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Con la riforma del sistema previdenziale e pensionistico denominata Dini e approvata nel 1995, molto è cambiato nel sistema previdenziale italiano e, in particolare per quanto riguarda la Pensione di Vecchiaia, il sistema di calcolo varia secondo l’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995; viene, infatti, adottato:
Nel sistema contributivo, stante che attualmente l’età pensionabile è di almeno 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a quell’età si maturerà il diritto alla pensione (di vecchiaia) a patto di avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva; l’appena citato requisito dell'età non occorre qualora l'anzianità contributiva maturata dall’interessato sia almeno di 40 anni effettivi.
Per il conteggio dell’anzianità contributiva bisogna tenere presente che:
Proprio perché, come già evidenziato in precedenza, non stiamo più parlando di pensione di anzianità, bensì di pensione di vecchiaia, ovvero il requisito necessario per il diritto alle prestazioni conseguenti da tale pensione è l’età pensionabile sopra indicata, l’unica eccezione a detta età pensionabile, che è rappresentata dalla sopra specificata anzianità contributiva pari a 40 anni (di contributi maturati), non ammette più la possibilità di far valere, ai fini di detta anzianità contributiva, il riscatto di alcuni periodi attraverso il versamento di contributi volontari; in sintesi: nel calcolo dei 40 anni non rientrano eventuali periodi di studio riscattati e i periodi coperti da versamenti volontari (che invece, potranno valere ai fini della determinazione del calcolo della pensione sulla base del montante individuale, come vedremo più oltre). Quella che era una possibilità tipica del sistema della pensione di anzianità, cessa di esistere in conseguenza di una morte, anche se non certificata, della pensione di anzianità medesima (per coloro che a dicembre 1995 non potevano vantare almeno 18 anni di anzianità contributiva).
La pensione, nel sistema contributivo fin qui delineato e descritto, prevede una misura minima, ovvero l'importo della pensione dovrà essere di almeno 1,2 volte quello dell'assegno sociale (che per il 23009 è pari a €490,86); in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale misura minima non è adottata per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età; inoltre, la riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.
Al termine della vita lavorativa, i contributi versati sono sommati per dare luogo alla base contributiva complessiva - il montante individuale - sulla quale si calcola la pensione. I contributi sono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il montante è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore, ottenendo così la misura della pensione lorda annua.
Coefficienti di trasformazione da 57 a 61 anni
| Età | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Coefficiente | 4,720% | 4,860% | 5,006% | 5,163% | 5,334% |
Coefficienti di trasformazione da 62 a 65 anni
| Età | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Coefficiente | 5,334% | 5,706% | 5,911% | 6,136% |
L'importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 65/60 anni; tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 40 anni effettivi.
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