Il giorno 2 luglio 2004 in Roma
Tra
La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo dei
servizi e delle PMI CONFCOMMERCIO - rappresentata dal Presidente Dott.
Sergio Billè
E
La FILCAMS CGIL - rappresentata dal Segretario
Generale Ivano Corraini
La FISASCAT CISL - rappresentata dal Segretario Generale
Gianni Baratta
La UILTUCS UIL - rappresentata dal Segretario
Generale Brunetto Boco
Si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 20 settembre 1999, come
modificato dall'accordo 2 luglio 2001.
INDICE
ARTICOLI DELLA PRIMA PARTE DEL CCNL
(1) Premessa generale
(2) Art. 2 - Diritti di
informazione nazionali
(3) Art. 3 - Strumenti nazionali
(4)
Art. .. - Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
(5) Art. 5 - Pari opportunità
(6) Art. .. - Mobbing
(7) Art. 12 - Contrattazione
aziendale
(8) Art. 13 - Diritti di
informazione a livello territoriale
(9) Art. 14 - Materie di
accordi territoriali
(10) Art. 20 - Diritti di
informazione a livello aziendale
(11) Bilateralità
(12) Art. .. - Contratto di
inserimento
(13)
Contratti a tempo determinato somministrazione a tempo determinato
(14) Diritti sindacali - RSA/RSU
(15) Molestie sessuali (codice di
condotta)
(16) Art. .. -
Assistenza sanitaria integrativa
(17)
Art. .. fondo di Previdenza complementare FONTE
(18) Art. .. -
Formazione continua FORTE
ARTICOLI DELLA SECONDA PARTE DEL CCNL
(19)
Dichiarazione a verbale "Sfera di applicazione e Classificazione del personale"
(20) Art.
12 cassa di assistenza sanitaria quadri QUAS
(21) Art. 13
investimenti formativi quadri - Quadrifor
(22) Apprendistato
(23) Part-time
(24) Art.
.. - Rinvio orario lavoro
(25) Art. .. - Ferie immigrati
(26) Art. .. - Congedi per
formazione
(27) Art. 77 bis -
Permessi per decessi e gravi infermità
(28) Art. 78 -
Aspettativa per gravi motivi familiari
(29)
Dichiarazione congiunta al titolo XIII - Missioni e trasferte
(30) Titolo XV - Maternità e paternità
(31) Art. 120 -
Aumenti retributivi
(32) Art. 121 - Una tantum
(33)
Protocollo aggiuntivo al CCNL per Operatori di vendita - Dichiarazione congiunta
(34) Decorrenza e durata - Rispetto Protocollo
'93
- una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori.
- una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che, nel settore del
Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di
imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di
regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti
sociali il complesso di norme e regole necessarie.
A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà,
nell'ambito del confronto tra Governo e Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23
luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le
specifiche esigenze del settore.
Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che,
rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal
punto 3 del capitolo 2. ASSETTI CONTRATTUALI del Protocollo del 23 luglio 1993.
Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio
1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità
dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il
conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei
settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo
contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione
congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto
provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati
al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli
ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme
restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle
Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali
per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione
e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con
riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di
relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei
lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti
innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento
ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di
lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di
favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei
problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema
di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di
garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le
Parti. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed
informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le
condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le
possibilità di superamento.
In virtù dell'allargamento dell'Unione Europea e della compiuta
Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale
europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni
di lavoro.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei
confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di
riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in
particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo
sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari
livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle
previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale),
rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione
della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art.3, Prima Parte, su richiesta anche
di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all'ottavo comma dell'art.8, Prima
Parte, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente
contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15
giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono
libertà di azione.
Prima parte
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la Legge n.125/91;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
1) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari
Opportunità;
2) l'Osservatorio Nazionale; (1) L'Osservatorio Nazionale è stato
costituito in data 2 marzo 1988, come risulta dal verbale allegato (all. 2)
3) la Commissione Paritetica Nazionale;
4) la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in
materia sociale.
La commissione paritetica permanente per le Pari Opportunità,
l'Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, la Commissione
nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale, sono composti
ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTUCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere
nominato un supplente.
