CAAF CGIL LOMBARDIA S.r.l. (dora in poi indicato con la
denominazione CAF) con sede legale in Sesto S.Giovanni (Ml) Viale Marelli n. 497,
e sede secondaria in Brescia Via F.lli Folonari, 18 (c.f. e P.IVA 02282990965) nella
persona del legale rappresentante Ottorino Mazzanti, che delega per la stipula del
presente atto il Sig. Edoardo Bano nato a Fara Olivana con Sola (BG) il 12/01/1948,
domiciliato per la carica in Bergamo, Via Novelli, 18, Amministratore delegato della
Società C.S.F. Bergamo s.r.l., convenzionata al CAAF CGIL LOMBARDIA S.r.l.,
premesso
che il D.lgs 31 marzo 1998 n. 109 ha definito i criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate
che con il DPCM 21 luglio 1999 n. 305 sono state individuate le
modalità di cui allarticolo 4 comma 5 del D.lgs n. 109/98
che con il DM 15 luglio 1999 n. 306 del Ministro per la
Solidarietà Sociale sono state definite le modalità di erogazione per gli assegni per il
nucleo familiare e dì maternità
che è auspicabile la definizione di una convenzione tipo tra la
Pubblica Amministrazione centrale ed i CAF sulla base della quale la presente convenzione
verrebbe sottoposta a revisione e ad adeguamento
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Il Comune affida al CAF lo svolgimento del Servizio di Assistenza
verso lutenza richiedente di:
ricezione o assistenza alla compilazione delle dichiarazioni
sostitutive previste dallarticolo 4 del D.lgs 109/98;
rilascio allutente di copia dellattestazione
provvisoria e della certificazione attestante la situazione economica dichiarata;
effettuazione della trasmissione dei dati raccolti al Comune,
ove possibile, su supporto magnetico o per via telematica seguendo le specifiche tecniche
di cui allallegato B del D.M. 29 luglio 1999;
trasmissione dei dati ad altro Ente indicato dal Comune (ad
esempio INPS per quanto riguarda lassegno al nucleo familiare e di maternità) sulla
base delle specifiche tecniche indicate al punto precedente;
archiviazione e conservazione, anche attraverso sistemi di
archiviazione ottica, per il periodo di 24 mesi (periodo di validità della documentazione
rilasciata), copia della dichiarazione sostitutiva e dellattestazione provvisoria,
nonché della certificazione. Tale documentazione sarà tenuta a disposizione del Comune
presso la Sede locale del CAF.
Articolo 2
Il Comune si impegna a:
curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di
accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi del CAF operative,
aggiornando lelenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal
Centro stesso;
fornire al CAF le Delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di
consentire la puntuale applicazione delle stesse correlate alle certificazioni ISEE
fissare i giorni e gli orari per leffettuazione del Servizio concordandoli
preventivamente con il CAF.
Articolo 3
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della
Legge 675, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di
sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
Articolo 4
Il Caf opererà nel territorio tramite i soggetti previsti dallarticolo 11 del DM
31 maggio 1999 n. 164 ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il
CAF opererà tramite la seguente Società denominata CSF BERGAMO S.R.L.
Articolo 5
Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si
fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da propri
operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.
Articolo 6
Il Comune per le attività di cui al punto i riconosce al CAF Lit. 25.000
(venticinquemila) più Iva 20% per ogni pratica elaborata e trasmessa. Limporto di
Lit. 25.000, determinato sulla scorta di una valutazione tecnica posta in essere dai Caf
con riferimento allimpegno ed ai mezzi tecnici da utilizzare per siffatti Servizi,
sarà aggiornato ogni anno tenendo conto della variazione percentuale dellindice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dellanno precedente.
Il CAF si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese nei confronti
dei cittadini residenti nel Comune.
Articolo 7
Il pagamento del compenso di cui al punto 4 avverrà a 60 giorni data
ricevimento fattura, emessa a seguito della trasmissione dei dati al Comune o ad altro
Ente definito dallo stesso o dalla legge, mediante bonifico bancario, con valuta fissa per
il beneficiano a 60 giorni data fattura.
Articolo 8
La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di
stipula e sarà rinnovata salvo disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti
da inviarsi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della
scadenza. rinnovo potrà avvenire previa adozione di apposito atto deliberativo da parte
del Comune.
Articolo 9
Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello del
Comune e di conseguenza il CAF dovrà eleggere domicilio legale nellambito del Foro
stesso.
Ponte Nossa, lì 28 gennaio 2000