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FORME DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
PART-TIME ORIZZONTALE
Attività prestata in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto.
Es: (4 ore x 5 giorni lavorativi = 20 ore sett. su 40)
Es: (5 ore x 5 giorni lavorativi = 25 ore sett. su 40)
Es: (6 ore x 5 giorni lavorativi = 30 ore sett. su 40)
PART-TIME VERTICALE
Attività prestata solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno o ridotto,
Es: (8 ore su 3 giorni lavorativi = 24 ore sett. su 40)
Es: (6 ore su 4 giorni lavorativi = 24 ore sett. su 40)
PART-TIME CICLICO
Attività prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno con orario pieno o ridotto. Di solito questa forma di lavoro riguarda lavoratori assunti in particolari settori con elevate punte di stagionalità.
FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto obbligatoriamente e in esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione, anche giornaliera, dell'orario di lavoro.
Essendo un contratto di tipo individuale, una copia va consegnata al lavoratore assunto, mentre un'altra deve essere inviata ai Centri per l'Impiego entro 30 giorni dalla stipula.
La giurisprudenza ha più volte affermato che la forma scritta è un requisito obbligatorio a pena di nullità, in quanto deve essere sottesa una effettiva e consapevole disponibilità del lavoratore ad un rapporto di lavoro che si discosta da quello socialmente tipico.
In realtà, si pone qualche problema riguardo alle sanzioni applicabili in caso di mancanza della forma scritta, perché la soluzione è affidata ad incerte ricostruzioni interpretative, e per questo era stata a suo tempo richiesta una modifica, in tal senso, della legge 863/84.
COMPATIBILITA'
Il contratto di lavoro a tempo parziale è compatibile con:
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
L'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale può avvenire contestualmente all'atto dell'assunzione, oppure in seguito ad una trasformazione del rapporto di lavoro successiva all'assunzione.
Nel caso in cui il lavoratore già occupato nell'impresa richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale o viceversa, le parti dovranno sancire tale trasformazione con contratto scritto.
L'azienda che decida di effettuare assunzioni di personale a tempo pieno, dovrà preventivamente verificare la volontà del lavoratore già dipendente, assunto con contratto di lavoro a part-time, di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno e ciò specialmente quando il lavoratore ha accettato di lavorare a part-time per esigenze, non proprie, ma dell'impresa.
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E PART-TIME
Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti prevede:
Il contratto integrativo aziendale IBM del 9 ottobre 1989 introdusse la possibilità di apporre al contratto a tempo parziale un limite temporale di norma non inferiore ai 6 mesi e non superiore ai 24, anticipando così la norma recepita dal citato C.C.N.L.M. Dell'8-6-1999.
Il contratto integrativo aziendale IBM del 24 dicembre 2003 ha introdotto, inoltre, un'altra tutela importante: "la quantità e dislocazione dell'orario nei rapporti di lavoro a tempo parziale non potranno subire modifiche, rispetto a quanto pattuito in sede di instaurazione di tale rapporto, senza il consenso del lavoratore interessato".
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede, infine, la possibilità di prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ridotto alle seguenti condizioni:
COLLOCAMENTO
In ogni caso di nuova assunzione con instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, (compreso nelle 20 ore settimanali per il settore privato e nelle 18 ore per il settore pubblico) il lavoratore ha diritto di rimanere iscritto all'Uffico di Collocamento nella lista ordinaria di 1° classe e di poter essere assunto in un'altra impresa con un secondo rapporto di lavoro a part-time che realizzi complessivamente le 40 ore settimanali.
ASPETTI RETRIBUTIVI
Il trattamento economico e gli istituti contrattuali vengono riproporzionati in base alla durata settimanale e/o mensile dell'orario di lavoro.
DIRITTI PREVIDENZIALI DEL PART-TIME
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
Sono tutelati tutti quei lavoratori che effettuano attività previste dal Testo Unico degli Infortuni.
Al fine della liquidazione completa della indennità di inabilità assoluta al lavoro, il lavoratore dovrà denunciare all'INAIL eventuali contratti a part-time concomitanti.
In caso di Part-time verticale o ciclico l'indennità sarà corrisposta anche per i periodi non concomitanti col lavoro.
MALATTIA e MATERNITA'
Part-time Orizzontale: pagamento regolare
Part-time Verticale su base annua con fasi di inattività superiori a 60 gg.: l'indennità sarà corrisposta solo per i giorni coincidenti con la successiva fase lavorativa prevista dal contratto. Occorre pertanto, anche durante la pausa lavorativa, in caso di malattia o maternità, presentare all'INPS (ove previsto) e al Datore di lavoro la relativa certificazione medica.