Art. .. - Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
Art. 5 - Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione
delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna,
interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso
attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni
positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale)
a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui
all'art. 3, Prima Parte, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa
dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello
di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli
elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e
internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento
nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo
un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del
contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione
professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono
l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come
previsti dalla legge 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire
l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le
opportunità offerte dalla legge 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema
delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno
dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione
a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati
conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di
cui all'art.9 della legge 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di
discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di
accesso alla formazione professionale.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di
formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti
il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo
per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri
compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio Nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su
richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un
rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla
propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali
sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che
costituiscono le posizioni di una delle componenti.
- raccolta dei dati relativi all'aspetto qualitativo e
quantitativo del fenomeno del mobbing;
- individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare
riferimento alla verifica
dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che
possano determinare
l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
-formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle
situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della
dipendente interessato;
-formulare un codice quadro di condotta.
Dichiarazione a verbale
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
Art. 12- Contrattazione aziendale
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
Art. 14 - Materie di accordi territoriali
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi
ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad
iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali;
- programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali ,
finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti
squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa
dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui
all'accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art
. del ccnl;
- azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della
legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o
al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando
abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle
ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano
bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori
dopo il periodo di congedo;
- altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di
mercato del lavoro;
- definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento
di cui agli artt
. per gli aspetti espressamente rinviati.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni
legislative in tema di parità uomo - donna e di pari opportunità, attività di studio e
di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale
femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in
materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto
definito agli artt. 7 e 9, Prima Parte, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese
ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà
locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali
territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del
supporto degli strumenti previsti al seguente art. 16, Prima Parte, anche costituiti -
previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del
terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore
tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza,
potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere
legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in
vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il
confronto su:
- articolazione dell'orario settimanale;
- procedure per l'articolazione dell'orario settimanale;
- flessibilità dell'orario;
- lavoro domenicale e festivo.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art.16, lettera d), Prima parte, ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all'art. 13, Prima Parte.
Relazioni sindacali a livello aziendale
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai
rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda;
nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di
una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia
imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive
alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione,
appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e
di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel
territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi
di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro
domenicale e festivo.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere
regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una
delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni
Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro
localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare
riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di
formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei
pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere
avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei
temi indicati ai commi precedenti.
Le Parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli.
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello
territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi
nazionali
a bis) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti
degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l'allegato n. 4 del presente CCNL,
dando i relativi visti di congruità
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con
particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni,
iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale,
anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con
altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere
ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare
riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la
realizzazione;
e) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui all'art.6,
Prima Parte, del CCNL 8.11.1994 per i dipendenti da aziende del terziario della
distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori
territoriali;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire
l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in
vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato
del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
gbis) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della
legge n. 125/91,
g ter) costituire una banca dati relativa alle professionalità
con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata
una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali,
anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
h1) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al
reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori
sociali.
A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che
favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di
agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal
lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FORTE)
h) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito
delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a
livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto
stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
l) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali
unitarie all'atto della loro costituzione;
m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel
campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
m bis) attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i
servizi di previdenza e sanità integrativa;
n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e
della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla
contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe
specifiche intese tra le parti sociali;
o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle
relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
p) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di
una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso e
effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti
bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla
contrattazione;
q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione
collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale
Nazionale per il Terziario.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di
regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell'adozione
della convenzione nazionale tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il
presente CCNL, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBINTER,
dello Statuto, del Regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare
costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito
dal CCNL Terziario.
Ok in avviso comune In considerazione di quanto sopra affermato
circa l'importanza che gli Enti Bilaterali rivestono per il settore, le Parti
congiuntamente si attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione
autentica al fine di chiarire che tali organismi hanno la natura giuridica delle
associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si
applica la disciplina tributaria per le associazioni sindacali anche ai fini del decreto
legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003.
