PROTOCOLLO DI INTESA
Tra lAmministrazione Comunale di FARA GERA DADDA e le Organizzazioni Sindacali Cgil Cisl Uil con le rispettive federazioni pensionati Cgil-Spi, Cisl-Fnp, Uil-Uilp.Le parti firmatarie, dopo essersi incontrate in data odierna e aver analizzato i criteri di applicazione dellI.S.E.E. concordano sui seguenti punti: 1. Valutano positivamente lintroduzione dellI.S.E.E. come strumento di equità nellaccesso dei cittadini ai servizi ed in particolare a tutela dei ceti sociali meno avvantaggiati economicamente.2. Si impegnano a far conoscere alla cittadinanza i contenuti della presente intesa ed i criteri che lhanno ispirata. 3. LAmministrazione Comunale presenterà al Consiglio Comunale un Regolamento Generale per laccesso ai servizi che al proprio interno recepirà i criteri proposti dalle Organizzazioni Sindacali, riassunti nel presente articolato:
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per laccesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dallarte. 1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109.
ARTICOLO 2 - INTEGRAZIONI Le norme del presente regolamento vanno ad integrare: a)ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi economici, di cui lart. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti. c) le disposizioni previste dal D.L.vo. 109/98 e DPCM 221/99.
ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTOIl presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione dei diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dellutenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. In particolare:
ARTICOLO 4 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 1) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi. Del nucleo fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero. 2) In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente. Non può essere costituito nucleo familiare autonomo rispetto al proprio coniuge non legalmente ed effettivamente separato. 3) Lindicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi. Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente allultima dichiarazione dei redditi presentata.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO 1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo precedente:
2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detraggono 2,5 milioni di lire, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire, qualora i membri del nucleo familiari non possiedano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza. Dalla somma dei redditi si detrae inoltre per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore a 6 anni limporto di lire 5 milioni. Non sono considerate le quote di comproprietà su immobili dati in uso gratuito a familiari. 3. Si detrae altresì lammontare delle rette pagate per:
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:
ARTICOLO 7 1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:
2. I parametro sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
3. Il denominatore del rapporto che definisce lindicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.
ARTICOLO 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE 1.L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato con il rapporto tra indicatore della situazione economica ed il parametro di cui all'art 7, comma 2, del presente regolamento.
ARTICOLO 9 - SOGLIE DI ACCESSOLaccesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce ISEE determinate sulla base di una previsione di equilibrio di bilancio rispetto agli attuali livelli di spesa e previo confronto con le OO.SS. La tabella delle fasce e delle tariffe verrà applicata in forma sperimentale per un semestre: al termine di detto periodo, potranno essere riparametrate le fasce in essa contenute. Su motivata relazione dei servizi sociali, per particolari situazioni, la Giunta potrà stabilire lesenzione o la riduzione del pagamento di una determinata retta o tariffa.
ARTICOLO 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI Assistenza anziani: a) Presso Case di Riposo (RSA) Lospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito comprensivo dellassegno di accompagnamento. Al fine di favorirne lautonomia personale ed economica, sarà comunque lasciata in gestione diretta allospite una quota del 20% dellimporto complessivo di cui al comma precedente, fino ad un massimo di lire 2 milioni annui. Il Comune potrà rivalersi, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli alimenti in base alla normativa vigente e in misura direttamente proporzionale allISEE dei rispettivi nuclei familiari. b) Anziani non autosufficienti totali residenti nel nucleo familiare I nuclei familiari che si fanno carico dellassistenza di un congiunto non autosufficiente totale non inserito in R.S.A. potranno usufruire di una esenzione dal pagamento dei servizi di assistenza domiciliare fino ad un importo massimo equivalente a quello indicato nel punto a) e cioè equivalente al 20% del reddito (comprensivo dellassegno di accompagnamento) della persona da assistere.
ARTICOLO 11 - MODALITÀ ATTUATIVE 1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unicamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente; 2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. 3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia ISEE. 5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. 6).La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostituiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
ARTICOLO 12 - COMPETENZE 1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dellufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolari il servizio stesso. 2. Spetta al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata , confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.
ARTICOLO 13 - NORME INTEGRATIVE 1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. 2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata
ARTICOLO 14 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.24 1, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento
4. Il regolamento avrà carattere sperimentale per lanno 2000 e sarà verificato congiuntamente entro il primo semestre sulla base dellincidenza dellapplicazione sulla voci di bilancio e della rispondenza dellutenza.Data: .
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