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Si tratta di un ammortizzatore sociale che viene attivato in consegunza di un licenziamento collettivo: in estrema sintesi, esso costituisce un sostegno economico ai lavoratori licenziati che, contestualmente, vengono inseriti in una lista speciale di disoccupazione.
La fonte normativa di riferimento è costituita dalla legge 223 del 1991 .
Possono avviare la procedura di mobilità:
L’imprenditore che intende collocare in mobilità lavoratori ritenuti eccedenti deve darne tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alla Direzione Regionale del Lavoro, nonché anche al Ministero del Lavoro nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo riguardi lavoratori occupati in più sedi situate in più di una regione. La legge prevede una procedura secondo la quale le parti sociali devono tentare una soluzione negoziale:
La durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore:
Per le aziende del mezzogiorno i limiti salgono nel seguente modo:
Al lavoratore che accetta una offerta di assunzione a tempo pieno ed indeterminato e viene inquadrato in un livello inferiore a quello previsto dal CCNL di provenienza, viene erogato dall'INPS un assegno integrativo, pari alla differenza retributiva, per un massimo di 12 mesi.
Nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato e licenziamento in periodo di prova, per un massimo di 2 volte il lavoratore ha diritto al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità.
Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato della durata non superiore a 12 mesi, la mobilita' viene sospesa e riprenderà alla scadenza del contratto medesimo per i mesi rimanenti.
L'indennita' di mobilita' e' incompatibile con la pensione o assegno di invalidità ed è quindi necessario scegliere tra assegno di invalidità e indennità di mobilità.
La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore di lavoro, tuttavia, se non provvede, possono avviarla gli stessi lavoratori interessati. L’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica: essa viene infatti concessa soltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessari requisiti.
Il lavoratore deve presentare al Centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento) della sua provincia di residenza (che la trasmette all’Inps): la domanda di indennità di mobilità (su modulo DS 21); un tempo era necessaria anche la dichiarazione del datore di lavoro (su modulo DS 22) con i dati identificativi del dipendente e dell’azienda, del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita: attualmente questo modulo non è più necessario così come si evince dalla circolare INPS n. 115 del 31 dicembre 2008.
Entrambi i moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
La domanda va presentata entro 7 giorni dal licenziamento: in questo modo la prestazione, ovvero l'erogazione della indennita' di mobilità, decorre dall'ottavo giorno; se viene presentata successivamente e comunque entro il sessantottesimo giorno dal licenziamento, la prestazione decorre dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda stessa.
Quando viene erogata la indennità di mancato preavviso, la erogazione della indennità di mobilità viene spostata in avanti del tempo corrispondente al periodo del preavviso medesimo, fermo restando il periodo di tempo durante il quale si ha diritto al percepimento del trattamento di mobilità (es: un lavoratore di sesta categoria con più di 10 anni di anzianità di servizio, permarrà nelle liste di mobilità per 40 mesi e percepirà l'indennità di mobilità per 36 mesi a partire dal quinto dopo la cessazione del rapporto di lavoro). Nel caso di erogazione della indennità di mancato preavviso e qualora essa corrisponda ad un periodo di tempo superiore a 1 settimana, viene meno l'urgenza sopra riportata di presentare la domanda di mobilità entro 7 giorni, perché, appunto, il trattamento/pagamento della indennità di mobilità decorre al termine del periodo di preavviso).
L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. In particolare:
Per le aziende del mezzogiorno:
Così come accade per la Cassa integrazione, dall’importo dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale pari al 5,84% corrispondente ai contributi previdenziali. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna detrazione.
L'importo dell'indennità di mobilità non può, comunque, superare determinati limiti aggiornati ogni anno in base alle variazioni del costo della vita.
I contributi figurativi utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione sono, durante la mobilità, 52 settimane contributive per tutti i lavoratori (compresi i part-time); ai fini del calcolo della pensione, durante il periodo di mobilità, si prende a riferimento l'ultima retribuzione effettivamente percepita..
MOBILITA' - ADMINISTRATION OF UNEMPLOYMENT BENEFITS
WHAT IS MOBILITA'
Mobilità is an Italian welfare support provision that grants to the workers dismissed from a company by a collective dismissal procedure a special unemployment benefit for a period of time that varies depending upon the age of the worker. The dismissed workers are inserted in a special job seekers' list.
The reference law is 223/1991 .
THE COMPANIES WHICH CAN EXPLOIT THE MOBILITA'
The mobilità procedure can be started by:
DURATION
The duration of the unemployment benefit varies depending upon the age of the worker:
CANCELLATION
The events that cause the cancellation of a worker from t he special job seekers' lists and the resulting loss of the unemployment benefits are the following:
APPLICATION
The procedure to apply for the mobilità must be started by the employer, but if he does not, the involved workers may start it themselves. The start of the mobilità procedure does not guarantee automatically that the benefits are supplied: these in fact are only granted if the Wages Guarantee Funds can be applied to the company and the workers are entitled.
The worker must submit to the Centre for employment of the province of his/her residence address (which will send it to the National Social Security) the application for the unemployment benefits (form DS 21); on te consequence of a statement by INPS, the employer's statement (form DS 22) with the identification data of the employee and of the company, of the employment and of the remuneration, actually is no more need.
Both forms are available at the national Security offices and at the site www.inps.it, section moduli.
The application must be submitted within 7 days from the dismissal: in this way the payment of the unemployment benefits starts from the 8th day; if the application is submitted later, but anyhow within 60 days from the dismissal, the payment of the unemployment benefits starts from the 5th day after the submission of the application.
When the indemnity in lieu of notice is paid, the unemployment benefit is postponed for the period of time corresponding to the same period of the notice, while the period for which the unemployment benefits are due remains fixed (e.g. an employees at the 6th pay grade with more than 10 years seniority will stay in the special job seekers' list for 40months and will receive the unemployment benefit for 36 months beginning from the fifth month after the end of the employment). In case the indemnity in lieu of notice is paid and if this is related to a period of time greater than 1 week, it is not so urgent any more to apply for the unemployment benefits within 7 days, because the payment of the unemployment benefits begins at the end of the notice period.
THE AMOUNT OF THE UNEMPLOYMENT BENEFIT
The unemployment benefit depends on the amount of the extraordinary wage supplement provided (or that should have been provided if the company requested it) during the period preceding the dismissal. That is:
Like in case of Wages Guarantee Funds, from the unemployment benefit a percentage of 5.84% must be deducted for the first 12 months, for the social security contributions. During the periods following the first 12 months, no deduction is applied.
The amount of the unemployment benefit cannot, anyway, exceed a limit yearly updated based on the changes in the cost of living.
VALID SOCIAL SECURITY CONTRIBUTION DURING THE MOBILITA'
The contributions (even though not actually paid), valid for the accrual
of the pension, during the mobilità, are for 52 weeks for all workers (part-time included);
in order to calculate the amount of the pension, during the mobilità, the reference is the latest
wage actually received.