Le Parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica
della legislazione vigente affinché sia disposto che il versamento agli enti bilaterali
della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall'incidenza di tutti gli
oneri sociali e fiscali ed affinché venga riconosciuto valore economico e normativo a
quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di omissione del versamento delle
suddette quote, la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto dalla
retribuzione. Ok in avviso comune
Art. 5 ter - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente
Bilaterale Nazionale
L'Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una
delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori
compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti
derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a
classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove
modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni
tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita
Commissione Paritetica Bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei
settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di
apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la
sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente
contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi
presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di
nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l'instaurazione del
rapporto di apprendistato.
Art. 6 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'Ente Bilaterale Nazionale
per il Terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate
sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro,
formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in
particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e
produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle
previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e
proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla
realizzazione degli incontri di cui all'art.2, Prima Parte;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione
professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in
collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le
condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli
Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di
contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a
livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al
fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
f) svolge le funzioni previste dal Titolo VI, art. 21, Prima Parte,
(contratti a tempo determinato), dal Titolo VI, art
Prima Parte, (contratti d'inserimento)
e dal Titolo V, Seconda Parte (apprendistato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le
modalità e con gli strumenti di cui agli allegati 2 e 3.
Art. 16 - Enti bilaterali
1. L'Ente Bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
2. L'Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello
locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in
collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché' dagli
organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di
contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo
XI, Seconda Parte, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati
valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto.
3. Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. ..e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Articolo .. Diritto di precedenza
Articolo MONITORAGGIO
In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'apposita Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari
a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente e a un'ora
e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).
A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati
come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma
deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la
Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su
appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale
e del lavoro.
ART. 27 BIS RSU
Filcams, Fisascat, Uiltucs, individuano nelle Rappresentanze Sindacali
Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a
favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro.
Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente CCNL, in
ordine al disposto dell'art. 19, titolo III e dell'art. 35, secondo comma, titolo VI della
legge n. 300/1970 quanto segue:
· Le OO.SS. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;
· tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
Procedure per la indizione delle elezioni delle RSU
Così come stabilito dall'art. 2 prima parte dell'accordo
interconfederale del 27 luglio 1994, le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL,
potranno indire le elezioni delle RSU. Le procedure dovranno essere comunicate ai
lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di
intenti delle suddette organizzazioni sindacali per la elezione delle RSU e la data in cui
verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il comitato elettorale in stretto raccordo con le OO.SS. territoriali
avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall'art. 5 del
suddetto accordo interconfederale.
Qualora nell'arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile
realizzare l'elezione della RSU, ferme restando le norme previste dalla legge 300/70
ciascuna organizzazione stipulante il CCNL procederà all'elezione della rappresentanze
sindacali aziendali da parte dei propri iscritti:
· nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in
presenza di almeno tre iscritti;
· nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in
presenza di almeno cinque iscritti,
· nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza
di almeno 7 iscritti;
che rimarranno in carica per tre anni. Le RSA saranno rinnovate ogni
tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le RSU.
La costituzione delle RSA così elette sarà comunicata per il tramite
dell'organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il
numero degli iscritti e dei votanti all'atto dell'elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento
all'art. 35 secondo comma legge n. 300/70.
Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli
articoli 19, 20 e 35, secondo comma della legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini
della costituzione delle RSA e dell'esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con
contratto a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono
efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale
e territoriale.
Norma transitoria
Per le RSA attualmente in carica la decorrenza del biennio inizia a
partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL
Art 28 - Compiti e funzioni delle R.S.U.
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale
secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica
del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale
oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei
lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione
organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle
federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del
livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in
attuazione delle politiche confederali delle 00. SS. di categoria. Poiché esistono
interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli,
l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il
coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.
Art. 29 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio
delle R.S.U.
Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo interconfederale 27.7.94 i componenti
delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei
poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto
delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. A tal fine i lavoratori con
contratto part time saranno computati come unità intere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già
previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia
di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a
livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse
unità produttive di una stessa azienda. FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di
valutare periodicamente l'andamento e l 'uso del monte ore. Nelle unità produttive con
più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei
lavoratori viene cosi ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U.. il restante 30% sarà
utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U.
