CONVENZIONE TRA
COMUNE DI PONTE NOSSA
E CAAF CGIL

I.S.E.E.

Il Comune di Ponte Nossa (codice fiscale e partita lva 00255920167) qui rappresentato dal Sig. Salemi dr. Gaetano nato a Termini lmerese (PA) il 17/07/1941, nella sua qualità di Responsabile di Settore nominato con Decreto del Sindaco n.8 in data 02/10/1999, prot. n. 5915, domiciliato per la carica presso la sede municipale in via Giuseppe Frua n. 35,

e

il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL LOMBARDIA S.r.l. (d’ora in poi indicato con la denominazione CAF) con sede legale in Sesto S.Giovanni (Ml) Viale Marelli n. 497, e sede secondaria in Brescia Via F.lli Folonari, 18 (c.f. e P.IVA 02282990965) nella persona del legale rappresentante Ottorino Mazzanti, che delega per la stipula del presente atto il Sig. Edoardo Bano nato a Fara Olivana con Sola (BG) il 12/01/1948, domiciliato per la carica in Bergamo, Via Novelli, 18, Amministratore delegato della Società C.S.F. Bergamo s.r.l., convenzionata al CAAF CGIL LOMBARDIA S.r.l.,

premesso

• che il D.lgs 31 marzo 1998 n. 109 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate

• che con il DPCM 21 luglio 1999 n. 305 sono state individuate le modalità di cui all’articolo 4 comma 5 del D.lgs n. 109/98

• che con il DM 15 luglio 1999 n. 306 del Ministro per la Solidarietà Sociale sono state definite le modalità di erogazione per gli assegni per il nucleo familiare e dì maternità

• che è auspicabile la definizione di una convenzione tipo tra la Pubblica Amministrazione centrale ed i CAF sulla base della quale la presente convenzione verrebbe sottoposta a revisione e ad adeguamento

 

si conviene e si stipula quanto segue:

 

Articolo 1

Il Comune affida al CAF lo svolgimento del Servizio di Assistenza verso l’utenza richiedente di:

• ricezione o assistenza alla compilazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall’articolo 4 del D.lgs 109/98;

• rilascio all’utente di copia dell’attestazione provvisoria e della certificazione attestante la situazione economica dichiarata;

• effettuazione della trasmissione dei dati raccolti al Comune, ove possibile, su supporto magnetico o per via telematica seguendo le specifiche tecniche di cui all’allegato B del D.M. 29 luglio 1999;

• trasmissione dei dati ad altro Ente indicato dal Comune (ad esempio INPS per quanto riguarda l’assegno al nucleo familiare e di maternità) sulla base delle specifiche tecniche indicate al punto precedente;

• archiviazione e conservazione, anche attraverso sistemi di archiviazione ottica, per il periodo di 24 mesi (periodo di validità della documentazione rilasciata), copia della dichiarazione sostitutiva e dell’attestazione provvisoria, nonché della certificazione. Tale documentazione sarà tenuta a disposizione del Comune presso la Sede locale del CAF.

 

Articolo 2

Il Comune si impegna a:

• curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi del CAF operative, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;

• fornire al CAF le Delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle stesse correlate alle certificazioni ISEE

• fissare i giorni e gli orari per l’effettuazione del Servizio concordandoli preventivamente con il CAF.

 

Articolo 3

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della Legge 675, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

 

Articolo 4

Il Caf opererà nel territorio tramite i soggetti previsti dall’articolo 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164 ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il CAF opererà tramite la seguente Società denominata CSF BERGAMO S.R.L.

 

Articolo 5

Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

 

Articolo 6

Il Comune per le attività di cui al punto i riconosce al CAF Lit. 25.000 (venticinquemila) più Iva 20% per ogni pratica elaborata e trasmessa. L’importo di Lit. 25.000, determinato sulla scorta di una valutazione tecnica posta in essere dai Caf con riferimento all’impegno ed ai mezzi tecnici da utilizzare per siffatti Servizi, sarà aggiornato ogni anno tenendo conto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente.

Il CAF si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini residenti nel Comune.

 

Articolo 7

Il pagamento del compenso di cui al punto 4 avverrà a 60 giorni data ricevimento fattura, emessa a seguito della trasmissione dei dati al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge, mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiano a 60 giorni data fattura.

 

Articolo 8

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata salvo disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza. rinnovo potrà avvenire previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del Comune.

 

Articolo 9

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il CAF dovrà eleggere domicilio legale nell’ambito del Foro stesso.

 

Ponte Nossa, lì 28 gennaio 2000

Per l’Amministrazione Comunale
Salemi Dr. Gaetano

Per il CAF
Bano Edoardo

 

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