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Da: Assistenza, servizi sociali, cassa di previdenza, INPS

LA PENSIONE DI ANZIANITA'
PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ultimo aggiornamento: 30/1/2012

ATTENZIONE: LA NORMATIVA DI SEGUITO DESCRITTA E' VALIDA PER TUTTI COLORO CHE MATURANO IL DIRITTO ALLA PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011 E, NEI CASI PARTICOLARI PIU' AVANTI SPECIFICATI, ANCHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI LAVORATORI CHE ACQUISIRANNO IL DIRITTO ALLA PENSIONE SUCCESSIVAMENTE


QUANDO SI HA DIRITTO

Si può ottenere anche prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. La legge 247 del 2007 (conseguente all'accordo fra governo e parti sociali e nota come legge di riforma del welfare) ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente.

Dal 1° luglio 2009 in poi, ferma restando la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni a prescindere dall'età anagrafica, è entrato in vigore il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (rimane fermo il requisito minimo di 35 anni di contributi e un'età anagrafica minima crescente fino a 61), secondo il seguente schema:

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni

Periodo Età anagrafica

+ anzianità

contributiva

Età

anagrafica

minima

Dal 01/01/2011 al 31/12/2012 96 60
Dal 01/01/2013 97 61

LE FINESTRE

Non basta avere maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter fruire del trattamento di anzianità: il trattamento pensionistico - ovvero il pagamento della pensione - non decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti che ne danno diritto, bensì in base alle cosiddette "finestre d'uscita"; in altre parole, il trattamento (pagamento) della pensione decorre dalle date indicate nelle finestre d'uscita, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data e, diversamente, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito in legge col Disegno di legge n. 2228 del 2010), ha introdotto le finestre a scorrimento e questa normativa è stata successivamente modificata in occasione della manovra finanziaria 2011; in estrema sintesi:

  • I lavoratori che, a partire dal 1.1.2011, matureranno i requisiti necessari per il diritto alla pensione a carico INPS, avranno diritto al trattamento (pagamento della pensione) con un "differimento" di 13 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti;
  • I lavoratori che, a partire dal 1.1.2012, matureranno i requisiti necessari per il diritto alla pensione a carico INPS, avranno diritto al trattamento (pagamento della pensione) con un "differimento" di 14 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti;
  • I lavoratori che, a partire dal 1.1.2013, matureranno i requisiti necessari per il diritto alla pensione a carico INPS, avranno diritto al trattamento (pagamento della pensione) con un "differimento" di 15 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti;
  • La decorrenza della pensione è perciò fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti;
  • Maggiori dettagli sono disponibili nell' apposita pagina web dell'INPS.

    CASI PARTICOLARI

    La normativa previdenziale sopra descritta, ovvero quella in vigore precedentemente al Decreto Monti, continuerà ad applicarsi alle seguenti tipologie di lavoratori :

    1. ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
    2. ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 (vedi anche quanto precisato dall'INPS nell'area dedicata alla riforma delle pensioni);
    3. ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedi ad esempio i fondi di solidarietà del settore del credito), nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;
    4. ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ivi compresi quelli posti in aspettativa per gravi motivi famigliari e/o di salute;
    5. ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 (personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca, ecc., che negli anni 2009, 2010 e 2011 ha chiesto di essere esonerato dal servizio essendo in corso il quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni).
    E' opportuno ricordare che quanto sopra è precisato dall'INPS alla pagina web contenuta nell'area dedicata alla riforma delle pensioni e che il decreto Monti prevede un tetto numerico/finanziario: sarà il Ministero del Lavoro, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso e sulla base della copertura finanziaria in esso già prevista, che preciserà il limite numerico dei lavoratori che potranno fruire della casistica di cui sopra.

    Inoltre, in via eccezionale :

    1. i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B della legge 247 del 2007 di modificazione della legge 23 agosto 2004, n. 243, avranno diritto alla pensione di anzianità al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
    2. le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

    Infine, alle lavoratrici che decideranno di avvalersi di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 23 agosto 2004, n. 243, non sarà applicata la nuova normativa previdenziale.
    In estrema sintesi, fino al 31 dicembre 2015, le donne potranno conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico di anzianità:

    1. in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni;
    2. di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome;
    3. ferma restando la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

    LA NORMATIVA CHE SEGUE E' QUELLA INTRODOTTA DAL GOVERNO MONTI E VIGENTE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2012

    A decorrere dal 1 gennaio 2012 per il diritto alla pensione di anzianità occorrono i seguenti requisiti:

    ANNO UOMINI DONNE

    2012 42 + 1 mese 41 + 1 mese
    2013 42 + 5 mesi 41 + 5 mesi
    2014 42 + 6 mesi 41 + 6 mesi
    2015 42 + 6 mesi 41 + 6 mesi

    NOTA BENE

    ATTENZIONE:
    Per quanto riguarda la tabella sopra riprodotta, vedere anche quella pubblicata nel portale INPS.
    Per tutto quanto fin qui specificato è opportuno consigliare anche la lettura dell'apposita area INPS dedicata alla riforma delle pensioni.
    Alla data del presente aggiornamento non sono ancora disponibili i decreti attuativi che dovrebbero meglio chiarire e definire tutta la materia riguardante la nuova normativa previdenziale.



    LA TUTELA PREVIDENZIALE DELL'HANDICAP

    IL RISCATTO DELLA LAUREA

    Il riscatto della laurea è possibile anche se non si ha ancora un lavoro, ovvero un reddito: è necessario versare un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria (vigente nell’anno di presentazione della domanda).
    E' opportuno precisare che si possono riscattare esclusivamente gli anni accademici effettivi del corso di laurea, i periodi di studio previsti per ottenere diplomi di specializzazione e i diplomi rilasciati da scuole parauniversitarie e dottorati di ricerca; gli anni «fuori corso» sono, invece, esclusi dalla possibilità di riscatto. I contributi vanno versati all'Inps che li accantona e, su domanda dell'interessato, li trasferirà poi all'ente di previdenza cui il lavoratore risulterà successivamente iscritto.
    Per tutti coloro che hanno un lavoro, ovvero un reddito, la laurea è riscattabile come sopra specificato, ma la base di calcolo sarà costituito dal reddito effettivamente percepito, ovvero dalla retribuzione effettiva nel caso di lavoratore dipendente.
    Per ulteriori approfondimenti o notizie sul riscatto della laurea è consigliabile consultare la pagina web predisposta dall'INPS.

    PER OGNI ALTRA QUESTIONE INERENTE LA PENSIONE DI ANZIANITA'
    E' CONSIGLIABILE RIVOLGERSI A UN PATRONATO OPPURE CONSULTARE IL SITO DELL'INPS.