PROTOCOLLO DI INTESA |
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Tra lAmministrazione Comunale di TREVIGLIO e le Organizzazioni Sindacali Cgil Cisl Uil con le rispettive Federazioni pensionati Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp. Le parti firmatarie, dopo essersi incontrate in data odierna e aver analizzato i criteri di applicazione delll.S.E.E. concordano sui seguenti punti:
1. Valutano positivamente lintroduzione dellI.S.E.E. come strumento di equità nellaccesso dei cittadini ai servizi ed in particolare a tutela dei ceti sociali meno avvantaggiati economicamente.2. Si impegnano a far conoscere alla cittadinanza i contenuti della presente intesa ed i criteri che lhanno ispirata. 3. LAmministrazione Comunale presenterà alla competente Commissione Comunale e al Consiglio Comunale un Regolamento Generale per laccesso ai servizi che al proprio interno recepirà i criteri proposti dalle Organizzazioni Sindacali, riassunti nellallegato schema di regolamento. Tale regolamento sarà successivamente integrato con norme relative alla detrazione per rette di asilo nido e CRH e norme relative alle altre tariffe agevolate. 4. Il regolamento avrà carattere sperimentale per lanno 2000 e sarà verificato congiuntamente entro il primo semestre sulla base dellincidenza dellapplicazione sulla voci di bilancio e della rispondenza dellutenza. Treviglio, 10 Febbraio 2000
LAmministrazione Comunale
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COMUNE DI TREVIGLIO
Regolamento per l'accesso
(ART. 1, COMMA 2 DEL D.LGS
31/3/1998 N. 109) |
| per valori inferiori o uguali a 70.000.000 di Lire (Euro 36.151,98) il coefficiente è uguale a zero. | |
| per valori compresi tra i 70.000.000 di Lire (Euro 361151,98) ed i 150.000.000 (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente i 70.000.000/Euro 36.151,98), il coefficiente è pari al 10 per cento. | |
| per valori superiori ai 150.000.000 (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento. |
b) Qualora la casa di residenza non appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato come segue:
| per valori inferiori o uguali a 50.000.000 di Lire (Euro 25.817,11), il coefficiente è uguale a zero. |
| per valori compresi tra i 50.000.000 (Euro 25.817,11) e i 150.000.000 di Lire (Euro 77468,53), e per la sola parte eccedente i 50.000.000 (Euro 25.817,11), il coefficiente è pari al 10 per cento. |
| per valori superiori ai 150.000.000 (Euro 77.468,53) e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento. |
ART.6
CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI
ELEMENTI
1) Ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli art. 4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a 5 milioni di lire (euro 2582,28).
Ogni componente il nucleo famigliare di età superiore ai 75 anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli art.4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a L. 7 milioni di lire (euro 3615,20).
2) I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:
Numero componenti il nucleo familiare |
Parametro |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
3) I parametri sopra indicati sono maggiorati nel seguente modo:
+
0,35 per ogni ulteriore componente+
0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori+
0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui allart.3, comma 3, della legge n.104/92 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alle 5;+
0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.4) Il denominatore del rapporto che definisce lindicatore della situazione economica equivalente è data dal parametro corrispondente al numero del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.
ART.7
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE
1) Lindicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra lindicatore della situazione economica e il parametro di cui allart.6, comma 4, del presente regolamento.
2) Per ogni singolo servizio o prestazione, la G.M. determinerà le tariffe di contribuzione.
3) Il tetto per lesenzione totale è fissato a 18.000.000 (diciottomilioni) oltre tale limite sono previste cinque fasce, di cui lultima oltre i 36.000.000 (trentaseimilioni).
ART.8
MODALITA DI ATTUAZIONE
1) Il richiedente le prestazioni o il servizio agevolato deve presentare unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni ,concernente le informazioni necessarie per la determinazione dellindicatore della situazione economica equivalente.
2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ,specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31-12-96 n.675.
4) In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
ART.9
COMPETENZE
1) Il responsabile del procedimento rilascia lattestazione provvisoria previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2) Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3) Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.
ART. 10
NORME INTEGRATIVE
1) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato, sia dalla Regione saranno immediatamente applicate anche ai fini dellaccesso alle prestazioni comunali agevolate.
2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
ART. 11
PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento, ai sensi dellart.22 della legge 7 agosto 90, n.2141, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.