Le percentuali di
partecipazione dell'utente alla spesa sono calcolate sulla base delle attuali tariffe
massime.
La suesposta tabella verrà applicata in forma sperimentale per un semestre: al termine
di detto periodo, previa verifica, potranno essere riparametrate le fasce in essa
contenute.
ASSISTENZA ANZIANI
Le fasce e le percentuali di partecipazione al costo per le rette delle R.S.A. saranno
determinate dopo aver verificato, in via sperimentale, le situazioni ISEE degli attuali
ospiti
ARTICOLO 10
MODALITÀ ATTUATIVE
1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve
presentare, unicamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazione concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente;
2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel
caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare
la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o
altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche
della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un
cambiamento della propria fascia ISEE.
5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati
presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica
dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e
fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostituiva dovrà essere prodotta
secondo lo schema del modello ministeriale.
ARTICOLO 11
COMPETENZE
1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile
dellufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di
tutte le altre condizioni previste dalle norme regolari il servizio stesso.
2. Spetta al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di
controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata , confrontare i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il
responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.
ARTICOLO 12
NORME INTEGRATIVE
1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo
Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dell'accesso alle
prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del
presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata
ARTICOLO 13
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7
agosto 1990, n.24 1, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento