificato congiuntamente entro il primo semestre sulla base dell’incidenza dell’applicazione sulla voci di bilancio e della rispondenza dell’utenza.

Treviglio, 10 Febbraio 2000

 

L’Amministrazione Comunale
Le Organizzazioni Sindacali

 

 

COMUNE DI TREVIGLIO
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

 

Regolamento per l'accesso
alle prestazioni
o ai servizi comunali agevolati

(ART. 1, COMMA 2 DEL D.LGS 31/3/1998 N. 109)
(incontro del 10/02/2000)

 

ART.1
Oggetto del REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni o ai servizi Comunali agevolati, così come previsto dall’art. 1 ,comma 2 del DLgs. 31-3-98 n.109.

ART. 2
INTEGRAZIONI

1) Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

a) il regolamento comunale per la disciplina della Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241;

b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizione economiche dei richiedenti.

ART.3
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

2) In deroga al comma precedente, alfine di favorire l’autonomia delle persone anziane per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente e dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

3) L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della tabella 1 allegata al D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

ART.4
MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO

1) Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fitti IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata (unico: Rigo N1 730: quadro di calcolo IRPEF, Rigo 6), ovvero in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall’ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamenti di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti. Inoltre si escludono dal reddito le pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, indennità, comprese le indennità di accompagnamento ed assegni, erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili (vengono invece computati gli assegni di accompagnamento INPS).

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

b) il reddito da attività finanziarie determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Tesoro (4,95% per l’anno 1999).

c) In caso di variazione del reddito di cui al punto a) il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento con la dovuta documentazione l’eventuale variazione (si intende: mobilità, perdita di occupazione, variazione decesso del nucleo avvenuta dopo la richiesta della domanda).

La nuova situazione verrà sottoposta dal responsabile del procedimento alla G.M. che deciderà in merito alla singola situazione.

2) il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

3) Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di Lire (Euro 1.291,14), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di Lire (Euro 1.807,60), qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza.

4) Si detrae altresì la quota parte delle rette di R.S.A (ricoveri per anziani ed inabili) pagata dal richiedente per il ricovero del genitore o parente.

 

ART.5
MODALITA’ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

1) Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31-12 dell’anno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell’eventuale debito residuo alla data del 31-12 per i mutui contratti per l’acquisto di immobili o per detti fabbricati.

In tale calcolo non è da considerare il valore della casa di residenza, (casa di proprietà e di residenza nel COMUNE) comprese le unità immobiliari di categoria catastale "C" ammesse alla stessa, del nucleo familiare, definito secondo gli stessi criteri.

Qualora la casa di residenza non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9, il relativo valore non si computa per intero, qualora, viceversa, appartenga alle suddette categorie il relativo valore non si computa per il 50%.

b) Il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con Circolare del Ministero del Tesoro, ai sensi del Decreto Legislativo di cui all’art. 59, comma 51, della Legge 27.12.1997, n. 449.

2) Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la casa di residenza del nucleo familiare appartenga o meno a uno dei componenti.

a) Qualora la casa di residenza appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato come segue:

per valori inferiori o uguali a 70.000.000 di Lire (Euro 36.151,98) il coefficiente è uguale a zero.
per valori compresi tra i 70.000.000 di Lire (Euro 361151,98) ed i 150.000.000 (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente i 70.000.000/Euro 36.151,98), il coefficiente è pari al 10 per cento.
per valori superiori ai 150.000.000 (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.

b) Qualora la casa di residenza non appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato come segue:

per valori inferiori o uguali a 50.000.000 di Lire (Euro 25.817,11), il coefficiente è uguale a zero.
per valori compresi tra i 50.000.000 (Euro 25.817,11) e i 150.000.000 di Lire (Euro 77468,53), e per la sola parte eccedente i 50.000.000 (Euro 25.817,11), il coefficiente è pari al 10 per cento.
per valori superiori ai 150.000.000 (Euro 77.468,53) e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.

ART.6
CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI

1) Ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli art. 4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a 5 milioni di lire (euro 2582,28).

Ogni componente il nucleo famigliare di età superiore ai 75 anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli art.4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a L. 7 milioni di lire (euro 3615,20).

2) I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero componenti il nucleo familiare

Parametro

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

3) I parametri sopra indicati sono maggiorati nel seguente modo:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.3, comma 3, della legge n.104/92 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alle 5;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

4) Il denominatore del rapporto che definisce l’indicatore della situazione economica equivalente è data dal parametro corrispondente al numero del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

ART.7
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1) L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione economica e il parametro di cui all’art.6, comma 4, del presente regolamento.

2) Per ogni singolo servizio o prestazione, la G.M. determinerà le tariffe di contribuzione.

3) Il tetto per l’esenzione totale è fissato a 18.000.000 (diciottomilioni) oltre tale limite sono previste cinque fasce, di cui l’ultima oltre i 36.000.000 (trentaseimilioni).

ART.8
MODALITA’ DI ATTUAZIONE

1) Il richiedente le prestazioni o il servizio agevolato deve presentare unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni ,concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.

2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ,specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31-12-96 n.675.

4) In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale. 

ART.9
COMPETENZE

1) Il responsabile del procedimento rilascia l’attestazione provvisoria previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2) Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3) Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ART. 10
NORME INTEGRATIVE

1) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato, sia dalla Regione saranno immediatamente applicate anche ai fini dell’accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 11
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell’art.22 della legge 7 agosto 90, n.2141, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

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