Art. 30 - Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto
il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le
aziende), per quanto riguarda il numero dei componenti delle R.S.U. ed i relativi permessi
retribuiti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 7 bis dell'Accordo
interconfederale 27. 7.94.(1)
___________________________________________________________________________
(1) Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto
il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le
aziende) e nel considerare superata la fase sperimentale prevista dall'accordo
interconfederale 27 luglio 1994, convengono che il numero dei componenti delle R.S.U. è
così determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera
b).
In fase di prima applicazione e comunque fino a nuovo accordo, il
numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50
dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90
dipendenti:
c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120
dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200
dipendenti:
e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300
dipendenti:
f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600
dipendenti:
g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900
dipendenti:
h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200
dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U.
è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Art. 7 bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi
dell'art. 23 della legge 20.5.70. n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti:
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità
produttive di maggiori dimensioni. in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera
b),
Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo interconfederale 27.7.94 i permessi
di cui al primo comma spettano anche ai componenti le R.S.U. salvo clausole più
favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva
all'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti
previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per
l'espletamento del mandato.
Art. 31 - Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 27, Prima
Parte, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto
giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le parti convengono che durante la fase transitoria e fino a nuovo
accordo, il numero dei componenti delle RSU è quello indicato all'articolo 7 del citato
accordo interconfederale.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di
Assemblee Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro
mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
Art. 32 - Clausola di salvaguardia
Ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo interconfederale 27.7.1994 le
Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19 legge 20 maggio 1970 n.
300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina
in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A.. ai sensi della norma sopra
citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente
costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono
affermare che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere
contemporaneamente presenti RSA.
Chiarimento a verbale
Con il presente contratto viene abrogato l'articolo 12 dell'accordo interconfederale del 27
luglio 1994 e sostituito dal comma precedente.
Art. 33- Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15
dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la
trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo
alle Associazioni Nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'Accordo
interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto
nell'ultimo comma del precedente art. 29.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione
dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di
effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché
durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali
verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza
nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con
modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la
salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali
modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali
locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Art. 34 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo
svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,
su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali
Aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite
nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal
presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei
dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nota a verbale (al Tit. VIII)
Le Parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia
di livello interconfederale regolamentata dall'Accordo 27.7.94 (Allegato 10) così come
modificato dalla presente regolamentazione contrattuale (titolo VIII)
CODICE MOLESTIE SESSUALI
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono
recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti
da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla Raccomandazione
della Commissione Europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam
del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione delle
molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si
pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il
problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti concordano inoltre sull'esigenza primaria di favorire la
ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo
sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità
personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto
alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e
territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o
denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportunità
nazionale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che
offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che
esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del
datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo
svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che
si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà
personale.
Le aziende adotteranno, d'intesa con le RSA/RSU, le iniziative
utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui
sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio,
mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti .
Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che
avrà sede presso l'Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie,
segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità,
potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere
assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di
condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai
lavoratori.
Confcommercio, Filcams, Fisascat e Uiltucs, chiedono al Governo
che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini
dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art.2 della legge 10 aprile 1991 n. 125, ed a
tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Qualificazione della formazione
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del
personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in
merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona
al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Procedura e provvedimenti
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono di affidare alla commissione paritetica
nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 5, pp, il compito di individuare, entro
il 31 ottobre 2004, le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie
sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
Art. ... -
Assistenza sanitaria integrativa
Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria
integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi, che risponda
ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per
definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo
stesso.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i
lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a
tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali
continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 12, s.p., del
presente contratto.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i
lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a
tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali
continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 12, s.p., del
presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico
dell'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le
modalità stabilite dal regolamento.
È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda,
pari a 30 euro per ciascun iscritto che saranno versate in due rate di 15 euro ciascuna,
ad ottobre 2004 ed a luglio 2005.
Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre
categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che,
per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello,
territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente accordo, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria
integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti
accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
All'avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale
saranno definiti specifici accordi di armonizzazione.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza
sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse
necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi
ripartizioni diverse
Art.
..
Fondo di previdenza complementare FONTE
Premesso che Fonte è il Fondo di previdenza complementare,
costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre
1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario
distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal
suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota
associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo
di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i
termini e le modalità di seguito elencati:
- dal 1° gennaio 2005 il contributo a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05%% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- dal 1° gennaio 2006 il contributo a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è
modificata.
