COMUNE DI CASTEL ROZZONE
Regolamento comunale
per lerogazione
di prestazioni sociali agevolate
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento e diretto ad individuare le condizioni economiche richieste
per laccesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto
dallart. 1 comma 2, deI D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.
ARTICOLO 2 - INTEGRAZIONI
1 Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziati e lattribuzione di vantaggi economici, di
cui allart. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche,
tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei
richiedenti.
ARTICOLO 3 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con
riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i
quali convive e da quelli considerati a suo carico si fini IRPEF, anche se non conviventi.
2. In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo
familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente e dal coniuge non
legalmente ed effettivamente separato.
3. Lindicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola
combinando redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della
Tabella i allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito
specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ Dl CALCOLO DEL REDDITO
1. Il reddito si calco la sommando, per ciascun componente il nucleo
familiare:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dallultima
dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730: quadro di calcolo IRPEF Rigo 6) ovvero, in
mancanza di obbligo di dichiarazione, dallultimo certificato rilasciato dai datori
di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi
agrari.
Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computate gli
emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di
fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi
riferimento alla base imponibile determinata ai fin IRAP, al netto dei costi del personale
a qualunque titolo utilizzato;
b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il
rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento
ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.
2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di
ciascun componente.
3. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire (Euro 1.291,14).
qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a
35 milioni di lire (Euro L. i .307.60), qualora i membri del nucleo familiare non
posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza.
4. Si detrae altresì lammontare delle rette pagate alle case di
riposo entro il limite stabilito dalla Regione.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO
1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo
familiare:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati
a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini IC.I al 31 dicembre
dellanno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso
di imposta considerato, al netto delleventuale debito residuo alla data del 31
dicembre per mutui contratti per lacquisto di tali immobili o per la costruzione di
detti fabbricati.
In tale calcolo non è da considerare il valore della casa di
residenza, comprese le unità immobiliari di categoria catastale "C" annesse
alla stessa, del nucleo familiare, definito secondo gli stessi criteri.
Qualora la casa di residenza non appartenga alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, il relativo valore non si computa per intero, qualora, viceversa,
appartenga alle suddette categorie il relativo valore non si computa per il 50 per cento.
b) Il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori
mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti
patrimoniali individuali secondo le modalità definite con circolate del Ministero delle
Finanze di concerto cori il Ministero del Tesoro, ai sensi del decreto legislativo di cui
allart. 59, comma 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente, individuato
in maniera differenziata a seconda che la casa di residenza del nucleo familiare
appartenga o meno a uno dei componenti.
a) qualora la casa di residenza appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è
individuato come segue:
- per valori inferiori o uguali a 70 milioni di lire (Euro 36151.98). il coefficiente
è uguale a zero;
- per valori compresi tra i 70 (Euro 36.151,93) e i 150 milioni (Euro 77.468,53), e per
la sola parte eccedente i 70 milioni (Euro 36.151.98). il coefficiente e pari al 10 per
cento;
- per valori superiori ai 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente
tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.
b) qualora la casa di residenza non appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è
individuato come segue:
- per valori inferiori o uguali a 50 milioni di lire (Euro 25.317.11), il coefficiente
è uguale a zero;
- per valori compresi tra i 50 (Euro 25.317,11) e i 150 milioni di lire (Euro
77.468,53), e per la sola parte eccedente i 50 milioni (Euro 25.817,11), il coefficiente
è pari al 10 per cento;
- per valori superiori ai 150 milioni (Euro 77.463,53), e per la sola parte eccedente
tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.
ARTICOLO 6 - FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
1. Ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai sei anni o superiore ai
sessantacinque anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli
articoli 4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a 5 milioni di lire
(Euro 2.582,28).
Ogni componente il nucleo familiare di età superiore ai settantacinque anni detrae
dalla situazione economica, come determinata secondo gli articoli 4 e 5 del
presente regolamento, un ammontare pari a 7 milioni di lire (Euro 3.615,20).
2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono
i seguenti:
Numero
dei componenti
il nucleo familiare |
Parametro |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
3. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
+ 0,35 per ogni ulteriore componente;
+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;
+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui allart. 3,
comma 3, della legge o. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed
invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5;
+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i
genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
4. Il denominatore del rapporto che definisce lindicatore della
situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del
nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.
ARTICOLO 7 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E
PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE
1. Lindicatore della situazione economica equivalente è
calcolato come rapporto tra lindicatore della situazione economica e il parametro di
cui allart. 6, comma 4, del presente regolamento.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale
determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.
3. In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in L. 36.000.000 (Euro
18.592,4).
ARTICOLO 8 - MODALITÀ ATTUATIVE
1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve
presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dellindicatore della situazione
economica equivalente.
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel
caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di
credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo
degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31
dicembre l996, n. 675.
4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare
eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare
che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al
servizio agevolati.
5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà,
se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata,
in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e
fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta
secondo lo schema del modello ministeriale.
ARTICOLO 9 - MODALITÀ APPLICATIVE
1. Laccesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi
comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente
ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata
in applicazione del precedente articolo 7.
ARTICOLO 10 - COMPETENZE
1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile
dellufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di
tutte le altre condizioni previste dalie norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di
controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati
reddituali e patrimoniale dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del
servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.
ARTICOLO 11 - NORME INTEGRATIVE
1. Tutte Le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla
Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dellaccesso alle prestazioni
comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Copia del presente regolamento, ai sensi dellart. 22 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione
in qualsiasi momento.