PROTOCOLLO DI
INTESA
Tra lAmministrazione Comunale di LEVATE e le Organizzazioni Sindacali Cgil Cisl
Uil con le rispettive federazioni pensionati Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp.
Le parti firmatarie, dopo essersi incontrate in data odierna e aver analizzato i
criteri di applicazione dellI.S.E.E. concordano sui seguenti punti:
1. Valutano
positivamente lintroduzione dellI.S.E.E. come strumento di equità
nellaccesso dei cittadini ai servizi ed in particolare a tutela dei ceti sociali
meno avvantaggiati economicamente.
2. Si impegnano a
far conoscere alla cittadinanza i contenuti della presente intesa ed i criteri che
lhanno ispirata.
3.
LAmministrazione Comunale presenterà al Consiglio Comunale un Regolamento Generale
per laccesso ai servizi che al proprio interno recepirà i criteri proposti dalle
Organizzazioni Sindacali, riassunti dal seguente articolato:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni
economiche richieste per laccesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati,
così come previsto dallarte. 1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109.
ARTICOLO 2 - INTEGRAZIONI
Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
a)ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi
economici, di cui lart. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni
economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche
dei richiedenti.
c) le disposizioni previste dal D.L.vo. 109/98 e DPCM 221/99.
ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la
valutazione dei diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dellutenza
relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione
economica del richiedente. In particolare:
 |
Pagamento retta
scuola materna |
 |
Assistenza
domiciliare e prestazioni annesse: fornitura pasti e trasporto; |
 |
Inserimento in
cooperative e centri socio-educativi per portatori dhandicap |
 |
Rette case di riposo |
 |
Contributi
straordinari |
 |
Servizio libri in
comodato |
 |
Canone di locazione
per abitazioni. |
ARTICOLO 4 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
1) La valutazione della situazione economica del richiedente è
determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai
soggetti con quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche
se non conviventi. Del nucleo fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per
motivi di lavoro ed iscritti nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero.
2) In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai
65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente.
Non può essere costituito nucleo familiare autonomo rispetto al proprio coniuge non
legalmente ed effettivamente separato.
3) Lindicatore della situazione economica del nucleo familiare si
calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto
della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito
specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.
Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione
economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della
fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute
successivamente allultima dichiarazione dei redditi presentata.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO
1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo
familiare determinato ai sensi dell'articolo precedente:
- il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall ultima dichiarazione
presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6), al netto dei
redditi agrari relativi alle attività indicate dallart.2135 del codice civile
svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA,
obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dellIVA.
In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai
fini IRPEF risultanti dallultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori.
Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati
relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e
le indennità equipollenti.
- il reddito da pensione o da lavoro prodotto all'estero;
- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le
quali sussiste lobbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va
assunta la base imponibile determinata ai fini dellIRAP, al netto dei costi del
personale a qualunque titolo utilizzato;
- il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei
titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare (per il 1999: 4,95%);
2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si
detraggono 2,5 milioni di lire, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione.
Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire, qualora i membri del
nucleo familiari non possiedano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune
di residenza.
Non sono considerate le quote di comproprietà su immobili dati in uso
gratuito a familiari.
3. Si detrae altresì lammontare delle rette pagate per:
 |
le case di riposo o
altri istituti assistenziali a carico di uno o più componenti il nucleo familiare; |
 |
asili nido |
 |
centri residenziali
per disabili |
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO
Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:
- il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a e persone fisiche
diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla
presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta
considerato. Dal valore complessivo si detrae lammontare delleventuale debito
residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per i predetti fabbricati;
Nel calcolo non è considerata labitazione principale del nucleo familiare; qualora
appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 si considera il valore al 50% .
- il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso
stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali
individuali, secondo le modalità definite con DPCM 221/99.
- dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra ,si
detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo
familiare pari a Lire 70.000.000.
- il valore risultante da tale operazione viene considerato ai fini della determinazione
dellISE nella misura del 20%.
ARTICOLO 7
1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica
equivalente sono i seguenti:
numero dei
componenti il nucleo |
parametro |
1
2
3
4
5 |
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85 |
2. I parametro
sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
 |
+ 0,35 per ogni
ulteriore componente |
 |
+ 0,20 in caso di
assenza di un coniuge e presenza di figli minori |
 |
+ 0,50 per ogni
componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento; |
 |
+ 0,20 per i nuclei
familiare con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro
o di impresa. |
 |
+ 0,50 in presenza di
componenti ultra-sessantacinquenni non inseriti in R.S.A. |
3. Il denominatore del rapporto
che definisce lindicatore della situazione economica equivalente è dato dal
parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato
dal parametro o parametri correttivo.
ARTICOLO 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E
PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE
1.L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato con
il rapporto tra indicatore della situazione economica ed il parametro di cui all'art 7,
comma 2, del presente regolamento.
ARTICOLO 9 - SOGLIE DI ACCESSO
Laccesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa
da parte dei cittadini sarà regolata da fasce ISEE determinate sulla base di una
previsione di equilibrio di bilancio rispetto agli attuali livelli di spesa e previo
confronto con le OO.SS.
La tabella delle fasce e delle tariffe verrà applicata in forma sperimentale per un
semestre: al termine di detto periodo, potranno essere riparametrate le fasce in essa
contenute.
ASSISTENZA ANZIANI
a) presso case di riposo
Lospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito comprensivo
dellassegno di accompagnamento.
Al fine di favorire lautonomia personale ed economica, sarà comunque lasciata in
gestione diretta allospite una quota del 20% dellimporto complessivo di cui al
comma precedente, fino ad un massimo di lire 2 milioni annui.
Il Comune potrà rivalersi, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli
alimenti in base alla normativa vigente e in misura direttamente proporzionale
allISEE dei rispettivi nuclei familiari.
b) Anziani non autosufficienti totali residenti nel nucleo familiare
I nuclei familiari che si fanno carico dellassistenza di un congiunto non
autosufficiente totale non inserito in RSA potranno usufruire di una esenzione dal
pagamento dei servizi di assistenza domiciliare fino ad un importo massimo equivalente a
quello indicato nel punto s) e cioè equivalente al 20% del reddito (comprensivo
dellassegno di accompagnamento) della persona da assistere. Nel caso non siano
funzionanti servizi di assistenza domiciliare, in luogo dellesenzione sarà erogato
un contributo di pari importo.
ARTICOLO 10 - MODALITÀ ATTUATIVE
1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve
presentare, unicamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazione concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente;
2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel
caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare
la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o
altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche
della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un
cambiamento della propria fascia ISEE.
5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati
presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica
dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e
fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostituiva dovrà essere prodotta
secondo lo schema del modello ministeriale.
ARTICOLO 11 - COMPETENZE
1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile
dellufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di
tutte le altre condizioni previste dalle norme regolari il servizio stesso.
2. Spetta al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di
controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata , confrontare i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il
responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.
ARTICOLO 12 - NORME INTEGRATIVE
1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo
Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dell'accesso alle
prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del
presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
ARTICOLO 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7
agosto 1990, n.24 1, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento.

4. Il regolamento avrà carattere sperimentale
per lanno 2000 e sarà verificato congiuntamente entro il primo semestre sulla base
dellincidenza dellapplicazione sulla voci di bilancio e della rispondenza
dellutenza.
| L'Amministrazione comunale |
le Organizzazioni Sindacali |
|
|