Comunicato di CGIL CISL e UIL
sulla reintroduzione dei ticket farmaceutici
L'introduzione del ticket farmaceutico di due euro per ogni ricetta è una decisione
grave e va contestata con la massima determinazione sia per il merito ma anche per il
metodo. Infatti è stata assunta dalla Regione in modo unilaterale sfuggendo al confronto
con il Sindacato Confederale.
Non è inoltre ammissibile che le decisioni assunte negli anni scorsi di eliminare questa
ulteriore tassa sulla salute vengano liquidate come demagogiche.
Non è tollerabile che i costi di un sistema sanitario deciso dalla Regione Lombardia, che
non è in grado di aumentare qualità e quantità delle prestazioni, che non ha ancora
prodotto la riorganizzazione della rete ospedaliera, vengano per l'ennesima volta
scaricati sulla popolazione ed in particolare sulle persone anziane che più ricorrono
all'utilizzo dei farmaci.
Dopo gli aumenti dei prezzi di questi due ultimi anni, delle tariffe, delle rette di
diverse Case di riposo, delle addizionali fiscali regionali e comunali, dell'ICI, dopo le
promesse fatte di non incrementare i costi a carico dei cittadini e dei pensionati, arriva
un ulteriore balzello che inciderà negativamente nei redditi delle persone, soprattutto,
lo ribadiamo, di quelle più anziane e più bisognose di ricorrere a farmaci ed a cure.
Una volta per la giunta regionale lombarda era facile addossare le colpe degli aumenti o
della mancanza di risorse ad altri livelli istituzionali.
Oggi non è più così!
Le lavoratrici ed i lavoratori, le pensionate ed i pensionati sono esasperati di dover
pagare di tasca propria i risultati di politiche e di decisioni che promettevano benessere
per tutti e che, viceversa, impoveriscono le fasce più deboli della popolazione.
CISL, CGIL, UIL,FNP CISL,SPI CGIL, UILP UIL si attiveranno in ogni sede per contrastare
questa iniqua decisione.
Bergamo, 12 dicembre 2002

|
| Dal sito della Regione Lombardia
TICKET: informazioni al cittadino
FARMACI
Dal 12.12.2002 è dovuta una quota di partecipazione alla spesa
sanitaria di 2 Euro per ogni pezzo di farmaco fino a 4 Euro per ricetta. Sono escluse da
tale pagamento le seguenti categorie di assistiti:
- invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
- grandi invalidi per servizio;
- grandi invalidi per lavoro;
- invalidi civili al 100%;
- invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza;
- danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati
ex legge n. 238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle
patologie previste dalla legge n. 210/1992;
- ciechi e sordomuti ex. art. 2 d.lgs 68 del 1999;
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- titolari di pensioni sociali
- titolari di pensioni al minimo di età superiore ai sessantanni, purché
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito allanno
precedente, inferiore 8.263,31 , incrementato fino a 11.362,05 in presenza
del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,45 per ogni figlio a carico.
Per le due ultime categorie è previsto un apposito modello di
autocertificazione del proprio status, ai sensi della normativa vigente, da presentare al
momento del ritiro del farmaco.
La quota massima di 4 Euro per ricetta è dovuta anche dai cittadini che usufruiscono, per
patologia, della possibilità di prescrivere sulla ricetta un numero di confezioni
maggiore di 2.
La quota fissa stabilita è dovuta anche per lacquisto di farmaci non coperti da
brevetto (anche quelli generici). Inoltre per questi farmaci è dovuta la differenza tra
il prezzo di riferimento e quello del farmaco prescritto dal medico, nel caso in cui il
cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso
la non sostituibilità. Questa eventuale quota aggiuntiva non deve essere corrisposta dal
cittadino solo nel caso in cui vi sia unaccertata indisponibilità del farmaco al
prezzo più basso a livello regionale.
