PROTOCOLLO DI
INTESA
Tra lAmministrazione Comunale di Osio
Sotto e le Organizzazioni Sindacali Cgil CISL UIL con le rispettive Federazioni
Pensionati Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp.
Le parti firmatarie, dopo essersi incontrate in data odierna e aver analizzato i
criteri di applicazione dellI.S.E.E. concordano sui seguenti punti:
1. Valutano positivamente lintroduzione dellI.S.E.E. come strumento
di equità nellaccesso dei cittadini ai servizi ed in particolare a tutela dei ceti
sociali meno avvantaggiati economicamente.
2. Si impegnano a far conoscere alla cittadinanza i contenuti della presente
intesa ed i criteri che lhanno ispirata.
3. LAmministrazione Comunale presenterà al Consiglio Comunale un
Regolamento Generale per laccesso ai servizi che al proprio interno recepirà i
criteri proposti dalle Organizzazioni Sindacali, secondo il seguente articolato:
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per
laccesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, come previsto
dallart. 1 , comma 2, del Dgs 31 marzo 1998, n. 109.
Articolo 2
INTEGRAZIONI
- le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
- il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi economici , di cui
allart. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
- ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche , tributarie
e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.
Articolo 3
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
- La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento
al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con quali convive e da
quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi. Del nucleo
fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti
nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero.
- In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo
familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente. Non può essere
costituito nucleo familiare autonomo rispetto al proprio coniuge non legalmente ed
effettivamente separato.
- Lindicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando
i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti , calcolati secondo le modalità di seguito
specificate , e applicando gli eventuali correttori.
Articolo 4
MODALITA DI CALCOLO DEL REDDITO
- Il reddito si calcola sommando , per ciascun componente il nucleo familiare:
- il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dallultima dichiarazione
presentata (Unico Rigo RN1- 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F. Rigo 6) ovvero, in mancanza
di obbligo di dichiarazione, dallultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro
o da enti previdenziali Il reddito è da considerarsi, per gli imprenditori agricoli, al
netto dai redditi agrari.
Salvo diversa disposizione legislativa , non sono da computare gli emolumenti arretrati
relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, di trattamento di fine rapporto e le
indennità equipollenti.
Non costituiscono reddito: pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie
corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di
accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dellInterno ai ciechi civili, ai
sordomuti e agli invalidi civili e tutti i redditi esenti da IRPEF.
Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla
base imponibile determinata ai fini I.R.A.P. , al netto dei costi del personale a
qualunque titolo utilizzato.
- il reddito da attività finanziarie , determinato applicando il rendimento annuo dei
titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare
del Ministero delle Finanze, possedute al 31 dicembre dellanno precedente
alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui allart. 8
La consistenza del patrimonio mobiliare viene calcolata seconde le modalità previste
allart. 3, 2° comma del DPCM 7.5.99 n. 221
- Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.
- Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire qualora il nucleo familiare risieda in
abitazione di locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire , qualora i membri
del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel
comune di residenza.
Non sono considerate le quote di comproprietà su immobili dati in uso gratuito a
familiari.
- Si detrae altresì lammontare delle rette pagate per le case di riposo, per la
frequenza all'asilo nido e a centri residenziali per disabili.
Articolo 5
MODALITA DI CALCOLO DEL PATRIMONIO
- Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 |
il valore dei
fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da
imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dellanno precedente la
presentazione della domanda , indipendentemente dal periodo di possesso di imposta
considerato, al netto delleventuale debito residuo alla stessa data del 31
dicembre per mutui contratti per tali immobili. |
In tale calcolo non è da considerare il valore della casa di residenza, comprese le
unità immobiliari di categoria catastale "C" annesse alla stessa , del nucleo
familiare , definito secondo gli stessi criteri.
