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Da: Occupazione; Stabilimento di Santa Palomba; Lavoro temporaneo
La RSU di Santa Palomba, prendendo atto della necessita' evidenziata
dalla Direzione di Santa Palomba, di elevare la percentuale di assun-
zione dei temporanei rispetto a quanto attualmente gia' regolamentato,
per poter cogliere nuove opportunita' produttive per lo Stabilimento
di Santa Palomba, concorda con la Direzione quanto segue:
1. La percentuale viene elevata dall'8% al 30% ad integrazione della
percentuale del 20% gia' prevista dall'accordo aziendale del
16.6.1995.
2. La Societa', nell'ambito delle norme sulla assunzione dei
contratti a tempo determinato e secondo la normativa di legge, si
impegna ad accedere, per una percentuale di circa il 10%, alle li-
ste di mobilita' disponibili presso i competenti uffici del Mini-
stero del Lavoro:
a. privilegiando i lavoratori residenti nei comuni limitrofi a
Santa Palomba;
b. dandone informazione preventiva alla RSU.
3. Si concorda che n.17 assunzioni a tempo indeterminato verranno ef-
fettuate entro la naturale scadenza del presente accordo.
Almeno tre delle 17 assunzioni riguarderanno persone che hanno
gia' operato nello stabilimento con precedente contratto a tempo
determinato e saranno effettuate entro il primo semestre 1996.
S'intende che dette assunzioni tot. (N.17), riguardano prestazioni
di lavoro a 40 ore settimanali.
4. Le parti concordano altresi' che in occasione del corso di for-
mazione in materia di prevenzione degli infortuni che i neoassunti
dovranno frequentare, sara' a disposizione della RSU un apposito
spazio per trattare argomenti inerenti materie del lavoro. Detto
corso di formazione sara' effettuato entro i primi 15 giorni lavo-
rativi dall'assunzione.
Si intende che, per i lavoratori assunti prima della stipula del
presente accordo la RSU e la Direzione concorderanno altra data.
5. La Direzione si impegna a fornire preventivamente alla RSU, in oc-
casione di ciascuna assunzione, il numero delle persone assunte,
la loro categoria di assunzione, la durata di ciascun contratto,
la eventuale specificazione dell'orario e/o delle condizioni di
part-time, nonche' il settore produttivo cui le persone neoassunte
vengono assegnate.
6. Sono fatti salvi tutti gli altri istituti normativi ed economici
previsti dalle leggi vigenti e dal CCNLM.
7. Il presente accordo avra' validita' dal Maggio 1996 a Dicembre
1997 con verifica sindacale a Marzo 1997.
Per la IBM SEMEA Per la RSU
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Santa Palomba, 21 Maggio 1996
Oggetto: Accordo assunzione di temporanei
In riferimento al testo dell'accordo " Assunzione temporanei" del
21 maggio 1996, si precisa che lo spazio a disposizione della RSU
per trattare argomenti di materie del lavoro di cui al punto 4
del citato accordo e' di 60 minuti.
Distinti saluti
W. Cristelli