PRONTO SOCCORSO
Dal 12.12.2002, in presenza di prestazioni considerati non urgenti e
inappropriate (riconosciute dal medico alla fine della valutazione clinica con
lassegnazione di " codice bianco" ), è dovuta una quota a carico dei
cittadini di 35 Euro nel caso di sola visita specialistica, anche se eseguita da più
specialisti, o di 50 Euro nel caso di effettuazione anche di altre prestazioni
diagnostiche o terapeutiche. Non sono da sottoporre a tale quota le sottoindicate
prestazioni:
 | quelle seguite da ricovero |
 | quelle effettuate a seguito dinfortunio sul lavoro in assicurati INAIL |
 | quelle effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria |
La quota prevista è dovuta da parte di tutti i soggetti interessati
indipendentemente dalla presenza di un eventuale stato di esenzione.
Sono comunque garantite gratuitamente a tutti i cittadini tutte le prestazioni svolte in
Pronto Soccorso che sono considerate urgenti.
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Tutti i cittadini sono soggetti alla partecipazione alla spesa
sanitaria (ticket) per lassistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica
strumentale e di laboratorio fino allimporto massimo di 36,15 (lire 70.000)
per ricetta, che può contenere fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca
specialistica (prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su
ricette diverse).
Sono attualmente esenti dal ticket gli appartenenti alle seguenti categorie della
popolazione:
 | i cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65, purché appartenenti a nucleo
familiare con reddito lordo complessivo non superiore a 36.151,98 (lire 70
milioni), riferito allanno precedente; |
 | i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico; |
 | i disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) ed i familiari a carico, i titolari
di pensioni al minimo ultrasessantenni ed i familiari a carico: entrambe queste condizioni
sono subordinate allappartenenza a nucleo familiare con reddito complessivo lordo
inferiore a 8.263,31 (lire 16 milioni), 11.362,05 (lire 22 milioni) se con
coniuge a carico, incrementato di 516,45 (lire 1 milione) per ogni figlio a carico; |
 | invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3,o con assegno di accompagnamento, o con
indennità di frequenza; |
 | ciechi e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68; |
 | infortunati sul lavoro e affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate; |
 | le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per
lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per
le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI allVIII e
gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3; |
 | le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti
del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi
di malattie croniche ed invalidanti che danno diritto allesenzione generale o solo
per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le
relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il
monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; |
Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni:
 | finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui allart. 85 della Legge
388/2000: |
 | Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo
livello qualora lesame
mammografico lo richieda (laggiunta dopo la virgola viene riportata per disposizione
del comma 31, art. 52 della Legge
448/2001-L. Finanziaria per il 2002) |
 | Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni |
 | Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio |
 | Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal
Ministero della Sanità |
In relazione a quanto previsto dallart. 1, commi 4 e 5 del D.lgs
124/98, le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:
 | prestazioni specialistiche rese nellambito di programmi organizzati di diagnosi
precoce e prevenzione collettiva; |
 | finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in
caso di epidemie; |
 | finalizzate alla prevenzione della diffusione dellinfezione da HIV; |
 | finalizzate allavviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge; |
 | finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto ministeriale 10 settembre
1998; |
 | finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente
alle prestazioni connesse alle attività di donazione;(ivi comprese le prestazioni
finalizzate al controllo della funzionalità dellorgano residuo) |
 | volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente
alle prestazioni di cui alla legge n. 210/92; |
 | i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui allart. 1, comma 34 della
legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti
Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti
formali delle regioni nellambito della prevenzione delle malattie infettive
nellinfanzia |
 | soggetti che abbiano subito uninvalidità permanente non inferiore ad un quarto
della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di
atti e fatti di cui alla Legge n. 302/90, così come modificata dalla Legge n. 407/98. |
Milano, 12 dicembre 2002
Redatto a cura della Unità Organizzativa Qualità e Integrazione
dei Servizi Sanitari
Direzione Generale Sanità Regione Lombardia
via Pola 11, 20124 MILANO
|