Art.
- formazione continua For.Te.
Le Parti individuano in For.Te. (Fondo paritetico
interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario) il fondo cui
le imprese faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal
legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale
Considerato che le attività di servizi alle persone ed alle imprese rappresentano un settore in continua evoluzione ed espansione,
Art. 12- Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."
Art.
13 - Investimenti formativi - QUADRIFOR
Al fine di valorizzare l'apporto dei Quadri e il loro sviluppo
professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e
gestionali, le parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati
investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai programmi
europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di
comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze
relative all'impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni
assunti nel titolo VI-B, Prima Parte, del presente contratto e favorendo la parità di
sviluppo professionale del personale femminile nell'impresa.
A tal fine le parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo
sviluppo della formazione dei quadri del terziario, l'ente cui le imprese faranno
riferimento per offrire ai Quadri opportunità di formazione nell'ambito delle
finalità di cui al primo comma.
A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo annuo a favore di
QUADRIFOR è pari a EURO 65,00 (sessantacinque/00), di cui EURO 45,00 (quarantacinque/00)
a carico azienda e EURO 20,00 (venti/00) a carico del lavoratore appartenente alla
categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo annuo a favore di
QUADRIFOR è pari a EURO 75,00 (settantacinque/00), di cui EURO 50,00 (cinquanta/00) a
carico azienda e EURO 25,00 (venticinque/00) a carico del lavoratore appartenente alla
categoria dei Quadri.
TITOLO V
Apprendistato
PREMESSA
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di
lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla
luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre
1996, della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozione dell'occupazione, ed in
particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento
prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione
lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a
favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere
lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche
in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono
necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della
clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito
secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato
venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi
alle Regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la
presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito
professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità
occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la
disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa,
concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi
della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una
risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata
all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e
assegnano agli enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività
formative.
Norma transitoria
Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al ccnl
20 settembre 1999 ed all'accordo di rinnovo 2 luglio 2001.
Art. 18 Apprendistato sfera di
applicazione
L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di
apprendere le man-sioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le
qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della
classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei
punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.
Sono esclusi, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purchè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Art. 19 - Proporzione numerica
Considerato che la legge 19/7/97 n.196 e successive modifiche,
prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti
convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella
propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e
qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi
dell'art. 21 della legge 56/87 e successive modifiche, l'imprenditore che non ha alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può
assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 20 Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo
sesto del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il
contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29
anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per
l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Art. 21 Assunzione
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario
un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del
contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio
e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la
durata del periodo di apprendistato nonchè il piano formativo individuale.
Art, 21 bis percentuale di conferma
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano
mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia
già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al
termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel
corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si
applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di
apprendistato.
Art. 21 ter Procedure di applicabilità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono
presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di
progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista dall'art. 16,
Prima parte, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di
conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai
programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo,
finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è
tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori
qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del
rispetto della condizione di cui al precedente articolo 21 bis.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal
ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende
con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di
cui al primo comma all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale
Nazionale.
La commissione paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale
Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal
CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai
contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche
professionali.
Ove la commissione paritetica in seno all'Ente Bilaterale
nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la
conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno
a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all''Ente
Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare
l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite
in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e
presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola
verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati,
della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della
condizione di cui al precedente articolo 21 bis, seconda parte.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal
ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
CHIARIMENTO A VERBALE
La commissione nazionale e le commissioni territoriali si
dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove
le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno
accolte.
Art. 22 - Periodo di prova
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene
definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non
superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello
iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto
senza preavviso.
Art 23 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà
computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente
contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia
intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le
parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione che i periodi
di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si
sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi
di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini
contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione
dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell' articolo 2, lett. i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n-276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
· 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
· 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà
quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e
mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente
trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto
di apprendistato.
E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo
costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i
precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 27 bis - Malattia
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 93 II Parte, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 28 Durata dell'apprendistato
II 48
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al
competente Centro per l'impiego di cui al Decreto legislativo n.469/97, i nominativi degli
apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente
Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia
cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in
relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa
alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti
Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere
trasmesse agli Enti Bilaterali Territoriali ed all'Osservatorio Nazionale.
