COMUNE DI ALBINO

 

Regolamento comunale
per l'individuazione della situazione economica
per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

(Legge 27 dic. 1997, n. 449 ed. Igs 31 marzo 1998,
n. 109. D.p.c.m. .7 maggio 1999. n. 221)

 

Art. I - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e secondo le disposizioni di cui al d.p.c.m., 7 maggio 1999, n. 221.

 

Art. 2 - lntegrazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

A) Ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

  1. Ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie clic preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

 

Art.3 - Indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare. Composto, salvo diverse disposizioni legislative, dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai tini IRPEF.

2. L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.

3. Ai tini del calcolo del reddito si terrà conto di rilevanti variazioni documentate della situazione economica verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

 

Art. 4 - Modalità di calcolo del reddito

Il reddito si calcola sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata (unico rigo mi — 730 : quadro di calcolo IRPEF rigo 6) al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall’articolo 2135 del codice civile svolte. anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai tini IRPEF risultanti dall’ultima certificazione degli enti erogatori.
I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’lrap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
Il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare considerato nelle componenti specificate ai commi 2 e 3 dell’art. 3 del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della richiesta.

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all’effettiva consistenza del patrimonio stesso. Tali classi di riferimento sono individuare dal modello di dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4, comma 6 del d.lgs. 109 del 1998.

Da tali somme si detraggono:

L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione;
Tale importo e’ elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non possiedano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza, ovvero possiedano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito da altri (ex codice civile: titolo V, Capo I "Dell’usufrutto")

 

Art. 5 - Modalità di calcolo del patrimonio immobiliare e mobiliare.

1. Patrimonio immobiliare. Il valore del patrimonio immobiliare si ottiene sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- il valore dell’imponibile dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il valore suddetto è calcolato indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato.

Dalla somma dei valori cosi determinati si detrae l’ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente per mutui contratti per l’acquisto o la ristrutturazione di tali immobili o la costruzione dei predetti fabbricati.

Non concorre alla formazione del patrimonio immobiliare la prima casa di abitazione compresa tra le categorie catastali A/2 e A/6.

2. Patrimonio mobiliare. Il valore del patrimonio mobiliare dell’intero nucleo familiare viene determinato sommando i valori mobiliari in senso stretto così come meglio specificati dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del D.P.C.M. già citato.

3. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a L.50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L.70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7-A/11.

4. L’ammontare del patrimonio, determinato come sopra viene moltiplicato per un coefficiente di 0.20.

 

Art. 6 - Indicatore della situazione economica equivalente

1. L’indicatore della situazione economica equivalente è dato da:
Indicatore della situazione economica rapportato al parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui al presente articolo incrementato delle maggiorazioni dovute.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti

Parametro

1

1.00

2

1.57

3

2.04

4

2.46

5

2.85

3. Maggiorati nel modo seguente:

maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente.
maggiorazione di 0.2 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori.
maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.l04, odi invalidità superiore al 66%
maggiorazione di 0.2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa

 

Art.7 - Modalità attuative

1 Tutte le domande di cui all’art. 1 devono essere presentate all’ufficio servizi sociali del comune.

2. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà’ presentare una dichiarazione sostituti Va resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del presidente della repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la propria situazione reddituale e patrimoniale, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.

3. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che, nel caso di concessione delle prestazioni di cui all’art.1. potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e effettuate verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

A tal fine il richiedente dovrà specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

L’ufficio competente predisporrà una modulistica chiara e di semplice compilazione.

4. Il richiedente dovrà esprimere consenso scritto al trattamento ed utilizzo a fini di pubblicazione in atti, graduatorie e notiziari comunali dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Qualora il richiedente rifiuti di esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali e/o non consegni la dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale della propria famiglia, d’ufficio sarà ammesso ai servizi richiesti col pagamento della retta o tariffa più alta.

5. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione nei nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o ai servizi agevolati.

6. Il richiedente presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

7. La dichiarazione sostitutiva dovrà’ essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

 

Art. 8 - Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con atto del responsabile dell’ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze.

 

Art. 9 - Norme integrative

  1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo stato che dalla regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell’accesso alle prestazioni comunali agevolate.
  2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

 

Art. 10 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell’art. 22 (Iella legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 10 del 28/02/2000
Il Segretario Generale
Il Presidente del Consiglio

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