Abc dei lavoratori

Una guida alla conoscenza
dei diritti
di chi lavora

A cura di
Donatella
Giussani

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aggiornamento:
22 dicembre 2000
Le norme che regolano il rapporto di lavoro dei metalmeccanici
Permessi
per gravi motivi familiari

La materia in questione e' regolata da leggi e dal contratto nazionale.
Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria

Indice:
-
Permessi retribuiti di tre giorni
- Altri congedi per motivi gravi
- Contrattazione collettiva


Il ministero della Solidarieta' Sociale, unitamente ai ministeri della Sanita', del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunita', ha redatto il regolamento attuativo dell'articolo 4 della legge 53 dell'8 marzo 2000, relativo ai congedi, spettanti ai lavoratori dipendenti, per gravi motivi familiari.
Illustriamo qui di seguito lo schema di regolamento che e' in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Permessi retribuiti di tre giorni

I soggetti
Un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno e' concesso in caso di decesso o di documentata grave infermita' quando questi eventi riguardino:
- il coniuge (anche legalmente separato),
- un parente entro il secondo grado (anche non convivente),
- il convivente (purche' la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica).
I giorni di permesso sono lavorativi non vanno quindi considerati i giorni festivi o quelli in cui non e' normalmente richiesta attivita' lavorativa.

La fruizione
Per fruire del permesso, lo schema di regolamento del ministero precisa criteri e condizioni: l'interessato comunica preventivamente al datore di lavoro l'evento che da' diritto al permesso e i giorni nei quali sara' utilizzato.I permessi devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita'.
In caso di documentata grave infermita' e in alternativa ai tre giorni di permesso i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro modalita' diverse di espletamento dell'attivita' lavorativa anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo tra lavoratore e datore di lavoro va stipulato su proposta dell'interessato in forma scritta. Nell'accordo devono essere indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa e la periodicita' con la quale l'azienda puo' richiedere la verifica della permanenza della grave infermita'.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalita' concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' e deve avere una durata non inferiore a quella dei giorni di permesso sostituiti.
e' possibile la cumulabilita' di questi permessi con quelli previsti dalla legge 104/92 e successive modificazioni, per i disabili o per la cura dei disabili.
Quando e' stato accertato il venir meno della grave infermita' il lavoratore o la lavoratrice sono tenuti a riprendere la normale attivita' lavorativa.

Documentazione necessaria per la fruizione di questi permessi
Quando l'evento che da' diritto ai permesso e' il decesso, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a documentare tale evento con la relativa certificazione.
Coloro che intendono usufruire dei permessi per grave infermita' devono presentare idonea documentazione:
- del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
- o del medico di medicina generale
- o del pediatra di libera scelta
- o della struttura sanitaria nel caso di ricovero e intervento chirurgico.
Tale certificazione deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attivita' lavorativa del lavoratore o della lavoratrice.


Altri congedi per motivi gravi
In presenza di tali motivi, documentati, eventi il lavoratore ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

I soggetti
Questi eventi possono riguardare i seguenti soggetti:
- la persona del lavoratore, ma non per malattia (disciplinata gia' dal Ccnl)
- i componenti la famiglia anagrafica
- le persone verso le quali e' previsto l'obbligo della corresponsione degli alimenti (coniugi, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), anche se non conviventi
- i parenti e gli affini entro il terzo grado disabili

I motivi
Possono essere:
a) le necessita' familiari derivanti dal decesso di una di queste persone;
b) le situazioni che comportino un impegno particolare della lavoratrice o del lavoratore o della loro famiglia
c) le situazioni di grave disagio personale della lavoratrice e del lavoratore (tranne la malattia)
d) le patologie in cui incorrono queste persone, escluso naturalmente il richiedente cosi' elencate:
1) patologie acute o croniche che determinino temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'eta' evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potesta'.

La durata
I congedi potranno essere utilizzati per un periodo continuativo, o periodi frazionati, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Salvo che non sia prevista una durata minima del congedo, la lavoratrice o il lavoratore possono rientrare prima della fine del periodo richiesto previa comunicazione al datore di lavoro. Quando in sostituzione del lavoratore assente per congedo, l'azienda abbia provveduto a una assunzione a tempo determinato, tale comunicazione deve avvenire almeno sette giorni prima della ripresa del lavoro (l'ampiezza del preavviso e' secondaria al periodo di congedo richiesto). Ai fini della fruizione del congedo durante lo svolgimento di successivi rapporti di lavoro, il datore di lavoro al termine di quello in atto, deve rilasciare attestazione del periodo di congedo eventualmente fruito. I due anni sono di calendario e pertanto comprensivi dei giorni festivi e non lavorativi.

La procedura
Il procedimento per la richiesta o per la concessione dovra' essere disciplinato dal Ccnl della categoria.
Fino a che tali norme non sono state definite dai contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicare tale decisione al dipendente. L'eventuale diniego o la concessione parziale del congedo dovranno essere motivate in relazione alle condizioni previste dal regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non dovessero consentire la sostituzione del dipendente.Su richiesta del lavoratore interessato la domanda dovra' essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro deve comunque garantire il rispetto dei principi di correttezza, buona fede e parita' di trattamento.

Alternativa
Il congedo non retribuito di cui stiamo illustrando le condizioni puo' essere richiesto anche in caso di decesso di uno dei soggetti visti al precedente punto A) quando il lavoratore richiedente abbia gia' superato il tetto dei tre giorni annui retribuiti. Se la richiesta si riferisce a un congedo non superiore a tre giorni, il datore di lavoro deve fornire una risposta entro 24 ore e, a motivare l'eventuale diniego, sulla base di eccezionali ragioni organizzative. Deve assicurarne comunque la fruizione nei sette giorni successivi.

Documentazione necessaria per la fruizione di questi permessi
Quando l'evento che da' diritto al congedo e' il decesso, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a documentare tale evento con la relativa certificazione.
La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo per i motivi indicati nei precedenti punti b) e c) sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.
La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei periodi di congedo legati alle patologie previste al precedente punto d) devono presentare idonea documentazione:
- del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
- o del medico di medicina generale
- o del pediatra di libera scelta
- o della struttura sanitaria nel caso di ricovero e intervento chirurgico.
Tale certificazione deve essere presentata al datore di lavoro contestualmente alla richiesta di congedo.

Contrattazione collettiva
I contratti collettivi (anche aziendali) possono comunque prevedere condizioni di miglior favore .
Nel caso la contrattazione collettiva vigente prevedesse permessi e congedi da concedere allo stesso titolo si applicano le condizioni della contrattazione medesima, se piu' favorevoli.

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