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Le fonti normative di riferimento sono le seguenti.
DIVIETI
A tutela della salute della lavoratrice e del nascituro, durante il periodo di gravidanza e fino ai 7 mesi di età del figlio:
Durante il periodo della gravidanza e fino a 1 anno di età del bambino, vige il divieto di licenziamento salvo i casi di:
E' opportuno precisare che, durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, le dimissioni volontarie che la lavoratrice dovesse spontaneamente dare devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.
Tutte le disposizioni fin qui specificate e descritte valgono sia per i figli naturali, sia nei casi di adozione o affidamento.
CONGEDO DI MATERNITA'
E' vietato adibire al lavoro le donne nel periodo intercorrente fra i 2 mesi antecedenti il parto e i 3 mesi successivi. La lavoratrice può optare per un periodo flessibile assentandosi dal lavoro un mese prima del parto e fino al quarto mese successivo, ma ciò è condizionato al parere vincolante di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e, ove previsto, del medico aziendale. La lavoratrice che volesse avvalersi del citato periodo flessibile, deve farne richiesta non oltre il settimo mese di gravidanza, pena la decadenza da tale diritto. In caso di complicazioni e rischi per la salute della madre e del nascituro, il congedo obbligatorio per maternità può essere anticipato su istanza della lavoratrice e per disposizione della direzione Provinciale del lavoro.
Durante il congedo obbligatorio per maternità, che è computabile ai fini dell'anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesimala, la lavoratrice ha diritto all'intera retribuzione.
CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale:
Durante il congedo parentale spetta una indennità, a caso dell'Istituto Previdenziale, pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo tra i due genitori, di 6 mesi, ma a condizione che tale congedo sia fruito entro il terzo anno di età del bambino. In tutti gli altri casi, salvo che il reddito sia inferiore a due volte e mezzo il minimo di pensione, non spetta alcuna indennità né retribuzione.
CONGEDO PER MALATTIA BAMBINO
alternativamente, entrambi i genitori hanno diritto a tale congedo in caso di malattia del bambino entro il terzo anno di età. Per i bimbi di età compresa tra i 4 e gli 8 anni spetta unicamente un congedo pari a non più di 5 giorni l'anno.
durante il congedo per malattia bambino non spetta alcuna retribuzione, bensì unicamente la contribuzione figurativa.
RIPOSI GIORNALIERI O PER ALLATTAMENTO
Per tutto il primo anno di età del bambino la mamma ha diritto a 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante l'orario di lavoro pari a 2 ore ciascuno (qualora l'orario di lavoro giornaliero sia inferiore a 6 ore,i periodi di riposo sono pari a 1 ora ciascuno). Il padre ha lo stesso diritto se il figlio è affidato esclusivamente a lui, oppure se la madre lavoratrice dipendente rinuncia, oppure, infine, se la madre non è lavoratrice dipendente.
DIMISSIONI VOLONTARIE
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ovvero dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al compimento dell'anno di età del bambino/a, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità di preavviso,
senza effettuarlo, equivalente a quella prevista in caso di licenziamento; ha inoltre diritto all'indennità di disoccupazione entro l’anno di
nascita del bimbo/a (per le modalità di presentazione della domanda di disoccupazione vedi la
circolare INPS n 66 del 12/04/2011).
Queste disposizioni si applicano anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità e nel caso di adozione e di affidamento,
entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il
primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, ovvero dal competente ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro.
A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
Qui di seguuito è riprodotto il facsimile della richiesta di convalida delle dimissioni:
RACCOMANDATA A/R
Spett.le Società
___________________________________
Direzione Provinciale del Lavoro di ________________________
Oggetto: Convalida dimissioni lavoratrice madre
Il/la sottoscritta ___________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il __________________
residente a _________________________________________ cap _____________
Via/P.zza ___________________________________________________________
dipendente della società _____________________________________________________
Con la presente intende rassegnare le dimissioni che avranno decorrenza a far data dal _______________
Trovandosi nel periodo in cui è vietato il licenziamento, chiede, a codesto Ispettorato del lavoro la convalida delle dimissioni,
ai sensi e per gli effetti dell’art.55 D.L.gs. 151 del 26.03.2001.
Tale comunicazione, costituisce richiesta delle previste indennità contrattuali e di legge.
Distinti saluti.
Data, ( firma )