COMUNE
di OSIO SOTTO

CGIL CISL UIL
Segreterie generali - Bergamo
Federazioni Pensionati
Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp

 

PROTOCOLLO DI INTESA

 Tra l’Amministrazione Comunale di Osio Sotto e le Organizzazioni Sindacali Cgil CISL UIL con le rispettive Federazioni Pensionati Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp.

Le parti firmatarie, dopo essersi incontrate in data odierna e aver analizzato i criteri di applicazione dell’I.S.E.E. concordano sui seguenti punti:

1. Valutano positivamente l’introduzione dell’I.S.E.E. come strumento di equità nell’accesso dei cittadini ai servizi ed in particolare a tutela dei ceti sociali meno avvantaggiati economicamente.

2. Si impegnano a far conoscere alla cittadinanza i contenuti della presente intesa ed i criteri che l’hanno ispirata. 

3. L’Amministrazione Comunale presenterà al Consiglio Comunale un Regolamento Generale per l’accesso ai servizi che al proprio interno recepirà i criteri proposti dalle Organizzazioni Sindacali, secondo il seguente articolato:

 

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, come previsto dall’art. 1 , comma 2, del Dgs 31 marzo 1998, n. 109.

 

Articolo 2
INTEGRAZIONI

  1. le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
  1. il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici , di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
  2. ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche , tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

 

Articolo 3
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

  1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi. Del nucleo fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero.
  2. In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente. Non può essere costituito nucleo familiare autonomo rispetto al proprio coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
  3. L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti , calcolati secondo le modalità di seguito specificate , e applicando gli eventuali correttori.

 

Articolo 4
MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO

  1. Il reddito si calcola sommando , per ciascun componente il nucleo familiare:
  1. il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata (Unico Rigo RN1- 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F. Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall’ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali Il reddito è da considerarsi, per gli imprenditori agricoli, al netto dai redditi agrari.
  2. Salvo diversa disposizione legislativa , non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, di trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

    Non costituiscono reddito: pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili e tutti i redditi esenti da IRPEF.

    Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini I.R.A.P. , al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

  3. il reddito da attività finanziarie , determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze, possedute al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 8

La consistenza del patrimonio mobiliare viene calcolata seconde le modalità previste all’art. 3, 2° comma del DPCM 7.5.99 n. 221

  1. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.
  2. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire , qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.
    Non sono considerate le quote di comproprietà su immobili dati in uso gratuito a familiari.
  3. Si detrae altresì l’ammontare delle rette pagate per le case di riposo, per la frequenza all'asilo nido e a centri residenziali per disabili.

 

Articolo 5
MODALITA’ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

  1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda , indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell’eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per tali immobili.

In tale calcolo non è da considerare il valore della casa di residenza, comprese le unità immobiliari di categoria catastale "C" annesse alla stessa , del nucleo familiare , definito secondo gli stessi criteri.

Qualora la casa di residenza non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , il relativo valore non si computa per intero, qualora , viceversa , appartenga alle suddette categorie il relativo valore non si computa per il 50 per cento.

il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con DPCM 221/99.
dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra ,si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a Lire 70.000.000..
il valore risultante da tale operazione viene considerato ai fini della determinazione dell’ISE nella misura del 20%

 

Articolo 6
FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER IL CALCOLO DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

  1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti
il nucleo familiare

parametro

1
2
3
4
5

1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

  1. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
  2. + 0,35 per ogni ulteriore componente

    + 0,20 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori

    + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°:

    + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

    +0,5 presenza nel nucleo familiare di un anziano ultra sessantacinquenne.

  3. Il denominatore del rapporto che definisce l’indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

 

Articolo 7
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

  1. L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione economica e il parametro di cui all’art. 6, comma 3, del presente regolamento
  2. .Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.
  3. In fase di prima applicazione il limite è fissato in lire 18.000.000.
    sono previste n. 6 fasce tra i 18 e i 36 milioni (valore ISEE) secondo la presente tabella .
 

Assistenza sociale

Diritto allo studio

Valore ISEE

SAD

Tele-
soccorso

Fisio-
terapista

Assist. Inferm.

Libri

Mensa

Trasporto

< 18 m.

0

0

0

0

0

25%

25%

20.5 m.

15%

15%

15%

15%

20%

35%

35%

23 m.

30%

30%

30%

30%

35%

45%

45%

25.5 m.

45%

45%

45%

45%

50%

55%

55%

28 m.

60%

60%

60%

60%

65%

65%

65%

30.5 m.

75%

75%

75%

75%

80%

80%

80%

Valore medio indicativo

orario
15.000

Mensile
41.500

Orario
45.000

Orario
20.000

Mensile
500.000

mensile
144.000

mensile
71.000

 

Articolo 8
MODALITA’ ATTUATIVE

  1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare, unitamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4.1.1968 n. 15 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediario finanziari che gestiscono il patrimonio.
  3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675.
  4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolato.
  5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato presenterà, se già in suo possesso la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo alla dichiarazione di cui al comma 1.
  6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal comune.

 

Articolo 9
MODALITA’ APPLICATIVE

  1. L’accesso a qualsiasi prestazione o servizio agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica ricompresa nella tabella di cui al precedente articolo 7.

 

Articolo 10
COMPETENZE

  1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell’ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
  2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di verifica circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
  3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria atta a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati. È riservata inoltre al Comune la possibilità del controllo tramite la Guardia di Finanza della posizione reddituale e patrimoniale del richiedente .

 

Articolo 11
NORME INTEGRATIVE

  1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell’accesso alle prestazioni comunali agevolate.
  2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 

Articolo 12
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 22 della legge 7.08.1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

4. Il regolamento avrà carattere sperimentale per l’anno 2000 e sarà verificato congiuntamente entro il primo semestre sulla base dell’incidenza dell’applicazione sulla voci di bilancio e della rispondenza dell’utenza.

 

Osio Sotto, 24 novembre 1999

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