Art. 28 bis - Principi generali in materia di formazione
dell'apprendistato professionalizzante
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi
professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in
affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle
corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto
l'istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono
individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta
correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di
conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Art 28 ter - formazione: durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per
l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna
all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto
sarà definito in materia dalle Regioni.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere, stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore
di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente
articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 28 quater formazione: contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento
ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente
CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere
trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
secondo il modello sperimentale (allegato ) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti Bilaterali.
Dichiarazione a verbale
Art. 29 quinquies Tutor
Art. 30 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le disposizioni degli accordi territoriali in materia di
apprendistato che prevedono durate inferiori a quelle previste nel precedente articolo 28,
s.p., nonché un numero inferiore di livelli e mansioni rispetto all'art. 18, s.p., sono
automaticamente adeguate a quanto convenuto nella presente ipotesi di accordo.
Fatte salve le condizioni di miglior favore, le parti si
incontreranno, inoltre, a livello territoriale, al fine di valutare l'opportunità
dell'eventuale armonizzazione alle disposizioni in materia di apprendistato convenute
nella presente ipotesi di accordo delle altre norme concordate per il territorio di
competenza.
LA PARTE SPECIALE DELL'APPRENDISTATO E' SOPPRESSA (articoli 30
Bis; 30 ter; 30 quater; 30 quinquies; nota a verbale al titolo V; dichiarazione a verbale)
AVVISO COMUNE IN MATERIA DI APPRENDISTATO
Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del
presente titolo in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire
normali condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello
amministrativo, si proceda alla individuazione di principi generali di riferimento per la
regolamentazione sul territorio nazionale dei contenuti formativi dell'apprendistato
professionalizzante.
Si attiveranno, pertanto, affinché venga realizzata un'adeguata
offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche
istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente.
Inoltre, in vista della regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato da parte delle regioni e della emanazione da parte del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali dei decreti in tema di riconoscimento dei crediti
formativi e di verifica della formazione svolta, le parti auspicano che su questi aspetti
venga realizzato un concreto coinvolgimento delle parti sociali, alla luce del ruolo che
la contrattazione collettiva assegna agli enti bilaterali su tale materia.
TITOLO VII
Part-time
Art. 41 Premessa
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa
essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime
normativo, concordano nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:
flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della
giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei
lavoratori, anche già occupati.
Ai sensi del D.Lgs. n.61 del 20/02/2000, e successive modifiche,
si intende:
a) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
b ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista
in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa
sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno;
d ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto"
quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere
b) e c).
Art. 42 - Rapporto a tempo parziale
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto
scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative
modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione
individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai
seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario annuale.
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di
proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa
e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del D. Lgs. n. 61/2000 e successive
modifiche.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente Bilaterale Territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione potranno essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Art. 44 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale
.
Art. 46 - Criterio di proporzionalità
Ai sensi del punto 3, dell'art.42, Seconda Parte, la
proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo
parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed
il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Art. 46 bis - Periodo di comporto per malattia e infortunio
Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell'articolo 42, seconda parte, il criterio di proporzionalità di cui al precedente articolo 46 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.115 Seconda Parte, secondo le modalità previste dall'art.118, lettera a), Seconda Parte, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5%
da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del
rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla
variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30%
della prestazione lavorativa concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole
elastiche che determino un incremento definitivo della quantità della prestazione,
verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115
seconda parte del CCNL secondo le modalità previste dall'art. 118 a, seconda parte e la
maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del
36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui
all'art. 115, seconda parte.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella
retribuzione di fatto di cui all'art. 115 seconda parte ed escludono il computo del
compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili
od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 6 e 8
del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le
parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120
euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole
flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento,
né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche,
deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso
di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
· esigenze di tutela della salute o certificate dal servizio sanitario pubblico;
· comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
· esigenze personali di cui all'art. 78 seconda parte del CCNL,
debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche
aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
Dichiarazione
a verbale in materia di orario di lavoro
Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di marzo 2005 al
fine di verificare il rapporto tra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 in materia
di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente contratto.