I riposi giornalieri: per le lavoratrici madri, spettano nella misura di 2 ore giornaliere se la lavoratrice è occupata per più di 6 ore; al di sotto delle 6 ore giornaliere spetta solo 1 ora di riposo.
DISOCCUPAZIONE
Non spetta alcuna indennità per i periodi di pausa previsti dal contratto.
Alla recessione del contratto, in presenza dei requisiti contributivi ed assicurativi previsti, spettano i trattamenti di Disoccupazione Ordinaria o con Requisiti Ridotti.
CIG E MOBILITA'
Hanno titolo alle integrazioni salariali di CIG sia Ordinaria che Straordinaria e conseguentemente alla Mobilità.
CONTRIBUTI PENSIONISTICI
In caso di trasformazione da lavoro a tempo pieno in part-time o viceversa le prestazioni pensionistiche saranno determinate come segue:
Nel caso di Part-time Ciclico o Verticale, i periodi di NON lavoro e non coperti da contribuzione obbligatoria possono essere riscattati a domanda.
Gli stessi periodi possono essere coperti da contribuzione volontaria; per la domanda è richiesto il possesso di almeno 1 anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
La disciplina degli assegni per il nucleo familiare è estesa anche ai lavoratori con contratto part-time secondo la normativa qui di seguito sintetizzata:
A causa dei numerosi interventi legislativi in materia di straordinario e della discreta confusione spesso diffusa nelle aziende, è opportuno chiarire che cosa si intende e quali sono i trattamenti previsti.
Nei dispositivi di Legge, che citerò più avanti, si parla esclusivamente di straordinari, mentre in questo scritto, per semplificare l'esposizione e per analogia con il Contratto di lavoro, distinguerò fra ore supplementari e straordinario.
Si intendono ore supplementari quelle che il personale con rapporto di lavoro part-time effettua oltre l'orario giornaliero concordato e fino a 8 ore giornaliere (la misura delle 8 ore giornaliere viene presa a riferimento, perché i Contratti di Lavoro lo individuano come limite oltre il quale inizia lo straordinario), mentre lo straordinario è costituito dalle ore prestate dopo l'ottava ora giornaliera.
Facciamo l'esempio di un laVoratore o una lavoratrice che abbia un part time con orario di lavoro di 8 ore al Lunedì, 8 al martedì e 4 al mercoledì: le ore effetuate oltre le 8 di lunedì e martedì sono straordinario, mentre quelle effettuate oltre le 4 ed entro le 8 di mercoledì sono supplementari.
Il lettore si domanderà a questo punto di quale utilità sia la distinzione fin qui descritta (ore supplementari e straordinario) e qui casca l'asino: alle ore supplementari viene applicata una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria, mentre alle ore di straordinario viene applicata la maggiorazione prevista per i lavoratori a tempo pieno che, in IBM, è pari al 45%.
Anche su questo argomento occorre fare definitivamente chiarezza:
L'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 NOVEMBRE 1997 (Avviso comune in materia di recepimento della Direttiva UE93/104 sull'orario di lavoro), per quanto riguarda le pause di lavoro, recita: "QUALORA L'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO ECCEDA IL LIMITE DI 6 ORE, IL LAVORATORE DEVE BENEFICIARE DI UN INTERVALLO PER PAUSA."
Quanto sopra significa che l'obbligo dell'intervallo sussiste esclusivamente per quei lavoratori il cui orario giornaliero è superiorea 6 ore: ovvero né il datore di lavoro e neppure il prestatore d'opera possono stabilire patti finalizzati all'abolizione della pausa di lavoro. Nel caso di part time orizzontale, che normalmente prevede un orario giornaliero mai superiore alle 6 ore, l'obbligo della pausa di lavoro (per mensa) non sussiste; va però precisato che, in base a quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro (art.5 - disciplina generale - sezione terza : ... la ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione ...), il datore di lavoro, esercitando il suo potere dispositivo sulla distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco della giornata, può imporre/disporre la effettuazione dell'intervallo di mensa anche nei casi di orario giornaliero inferiore all 6 ore e, in questo caso, la Rappresentanza Sindacale deve esercitare almeno il diritto a pretendere l'esame preventivo per verificare il sussistere di reali e concreti motivi a giustificazione della decisione datoriale.