COMUNE DI
FARA GERA D’ADDA

CGIL CISL UIL

Segreterie generali - Bergamo
Federazioni Pensionati

Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp

 

PROTOCOLLO DI INTESA

  

Tra l’Amministrazione Comunale di FARA GERA D’ADDA e le Organizzazioni Sindacali Cgil Cisl Uil con le rispettive federazioni pensionati Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp.

Le parti firmatarie, dopo essersi incontrate in data odierna e aver analizzato i criteri di applicazione dell’I.S.E.E. concordano sui seguenti punti: 

1. Valutano positivamente l’introduzione dell’I.S.E.E. come strumento di equità nell’accesso dei cittadini ai servizi ed in particolare a tutela dei ceti sociali meno avvantaggiati economicamente.

 2. Si impegnano a far conoscere alla cittadinanza i contenuti della presente intesa ed i criteri che l’hanno ispirata.

 3. L’Amministrazione Comunale presenterà al Consiglio Comunale un Regolamento Generale per l’accesso ai servizi che al proprio interno recepirà i criteri proposti dalle Organizzazioni Sindacali, riassunti nel presente articolato:

 

 

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall’arte. 1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109.

 

ARTICOLO 2 - INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

a)ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

c) le disposizioni previste dal D.L.vo. 109/98 e DPCM 221/99.

 

ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione dei diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell’utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. In particolare:

Assistenza domiciliare e prestazioni annesse: fornitura pasti;
Inserimento in cooperative e centri socio-educativi per portatori d’handicap; centri di residenza per disabili;
Inserimento in comunità terapeutiche;
Mensa scolastica;
Trasporti scolastici;
Pagamento retta scuola materna;
Borse di studio e contributi scolastici;
Asilo nido in convenzione;
Rimborsi quota parte ICI;
Telesoccorso;
Rette case di riposo;
Contributi in genere.

 

 ARTICOLO 4 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi. Del nucleo fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero.

2) In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente. Non può essere costituito nucleo familiare autonomo rispetto al proprio coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

3) L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

 

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo precedente:

  1. il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall’ ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall’art.2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA.
    In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall’ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori.
    Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
  2. il reddito da pensione o da lavoro prodotto all'estero;
  3. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  4. il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare (per il 1999: 4,95%);

2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detraggono 2,5 milioni di lire, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire, qualora i membri del nucleo familiari non possiedano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza.

Dalla somma dei redditi si detrae inoltre per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore a 6 anni l’importo di lire 5 milioni.

Non sono considerate le quote di comproprietà su immobili dati in uso gratuito a familiari.

3. Si detrae altresì l’ammontare delle rette pagate per:

le case di riposo o altri istituti assistenziali, per le quote a carico di uno o più componenti il nucleo familiare;
asili nido
centri residenziali per disabili

 

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

  1. il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a e persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore complessivo si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per i predetti fabbricati;
    Nel calcolo non è considerata l’abitazione principale del nucleo familiare; qualora appartenga alle categorie catastali A1,A8,A9 si considera il valore al 50% .
  2. il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con DPCM 221/99.
  3. dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra ,si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a Lire 70.000.000..
  4. il valore risultante da tale operazione viene considerato ai fini della determinazione dell’ISE nella misura del 20% .

 

ARTICOLO 7

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

 

numero del componenti il nucleo

Parametro

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

2. I parametro sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente
+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento;
+ 0,20 per i nuclei familiare con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
+ 0,50 in presenza di componenti ultra-sessantacinquenni non inseriti in R.S.A.

3. Il denominatore del rapporto che definisce l’indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

 

ARTICOLO 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1.L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato con il rapporto tra indicatore della situazione economica ed il parametro di cui all'art 7, comma 2, del presente regolamento.

 

ARTICOLO 9 - SOGLIE DI ACCESSO

L’accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce ISEE determinate sulla base di una previsione di equilibrio di bilancio rispetto agli attuali livelli di spesa e previo confronto con le OO.SS.

La tabella delle fasce e delle tariffe verrà applicata in forma sperimentale per un semestre: al termine di detto periodo, potranno essere riparametrate le fasce in essa contenute.

Su motivata relazione dei servizi sociali, per particolari situazioni, la Giunta potrà stabilire l’esenzione o la riduzione del pagamento di una determinata retta o tariffa.

  

ARTICOLO 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Assistenza anziani:

a) Presso Case di Riposo (RSA)

L’ospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito comprensivo dell’assegno di accompagnamento.

Al fine di favorirne l’autonomia personale ed economica, sarà comunque lasciata in gestione diretta all’ospite una quota del 20% dell’importo complessivo di cui al comma precedente, fino ad un massimo di lire 2 milioni annui.

Il Comune potrà rivalersi, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli alimenti in base alla normativa vigente e in misura direttamente proporzionale all’ISEE dei rispettivi nuclei familiari.

b) Anziani non autosufficienti totali residenti nel nucleo familiare

I nuclei familiari che si fanno carico dell’assistenza di un congiunto non autosufficiente totale non inserito in R.S.A. potranno usufruire di una esenzione dal pagamento dei servizi di assistenza domiciliare fino ad un importo massimo equivalente a quello indicato nel punto a) e cioè equivalente al 20% del reddito (comprensivo dell’assegno di accompagnamento) della persona da assistere.

 

ARTICOLO 11 - MODALITÀ ATTUATIVE

1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unicamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;

2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia ISEE.

5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6).La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostituiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

 

ARTICOLO 12 - COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell’ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolari il servizio stesso.

2. Spetta al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata , confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.

 

ARTICOLO 13 - NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata

 

ARTICOLO 14 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.24 1, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

 

  

4. Il regolamento avrà carattere sperimentale per l’anno 2000 e sarà verificato congiuntamente entro il primo semestre sulla base dell’incidenza dell’applicazione sulla voci di bilancio e della rispondenza dell’utenza.

Data: ………………….

 

L’Amministrazione Comunale

Le Organizzazioni Sindacali

 

torna alla home page