ART.
.. FERIE
Aggiungere Dopo il secondo comma:
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia
necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un
rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile
l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.
TITOLO XI
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata.
Nelle aziende che occupano da 50 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
- 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;
- 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta
conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del
congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di
particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal
ricevimento della domanda.
Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla
contrattazione aziendale
Art.77 bis
Permessi per decessi e gravi infermità
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2°
comma, della legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al
decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha
diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle
richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria
famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi,
nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non
conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non
potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non
può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato
nell'anzianità di servizio.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i
motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello
stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il
legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di
documentazione previsti dall'art.3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del
congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. Casi d'urgenza
saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi.
L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in
relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni
organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta
del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 10 giorni.
Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto
riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta
di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto
in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di
aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in
due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in
ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è
comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì
richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, 1° comma della legge 8
marzo 2000, n.53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare
permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle medesime
disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia
riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi
entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali
ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i
successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo
specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del
termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione Paritetica territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ed al Collegio Arbitrale di cui agli artt. 17 e 17 bis, prima parte.
Dichiarazione
congiunta al Titolo XIII, Seconda Parte
Le parti, nel riconfermare l'intento di riesaminare in sede di
Commissione tecnica l'intera materia delle missioni e trasferte, convengono di concludere
i lavori durante la fase di stesura del CCNL e comunque non oltre il 31 12 2004,
armonizzando le norme dell'attuale disciplina contrattuale con le vigenti disposizioni di
carattere contributivo e fiscale.
TITOLO XV
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del dlgs 151/2001, e ferma restando la
durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle
lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal decreto
legislativo 151/2001 agli artt. 6 comma 1 e art. 7 comma 6 l'astensione obbligatoria può
essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori
pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il
provvedimento è adottato anche dalla DPL su richiesta della lavoratrice.
Il diritto di cui alla lettera c) e d) è riconosciuto
anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D.Lgs.
n. 151/2001, in caso di:
- morte o di grave infermità della madre;
- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto
periodo (congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di
legge e di contratto previste per il congedo di maternità.
In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per
cause diverse da quelle indicate al comma precedente, il padre lavoratore avrà diritto,
per un periodo di durata non superiore a quanto previsto al primo comma, lettere c) e d),
ad usufruire della aspettativa di cui all'art. 78, seconda parte.
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono
essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente
previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al
trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo di maternità la
lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico
dell'INPS dall'art. 74, Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e
anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n.
3311 Vedi Sentenza Corte Cost. 18 marzo 1991, n. 132, per il lavoro a tempo parziale a
pag. 306.
Per i soli periodi indicati nel primo e secondo comma del
presente articolo, l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di
lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità
economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29
febbraio 1980, n.33.
Chiarimento a verbale all'articolo 102 s.p.
Le parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione
integrale della tredicesima mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla quattordicesima mensilità.
Sono pertanto abrogati l'ultimo comma dell'articolo 128 s.p. e
l'ultimo comma dell'articolo 129 s.p.
Art. 102 bis - Congedo parentale
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo
parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli
effetti di cui al dlgs 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun
genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni,
salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso
in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito
dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile
unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e
all'art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi
dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite
complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Ai sensi dell'art. 34 del T.U. (D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151), per
i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'INPS, alle lavoratrici e ai
lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento
della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i
periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di
servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.
Art. 103 - Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la
giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6
ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa
alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è
subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del capoverso precedente,
all'esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del
lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad
uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati
e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. (Tale indennità è posta a
carico dell'INPS dal 1° gennaio 1980, mentre con effetto dal 1° gennaio 1978 era dovuta
dall'Ente assicuratore di malattia presso la quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi
dell'art. 8, L. 9 dicembre 1977, n. 903).
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con
gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, Legge 9
dicembre 1977, n. 903 .
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi
dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non
superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni
figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni
I periodi di congedo per malattia del bambino sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle
mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 151/2001 e al trattamento di
fine rapporto.
