Assicurazione contro gli infortuni
in ambito domestico

Per la prima volta nella storia della legislazione italiana la legge riconosce il valore sociale del lavoro prestato in casa per la cura del nucleo familiare.

A partire dal 2001 è dunque istituita l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

L'assicurazione, che è gestita dall'Inail, come quella dei lavoratori delle aziende, è obbligatoria e prevede un premio annuo di lire 25 mila.

In caso di infortunio avvenuto in ambito domestico dal quale sia derivata un'invalidità uguale o superiore al 33%, l'assicurato ha diritto a una rendita mensile proporzionata all'entità dell'invalidità subita, con l'esclusione degli infortuni mortali.

Il premio è deducibile dall'Irpef.
Inoltre, è a carico dello Stato se l'assicurato ha un reddito che non supera i 9 milioni annui e appartiene a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 18 milioni.

Il termine per la preiscrizione è scaduto il 10 febbraio, ma chi non avesse provveduto in tal senso non si preoccupi: la preiscrizione era finalizzata al ricevimento del bollettino di pagamento da parte dell'Inail.

I bollettini sono disponibili presso le sedi dello Spi Cgil e del patronato Inca Cgil di Bergamo e in tutti gli uffici postali: basterà quindi pagare direttamente il premio entro il 31 marzo 2001, termine che dovrà essere rispettato anche da coloro che, effettuata la preiscrizione, abbiano ricevuto il bollettino dall'Inail.

Chi fosse esentato dal pagamento a causa dei valori di reddito sopra specificati, dovrà presentare all'Inail domanda per essere assicurato, fornendo i propri dati e dichiarando sotto la propria responsabilità di avere diritto all'esenzione, in quanto appartenente alle categorie reddituali previste.
Scarica sul tuo computer il modulo predisposto dall'Inail in formato pdf.
(tasto destro del mouse: salva oggetto con nome)
Le sedi Spi Cgil e del patronato Inca Cgil sono disponibili per eventuali chiarimenti.

Sono tenute a iscriversi:

le persone di ambo i sessi tra i 18 e i 65 anni di età
che svolgono lavoro in ambito domestico in via non occasionale
senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito
anche pensionati
invalidi
studenti
lavoratori, nel periodo in cui non svolgono attività:
in mobilità
stagionali
temporanei
a tempo determinato

Non sono soggetti all'obbligo:

i lavoratori dei cosiddetti "lavori socialmente utili"
i lavoratori part-time
i religiosi e le religiose

Per i primi 5 anni non si applicano sanzioni.
In seguito è prevista una sanzione pari al doppio del premio.

Naturalmente, chi non fosse assicurato, in caso di infortunio non ha diritto alla rendita.

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