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La Direzione della Societa' e le RSU chiedono al Consiglio di Am-
ministrazione della CADGI di estendere alle persone che daranno le
dimissioni dalla societa' sulla base dell'accordo siglato il 21/4/
[questo riferimento è un refuso, esso in realtà riguarda le parti
A e B del presente accordo, vedi nota]
95, e del relativo programma aziendale, la copertura per le pre-
stazioni sanitarie, fino al momento in cui dette persone inizie-
ranno un nuovo rapporto di lavoro e comunque non oltre la data del
30/6/97.
A copertura delle prevedibili spese a cui andra' incontro la Cas-
sa, la societa' versera' alla CADGI la somma forfettaria di L.
5.000.000 per ogni persona. Nessun altro contributo e' dovuto ne'
dalla Societa', ne' dagli ex soci.
I beneficiari dovranno presentare le notule al rimborso nei mesi
di ottobre 1995, aprile ed ottobre 1996, aprile e giugno 1997, de-
rogandosi cosi' esplicitamente al disposto dell'art. 5 del Regola-
mento per le prestazioni sanitarie; ad ogni richiesta dovra' esse-
re allegato un atto notorio o certificato sostitutivo, in cui l'ex
socio attesti che non presta attivita' lavorativa subordinata e
che le persone intestatarie delle notule di cui chiede il rimbor-
so siano suoi famigliari fiscalmente a carico.
Rimangono valide tutte le altre norme del Regolamento per le pre-
stazioni sanitarie, compresa la copertura assicurativa per i Gran-
di Interventi Chirurgici.
P. la IBM Per le RSU
NOTA: le parti A e B del presente accordo
sono state redatte e siglate il 21/4/1995 in sede sindacale (le norme di legge prevedono che il negoziato
si svolga prima in sede sindacale tra le associazioni imprenditoriali e i sindacati e, successivamente,
in sede ministeriale); dopo il referendum con il quale i lavoratori hanno approvato gli accordi di cui
sopra, le parti li hanno ratificati presso il Ministero del Lavoro, ridatandoli 22/5/1995. [AR e GT, 26/8/2008]