COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Regolamento comunale
per l’erogazione
di prestazioni sociali agevolate

 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento e diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall’art. 1 comma 2, deI D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

 

ARTICOLO 2 - INTEGRAZIONI

1 Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziati e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

 

ARTICOLO 3 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico si fini IRPEF, anche se non conviventi.

2. In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente e dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

3. L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella i allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ’ Dl CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calco la sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730: quadro di calcolo IRPEF Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall’ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computate gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fin IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.

2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

3. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire (Euro 1.291,14). qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 35 milioni di lire (Euro L. i .307.60), qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza.

4. Si detrae altresì l’ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il limite stabilito dalla Regione.

 

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini IC.I al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati.

In tale calcolo non è da considerare il valore della casa di residenza, comprese le unità immobiliari di categoria catastale "C" annesse alla stessa, del nucleo familiare, definito secondo gli stessi criteri.

Qualora la casa di residenza non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il relativo valore non si computa per intero, qualora, viceversa, appartenga alle suddette categorie il relativo valore non si computa per il 50 per cento.

b) Il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali secondo le modalità definite con circolate del Ministero delle Finanze di concerto cori il Ministero del Tesoro, ai sensi del decreto legislativo di cui all’art. 59, comma 51, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la casa di residenza del nucleo familiare appartenga o meno a uno dei componenti.

a) qualora la casa di residenza appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato come segue:

- per valori inferiori o uguali a 70 milioni di lire (Euro 36151.98). il coefficiente è uguale a zero;

- per valori compresi tra i 70 (Euro 36.151,93) e i 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente i 70 milioni (Euro 36.151.98). il coefficiente e pari al 10 per cento;

- per valori superiori ai 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.

b) qualora la casa di residenza non appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato come segue:

- per valori inferiori o uguali a 50 milioni di lire (Euro 25.317.11), il coefficiente è uguale a zero;

- per valori compresi tra i 50 (Euro 25.317,11) e i 150 milioni di lire (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente i 50 milioni (Euro 25.817,11), il coefficiente è pari al 10 per cento;

- per valori superiori ai 150 milioni (Euro 77.463,53), e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.

 

ARTICOLO 6 - FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli articoli 4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a 5 milioni di lire (Euro 2.582,28).

Ogni componente il nucleo familiare di età superiore ai settantacinque anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli articoli 4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a 7 milioni di lire (Euro 3.615,20).

2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero
dei componenti
il nucleo familiare

Parametro

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

3. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente;

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge o. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

4. Il denominatore del rapporto che definisce l’indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

 

ARTICOLO 7 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione economica e il parametro di cui all’art. 6, comma 4, del presente regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

3. In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in L. 36.000.000 (Euro 18.592,4).

 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre l996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

 

ARTICOLO 9 - MODALITÀ APPLICATIVE

1. L’accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 7.

 

ARTICOLO 10 - COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell’ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalie norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniale dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

 

ARTICOLO 11 - NORME INTEGRATIVE

1. Tutte Le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell’accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 

ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

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