COMUNE DI PONTE NOSSA
Regolamento
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei componenti |
Parametro |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
+ 0,35 per ogni ulteriore componente
+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui allart. 3, n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento;
+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono impresa.
+ 0,50 in presenza di componenti ultra-sessantacinquenni non inseriti in R.S.A.
3. Il denominatore del rapporto che definisce lindicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.
ARTICOLO 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE
1.Lindicatore della situazione economica equivalente è calcolato con il rapporto tra situazione economica ed il parametro di cui allart 7, comma 2, del presente regolamento.
ARTICOLO 9 - SOGLIE DI ACCESSO
Laccesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini è regolata dalle seguenti tabelle:
Assistenza sociale |
|||
Valore ISEE |
SAD |
Telesoccorso |
Affitti |
| < 18 milioni | 0 % |
0 % |
0 % |
| < 21,6 mil. | 15 % |
15 % |
15 % |
| < 25,2 mil. | 30 % |
30 % |
30 % |
| < 28,8 mil. | 45 % |
45 % |
45 % |
| < 32,4 mil. | 60 % |
60 % |
60 % |
| < 36 mil. | 75 % |
75 % |
75 % |
| Oltre 36 mil. | 100 % |
100 % |
100 % |
Diritto allo studio |
|
Valore ISEE |
Trasporto alunni |
< 10 mil. |
50 % |
< 22 mil. |
70 % |
Oltre 22 mil. |
100 % |
Le percentuali di partecipazione dellutente alla spesa sono calcolate sulla base delle attuali tariffe massime.
Le suesposte tabelle verranno applicate in forma sperimentale per un semestre: al termine di detto periodo, previa verifica, potranno essere riparametrate le fasce in essa contenute.
ASSISTENZA ANZIANI
a) Presso Case di Riposo (RSA)
Lospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito
comprensivo dellassegno di accompagnamento.
Il Comune potrà rivalersi, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli
alimenti in base alla normativa vigente e in misura direttamente proporzionale
allISEE dei rispettivi nuclei familiari.
b) Anziani non autosufficienti totali residenti nel nucleo familiare.
I nuclei familiari che si fanno carico dellassistenza di un congiunto non autosufficiente totale non inserito in R.S.A. potranno usufruire di una esenzione dal pagamento dei servizi di assistenza domiciliare fino ad un importo massimo del 200/o del reddito (comprensivo dellassegno di accompagnamento) della persona da assistere. Nel caso non siano funzionanti servizi di assistenza domiciliare, in luogo dellesenzione sarà erogato un contributo di pari importo.
ARTICOLO 10 - MODALITÀ ATTUATIVE
1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unicamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione dellindicatore della situazione economica equivalente;
2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia ISEE.
5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6).La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostituiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
ARTICOLO 11 - COMPETENZE
1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dellufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata , confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.
ARTICOLO 12 - NORME INTEGRATIVE
1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dellaccesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata
ARTICOLO 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento, ai sensi deIlart.22 della legge 7 agosto 1990, n.24 1, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
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Vista lordinanza di annullamento parziale emessa dal Comitato Regionale di Controllo, Sezione Interprovinciale di Brescia prot.N.2000/384 del 01/02/2000, che ritiene illegittima la lettera C dellart. 6 del Regolamento Comunale per lErogazione di prestazioni sociali agevolate; si applica quanto previsto dallart.4 comma 3 del D.P.C.M: 7 maggio 1999 n.221:
Dalla somma di valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £. 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.