PROTOCOLLO DI INTESA
Tra lAmministrazione Comunale di Premolo e le Organizzazioni Sindacali Cgil Cisl Uil con le rispettive federazioni pensionati Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp. Le parti firmatarie, dopo essersi incontrate in data odierna e aver analizzato i criteri di applicazione delll.S.E.E. concordano sui seguenti punti: 1. Valutano positivamente lintroduzione delll.S.E.E. come strumento di equità nellaccesso dei cittadini ai servizi ed in particolare a tutela dei ceti sociali meno avvantaggiati economicamente. 2. Si impegnano a far conoscere alla cittadinanza i contenuti della presente intesa ed i criteri che lhanno ispirata. 3. LAmministrazione Comunale presenterà al Consiglio Comunale un Regolamento Generale per laccesso ai servizi che ai proprio interno recepirà i criteri proposti dalle Organizzazioni Sindacali, riassunti nel presente articolato:
REGOLAMENTO PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per laccesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dallart. 1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109.
ARTICOLO 2 - INTEGRAZIONI Le norme del presente regolamento vanno ad integrare: a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi economici, di cui lart. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti. c) le disposizioni previste dal D.L.vo. 109/98 e DPCM 221/99.
ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dellutenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. In particolare: Pagamento retta scuola materna
ARTICOLO 4 - INDICATORE DELLA SITUAZTONE ECONOMICA EQUIVALENTE 1) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi. Del nucleo fanno altresì parte i familiari residenti allestero per motivi di lavoro ed iscritti nellanagrafe degli Italiani residenti allestero. 2) In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente. Non può essere costituito nucleo familiare autonomo rispetto al proprio coniuge non legalmente ed effettivamente separato. 3) Lindicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi. Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente allultima dichiarazione dei redditi presentata.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO 1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare determinato ai sensi dellarticolo precedente: a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dallultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dallart. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dellIVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dallultima dichiarazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti; b) il reddito da pensione o da lavoro prodotto allestero; c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste lobbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dellIRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare (per il 1999: 4,95%); 2. Dalla somma dei redditi dei familiari. cosi determinati, si detraggono 2,5 milioni di lire, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire, qualora i membri del nucleo familiari non possiedano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nei Comune di residenza. Non sono considerate le quote di comproprietà su immobili dati in uso gratuito a familiari.
ARTICOLO 6 MODALITA DI CALCOLO DEL PATRIMONIO Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo: a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dellanno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore complessivo si detrae lammontare delleventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per i predetti fabbricati. Nel calcolo non è considerata labitazione principale del nucleo familiare: qualora appartengano alle categorie catastali A1, A8, A9 si considera il valore al 50%; b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con DPCM 221/99; c) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a Lire 70.000.000. d) il valore risultante da tale operazione viene considerato ai fini della determinazione dellISE nella misura del 20%.
ARTICOLO 7 1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:
2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente: + 0,35 per ogni ulteriore componente; 3. Il denominatore del rapporto che definisce lindicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.
ARTICOLO 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE 1. Lindicatore della situazione economica equivalente è calcolato con il rapporto tra indicatore della situazione economica ed il parametro di cui allart 7, comma 2, del presente regolamento.
ARTICOLO 9 - SOGLIE DI ACCESSO Laccesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini è regolata dalla seguente tabella:
Le percentuali di partecipazione dellutente alla spesa sono calcolate sulla base delle attuali tariffe massime. La suesposta tabella verrà applicata in forma sperimentale per un semestre: al termine di detto periodo, previa verifica, potranno essere riparametrate le fasce in essa contenute. ASSISTENZA ANZIANI a) Presso Case di Riposo (RSA) Lospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito comprensivo dellassegno di accompagnamento. Al fine di favorire lautonomia personale ed economica, sarà comunque lasciata in gestione diretta allospite una quota del 20% dellimporto complessivo di cui al comma precedente, fino ad un massimo di lire 2 milioni annui. Il Comune potrà rivalersi, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli alimenti in base alla normativa vigente e in misura direttamente proporzionale allISEE dei rispettivi nuclei familiari. b) Anziani non autosufficienti totali residenti nel nucleo familiare I nuclei familiari che si fanno carico dellassistenza di un congiunto non autosufficiente totale non inserito in R.S.A. potranno usufruire di una esenzione dal pagamento dei servizi di assistenza domiciliare fino ad un importo massimo equivalente a quello indicato nel punto a) e cioè equivalente al 20% del reddito (comprensivo dellassegno di accompagnamento) della persona da assistere. Nel caso non siano funzionanti servizi di assistenza domiciliare, in luogo dellesenzione sarà erogato un contributo di pari importo.
ARTICOLO 10 MODALITA ATTUATIVE 1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unicamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni concernente le informazioni necessarie per la determinazione dellindicatore della situazione economica equivalente. 2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. 3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia ISEE. 5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. 6).La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostituiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
ARTICOLO 11 - COMPETENZE 1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dellufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolari il servizio stesso. 2. Spetta al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso dei sistema informativo del Ministero delle Finanze. 3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.
ARTICOLO 12 - NORME INTEGRATIVE 1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dellaccesso alle prestazioni comunali agevolate. 2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento. si applica la normativa sopra ordinata.
ARTICOLO 13 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente regolamento, ai sensi dellart.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241. sarà tenuta a disposizione dei pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Il regolamento avrà carattere sperimentale per lanno 2000 e sarà verificato congiuntamente entro il primo semestre sulla base dellincidenza dellapplicazione sulla voci di bilancio e della rispondenza dellutenza. Data: LAmministrazione Comunale |
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