Qualora la casa di residenza non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ,
il relativo valore non si computa per intero, qualora , viceversa , appartenga alle
suddette categorie il relativo valore non si computa per il 50 per cento.
 |
il valore del
patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le
partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali,
secondo le modalità definite con DPCM 221/99. |
 |
dalla somma dei
valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra ,si detrae, fino a
concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a
Lire 70.000.000.. |
 |
il valore risultante
da tale operazione viene considerato ai fini della determinazione dellISE nella
misura del 20% |
Articolo 6
FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER IL CALCOLO DELLINDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
- I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i
seguenti:
numero dei
componenti
il nucleo familiare |
parametro |
1
2
3
4
5 |
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85 |
- I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
+ 0,35 per ogni ulteriore componente
+ 0,20 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori
+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui
allart. 3, della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66 per cento,
mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie
dalla 1° alla 5°:
+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i
genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
+0,5 presenza nel nucleo familiare di un anziano ultra
sessantacinquenne.
- Il denominatore del rapporto che definisce lindicatore della situazione economica
equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare,
eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.
Articolo 7
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE
- Lindicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra
lindicatore della situazione economica e il parametro di cui allart. 6, comma
3, del presente regolamento
- .Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia
entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.
- In fase di prima applicazione il limite è fissato in lire 18.000.000.
sono previste n. 6 fasce tra i 18 e i 36 milioni (valore ISEE) secondo la presente tabella
.
| |
Assistenza sociale |
Diritto allo studio |
Valore
ISEE |
SAD |
Tele-
soccorso |
Fisio-
terapista |
Assist.
Inferm. |
Libri |
Mensa |
Trasporto |
<
18 m. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25% |
25% |
20.5
m. |
15% |
15% |
15% |
15% |
20% |
35% |
35% |
23
m. |
30% |
30% |
30% |
30% |
35% |
45% |
45% |
25.5
m. |
45% |
45% |
45% |
45% |
50% |
55% |
55% |
28
m. |
60% |
60% |
60% |
60% |
65% |
65% |
65% |
30.5
m. |
75% |
75% |
75% |
75% |
80% |
80% |
80% |
Valore
medio indicativo |
orario
15.000 |
Mensile
41.500 |
Orario
45.000 |
Orario
20.000 |
Mensile
500.000 |
mensile
144.000 |
mensile
71.000 |
Articolo 8
MODALITA ATTUATIVE
- Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare, unitamente alla
domanda una dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4.1.1968 n. 15 , e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dellindicatore della situazione economica equivalente.
- Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione
della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli
intermediario finanziari che gestiscono il patrimonio.
- Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675.
- In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche
della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un
cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolato.
- Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato presenterà, se già in suo
possesso la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo alla
dichiarazione di cui al comma 1.
- La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo
dal comune.
Articolo 9
MODALITA APPLICATIVE
- Laccesso a qualsiasi prestazione o servizio agevolati, ivi comprese le
agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai
richiedenti la cui situazione economica ricompresa nella tabella di cui al precedente
articolo 7.
Articolo 10
COMPETENZE
- Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dellufficio
cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre
condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
- Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di verifica
circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali
e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del
sistema informativo del Ministero delle Finanze.
- Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio
potrà richiedere la documentazione necessaria atta a dimostrare la veridicità dei dati
dichiarati. È riservata inoltre al Comune la possibilità del controllo tramite la
Guardia di Finanza della posizione reddituale e patrimoniale del richiedente .
Articolo 11
NORME INTEGRATIVE
- Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione
troveranno immediata applicazione anche ai fini dellaccesso alle prestazioni
comunali agevolate.
- In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento,
si applica la normativa sopraordinata.
Articolo 12
PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO
1. Copia del presente regolamento, ai sensi dellarticolo 22 della legge
7.08.1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento.
4. Il regolamento avrà carattere sperimentale per lanno 2000 e sarà
verificato congiuntamente entro il primo semestre sulla base dellincidenza
dellapplicazione sulla voci di bilancio e della rispondenza dellutenza.
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