Art. 104 - Normativa
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di
lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio
Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la
lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 150° giorno successivo
al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile
oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15
ottobre 1936, n. 2128.
Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 le lavoratrici non
possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza, fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro nonchè fino al compimento di un anno di età del
bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa,
cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre
in caso di fruizione del congedo di cui all'art. 28 del citato D.Lgs., per tutta la durata
del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione
e affidamento sulla base della disciplina di cui all'art. 54, comma 9, del suddetto
decreto legislativo.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo
di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera
il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale
risulti l'esistenza, all' epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata
prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della
cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non
dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al
trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi
precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
Nel caso di dimissione presentate durante il periodo per cui è
previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine
rapporto e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le
modalità previste dall'art. 137, Seconda Parte. Le dimissioni dovranno altresì essere
convalidate presso l'ispettorato del lavoro.
La disposizione di cui al comma che precede si applica al padre
lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale
temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche
con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.
Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti
nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a
un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del
datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della
quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 120
Aumenti retributivi mensili
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate a tutto il personale
qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
- biennio 2003 / 2004 - biennio 2005 / 2006
Livelli |
dal 1/07/04 |
dal 1/12/04 |
dal 1/07/05 |
dal 1/09/06 |
QUADRI |
60,76 |
64,24 |
39,93 |
52,08 |
I |
54,74 |
57,86 |
35,97 |
46,92 |
II |
47,35 |
50,05 |
31,11 |
40,58 |
III |
40,47 |
42,78 |
26,59 |
34,69 |
IV |
35,00 |
37,00 |
23,00 |
30,00 |
V |
31,62 |
33,43 |
20,78 |
27,10 |
VI |
28,39 |
30,01 |
18,66 |
24,33 |
VII |
24,31 |
25,69 |
15,97 |
20,83 |
| operatori di vendita | ||||
I categoria |
33,04 |
34,93 |
21,71 |
28,32 |
II categoria |
25,46 |
26,91 |
16,73 |
21,82 |
L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
Dichiarazione congiunta sul Protocollo aggiuntivo per Operatori di vendita
Le parti stipulanti il presente contratto, considerata
l'evoluzione della figura degli operatori di vendita, convengono sull'opportunità di
procedere, nel corso della fase di stesura, all'aggiornamento della relativa disciplina
contrattuale sulla base dei seguenti principi:
- analisi della figura professionale dell'operatore di vendita
- volontarietà nella trasformazione del rapporto
- adeguamento dei valori delle polizze assicurative e dei
massimali spese per il rischio macchina.
Gli aumenti retributivi derivanti dal presente rinnovo saranno
corrisposti agli operatori di vendita nelle misure e con le scadenze indicate all'art.
120, s.p..
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà
vigore fino a tutto il 31 dicembre 2006.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le
modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dal 1° luglio 2004.
Le parti, nel darsi atto che il presente contratto viene
stipulato secondo i principi e le norme contenute nel Protocollo 23 luglio 1993,
convengono quanto segue:
· gli aumenti retributivi definiti per il primo biennio di vigenza contrattuale sono parametrati all'andamento dell'inflazione reale registrata nel 2003 pari al 2,5%, e al tasso d'inflazione tendenziale diffuso dall'ISTAT, attualmente pari al 2.3%;
· per quanto attiene al secondo biennio di vigenza contrattuale (2005-2006), in considerazione dell'approssimarsi delle scadenze previste dal citato accordo 23 luglio 1993, relativamente ai termini di presentazione della disdetta e della relativa piattaforma rivendicativa, le stesse parti convengono di anticipare la definizione dei relativi aumenti retributivi sulla base degli indici d'inflazione stimati nel 2% per il 2005 e per il 2006;
· entro il 31 marzo 2005, si procederà alla verifica dell'andamento dell'inflazione reale registrato per l'anno 2004. In caso di scostamento superiore allo 0,25% rispetto all'indice d'inflazione tendenziale sopra indicato sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare i correttivi da apportare a quanto definito dal presente contratto con riferimento al secondo biennio di contrattazione (2005-2006);
con la presente formulazione i principi e le norme del
Protocollo 23 luglio 1993 rimangono invariati, nella loro applicazione, alla scadenza del
presente contratto.