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English abstract: Prodi Government's law protected workers from fake voluntary resignation; Berlusconi's Government erases this right
Le dimissioni volontarie costituiscono un atto unilaterale con il quale il lavoratore rende manifesta la sua volontà di rescindere il rapporto di lavoro. Il lavoratore (articolo 2118 c.c.) ha la possibilità, durante tutta la durata del rapporto di lavoro (sia esso a tempo determinato o indeterminato), di recedere dal contratto stipulato con il suo datore di lavoro, senza darne giustificazione alcuna. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza e non è richiesta l’accettazione da parte sua, essendo una dichiarazione di volontà unilaterale, libera nei motivi e irrevocabile. Un’eventuale revoca è valida solo se manifestata prima che il datore di lavoro ne venga a conoscenza o con il consenso di quest’ultimo.
Il lavoratore dovrà adoperarsi per verificare la durata del periodo di preavviso previsto dal Contratto Collettivo applicato nell’azienda in cui opera (esso varia a seconda della categoria d'inquadramento contrattuale e dell’anzianità di servizio) e la data dalla quale far decorrere la cessazione del rapporto di lavoro (es. alcuni contratti fanno decorrere la cessazione del rapporto soltanto dal 1° o dal 16 di ogni mese). Effettuata questa verifica, il lavoratore dovrà formalmente dichiarare l’intenzione volontaria di recedere dal contratto di lavoro inviando una lettera di dimissioni nella quale indica chiaramente la data di cessazione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di lavoro).
Nel caso in cui il lavoratore non dovesse “lavorare” durante il periodo di preavviso, così come stabilito dal CCNL applicato dall’azienda, è tenuto al pagamento di un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso (art. 2118, comma 2); normalmente l'importo corrispondente a questa indennità viene trattenute dalle competenze di chiusura spettanti al lavoratore interessato. La stessa indennità è dovuta, da parte del datore di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro (art. 2118, comma 3). Le parti (lavoratore e datore di lavoro) possono, con atto scritto, convenire entrambe di superare l'obbligo sopra descritto per quanto riguarda il periodo di preavviso liberandosi rispettivamente dal pagamento dell'indennità prevista.
Nei casi particolari che seguono, le dimissioni sono subordinate alle seguenti specifiche regole:
Nel solo caso specifico di dimissioni e/o cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, le dimissioni e/o la cessazione hanno effetto immediato senza obbligo alcuno in capo alle parti contraenti (lavoratore e dattore di lavoro); non è tuttavia possibile escludere un’eventuale richiesta di risarcimento da parte del datore di lavoro qualora la cessazione immediata del rapporto di lavoro abbia causato o causi danni all’azienda.
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ANNI DI |
SESTA E SETTIMA CATEGORIA | QUARTA E QUINTA CATEGORIA | SECONDA E TERZA CATEGORIA | PRIMA CATEGORIA |
| FINO A 5 ANNI | 2 MESI | 1,5 MESI | 10 GIORNI | 7 GIORNI |
| OLTRE 5 ANNI E FINO A 10 |
3 MESI | 2 MESI | 20 GIORNI | 15 GIORNI |
| OLTRE I 10 ANNI | 4 MESI | 2,5 MESI | 30 GIORNI | 20 GIORNI |
Il Consiglio dei Ministri, con la lett. l), comma 10, dell'art. 39 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, ha abrogato la Legge n. 188 del 17 ottobre 2007 che prevedeva la nuova procedura, a carico dei lavoratori, per la presentazione delle dimissioni volontarie.
Considerato ciò, dal 25 giugno 2008 le dimissioni volontarie potranno essere presentate, al proprio datore di lavoro, senza adempiere alla procedura informatizzata prevista dalla norma summenzionata.
La legge 188/07, entrata in vigore il 5 marzo 2008, stabilisce una nuova procedura obbligatoria per tutti quei lavoratori che intendono volontariamente dimettersi: le dimissioni volontarie dovranno essere comunicate esclusivamente tramite un modello informatico e ciò, secondo gli intendimenti del legislatore, dovrebbe tra l'altro impedire ai datori di lavoro di subordinare l'assunzione alla firma di lettere di dimissioni in bianco da utilizzare, poi, per tenere sotto ricatto i lavoratori.
Il modulo telematico potrà essere compilato:
Questa Legge si applica:
a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'art. 2118 del Codice Civile, fermo restando il rispetto del periodo di preavviso così come disposto dal vigente Contratto Nazionale di lavoro applicato.
Questa Legge non si applica:
a tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da accordi di risoluzione consensuale tra datore di lavoro e lavoratore e per i quali è prevista la firma, innanzi a un pubblico ufficiale, di un apposito verbale di conciliazione.
Questa è la procedura per le dimissioni in base alle nuove norme della Legge 188/07:
Esperita la procedura di cui sopra, inizia il periodo di preavviso alla fine del quale si perfeziona la cessazione del rapporto di lavoro.